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Document 62020TN0255
Case T-255/20: Action brought on 4 May 2020 — ClientEarth v Commission
Causa T-255/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione
Causa T-255/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione
GU C 247 del 27.7.2020, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 247/18 |
Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione
(Causa T-255/20)
(2020/C 247/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, e J.Kenny, Barrister-at-law)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della Commissione europea del 26 febbraio 2020, nel procedimento GESTDEM n. 2019/6819, recante diniego parziale della sua domanda di accesso a documenti; |
— |
statuire sulle spese e condannare la Commissione europea a pagare le spese sostenute dalla ricorrente e condannare ogni eventuale parte interveniente a sostenere le proprie spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione della tutela dell’eccezione relativa al processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001) (1) e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE), in quanto:
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente previsto all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto basandosi sul regolamento interno tipo per i comitati, il quale è inapplicabile a norma dell’articolo 277 TFUE. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).