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Document 62021CA0633

Causa C-633/21: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 febbraio 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica [Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuativo del limite annuale stabilito per il biossido di azoto (ΝΟ2) nell’agglomerato di Atene (Grecia) – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento «il più breve possibile» – Misure adeguate]

GU C 127 del 11.4.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 febbraio 2023 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-633/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuativo del limite annuale stabilito per il biossido di azoto (ΝΟ2) nell’agglomerato di Atene (Grecia) - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure adeguate)

(2023/C 127/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e M. Noll-Ehlers, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica,

avendo superato, in modo sistematico e continuativo, i limiti annuali di biossido di azoto (NO2) nell’agglomerato di Atene (EL 0003), dal 2010 fino al 2020 incluso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; e,

non avendo adottato, a far data dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire la conformità al limite annuale di ΝΟ2 in tale agglomerato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, in combinato disposto con l’allegato XV, sezione A, della stessa, e, segnatamente, all’obbligo di provvedere a che i piani per la qualità dell’aria stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento di tale limite sia il più breve possibile.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 513 del 20.12.2021.


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