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Document 62021CA0241
Case C-241/21: Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 October 2022 (request for a preliminary ruling from the Riigikohus — Estonia) — I.L. v Politsei- ja Piirivalveamet (Reference for a preliminary ruling — Directive 2008/115/EC — Return of illegally staying third-country nationals — Article 15(1) — Detention — Grounds for detention — General criterion based on the risk that the effective enforcement of the removal would be compromised — Risk that the person concerned would commit a criminal offence — Consequences of the establishment of the offence and the imposition of a penalty — Complication of the removal process — Article 6 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Restriction of the fundamental right to liberty — Requirement of a legal basis — Requirements of clarity, predictability and accessibility — Protection against arbitrariness)
Causa C-241/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L. / Politsei- ja Piirivalveamet (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l’effettiva esecuzione dell’allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell’accertamento del reato e dell’irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l’arbitrarietà)
Causa C-241/21: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L. / Politsei- ja Piirivalveamet (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 15, paragrafo 1 – Trattenimento – Motivi di trattenimento – Criterio generale vertente sul rischio che l’effettiva esecuzione dell’allontanamento sia compromessa – Rischio di commissione di un reato – Conseguenze dell’accertamento del reato e dell’irrogazione di una sanzione – Complicazioni del processo di allontanamento – Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – Limitazione del diritto fondamentale alla libertà – Requisito di un fondamento normativo – Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità – Protezione contro l’arbitrarietà)
GU C 451 del 28.11.2022, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 451/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — I.L. / Politsei- ja Piirivalveamet
(Causa C-241/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2008/115/CE - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 15, paragrafo 1 - Trattenimento - Motivi di trattenimento - Criterio generale vertente sul rischio che l’effettiva esecuzione dell’allontanamento sia compromessa - Rischio di commissione di un reato - Conseguenze dell’accertamento del reato e dell’irrogazione di una sanzione - Complicazioni del processo di allontanamento - Articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - Limitazione del diritto fondamentale alla libertà - Requisito di un fondamento normativo - Requisiti di chiarezza di prevedibilità e di accessibilità - Protezione contro l’arbitrarietà)
(2022/C 451/02)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: I.L.
Convenuta: Politsei- ja Piirivalveamet
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
deve essere interpretato nel senso che:
non consente a uno Stato membro di disporre il trattenimento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare sulla sola base di un criterio generale vertente sul rischio che l’esecuzione effettiva dell’allontanamento sia compromessa, senza che sia soddisfatto uno dei motivi di trattenimento specifici previsti e chiaramente definiti dalla normativa volta a recepire tale disposizione nel diritto nazionale.