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Document 62020CN0232

    Causa C-232/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 3 giugno 2020 — NP / Daimler AG

    GU C 279 del 24.8.2020, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 279/33


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 3 giugno 2020 — NP / Daimler AG

    (Causa C-232/20)

    (2020/C 279/44)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

    Parti

    Ricorrente: NP

    Resistente: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la missione di un lavoratore tramite agenzia interinale presso un'impresa utilizzatrice non sia più da considerarsi come svolta «temporaneamente» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale (1), già nel caso in cui l'impiego abbia luogo in un posto di lavoro permanente e non occupato per sostituzione.

    2)

    Se la missione di un lavoratore tramite agenzia interinale della durata inferiore a 55 mesi non sia più da considerarsi come svolta «temporaneamente» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, si pongono le seguenti questioni supplementari:

    3.1

    Se il lavoratore tramite agenzia interinale abbia una pretesa legittima alla costituzione di un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice anche nel caso in cui la legislazione nazionale non preveda una siffatta sanzione prima del 1o aprile 2017.

    3.2

    Se una normativa nazionale come l’articolo 19, paragrafo 2, dell’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) violi l'articolo 1 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale, qualora imponga, per la prima volta a partire dal 1o aprile 2017, una durata massima di 18 mesi della missione individuale, ma espressamente non tenga conto dei periodi anteriori della missione, qualora, ove considerati, detta missione non potrebbe più essere qualificata come temporanea.

    3.3

    Se l’estensione della durata massima della missione individuale possa essere demandata alle parti del contratto collettivo. In caso di risposta affermativa: se ciò valga anche per le parti del contratto collettivo che sono competenti per il settore dell'impresa utilizzatrice, ma non per il rapporto di lavoro del lavoratore tramite agenzia interinale di cui trattasi.


    (1)  Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).


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