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Document 62020TN0646
Case T-646/20: Action brought on 23 October 2020 — NG and Others v Parliament and Council
Causa T-646/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio
Causa T-646/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio
GU C 433 del 14.12.2020, p. 64–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 433/64 |
Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio
(Causa T-646/20)
(2020/C 433/79)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: NG e 17 altri ricorrenti (rappresentante: R. Martens, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente l’articolo 1, paragrafo 6, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi; |
— |
condannare i convenuti alla totalità delle spese, incluse quelle riservate in sede di procedimento sommario. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 4, paragrafo 2, e 9 TUE, degli articoli 18 e 95 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di uguaglianza e di non discriminazione quali principi generali del diritto dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell’Unione europea, a causa di una discriminazione reale e indiretta. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 26 e 56 TFUE, degli articoli 16 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell’Unione europea, a causa di una restrizione illegittima della libera prestazione dei servizi e della libertà d’impresa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, degli articoli 11 e 191 TFUE nonché dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 5 del protocollo n. 2 del TFUE, dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» nonché dell’obbligo di motivazione, per non aver fornito una motivazione dettagliata e per aver omesso di procedere a valutazioni d’impatto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 91 e 94 TFUE e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e che configura un principio generale del diritto dell’Unione, a causa di un grave pregiudizio arrecato al tenore di vita e al livello occupazionale nonché ad una illegittima compromissione della vita privata e familiare. |