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Document 62020TN0646

    Causa T-646/20: Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio

    GU C 433 del 14.12.2020, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 433/64


    Ricorso proposto il 23 ottobre 2020 — NG e a. / Parlamento e Consiglio

    (Causa T-646/20)

    (2020/C 433/79)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: NG e 17 altri ricorrenti (rappresentante: R. Martens, avvocato)

    Convenuti: Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare integralmente l’articolo 1, paragrafo 6, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi;

    condannare i convenuti alla totalità delle spese, incluse quelle riservate in sede di procedimento sommario.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 4, paragrafo 2, e 9 TUE, degli articoli 18 e 95 TFUE, dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di uguaglianza e di non discriminazione quali principi generali del diritto dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell’Unione europea, a causa di una discriminazione reale e indiretta.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 26 e 56 TFUE, degli articoli 16 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, TUE nonché del principio di proporzionalità quale principio generale dell’Unione europea, a causa di una restrizione illegittima della libera prestazione dei servizi e della libertà d’impresa.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE, degli articoli 11 e 191 TFUE nonché dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, relativamente alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 5 del protocollo n. 2 del TFUE, dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» nonché dell’obbligo di motivazione, per non aver fornito una motivazione dettagliata e per aver omesso di procedere a valutazioni d’impatto.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 91 e 94 TFUE e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo e che configura un principio generale del diritto dell’Unione, a causa di un grave pregiudizio arrecato al tenore di vita e al livello occupazionale nonché ad una illegittima compromissione della vita privata e familiare.


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