Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0255

    Causa T-255/20: Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione

    GU C 247 del 27.7.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 247/18


    Ricorso proposto il 4 maggio 2020 — ClientEarth / Commissione

    (Causa T-255/20)

    (2020/C 247/27)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, e J.Kenny, Barrister-at-law)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione implicita della Commissione europea del 26 febbraio 2020, nel procedimento GESTDEM n. 2019/6819, recante diniego parziale della sua domanda di accesso a documenti;

    statuire sulle spese e condannare la Commissione europea a pagare le spese sostenute dalla ricorrente e condannare ogni eventuale parte interveniente a sostenere le proprie spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione della tutela dell’eccezione relativa al processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001) (1) e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE), in quanto:

    nessun processo decisionale sarebbe seriamente pregiudicato dalla divulgazione parziale della sezione 4 del verbale della 79a riunione del «Comitato tecnico — Veicoli a motore», tenutasi a Bruxelles il 12 febbraio 2019 («documento B»);

    la Commissione non avrebbe dimostrato che la divulgazione parziale della sezione 4 del documento B pregiudicherebbe seriamente il suo processo decisionale.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione e in errori di diritto che avrebbero determinato un’errata applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente previsto all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 e avrebbe omesso di indicare la motivazione (articolo 296 TFUE).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto basandosi sul regolamento interno tipo per i comitati, il quale è inapplicabile a norma dell’articolo 277 TFUE.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


    Top