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Document 62020CN0009

    Causa C-9/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

    GU C 137 del 27.4.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 137/31


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster

    (Causa C-9/20)

    (2020/C 137/43)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Hamburg

    Parti

    Ricorrente: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

    Resistente: Finanzamt Hamburg-Oberalster

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorge già al momento della realizzazione dell’operazione, anche nel caso in cui in forza del diritto nazionale l’imposta diventa esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e il corrispettivo non è stato ancora versato;

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte non può essere invocato per il periodo d’imposta per il quale il corrispettivo è stato versato qualora l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo a seguito dell’incasso del corrispettivo, la prestazione sia già stata eseguita nel corso di un periodo d’imposta precedente e il diritto a detrazione non possa essere esercitato per tale periodo d’imposta per intervenuta prescrizione.


    (1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


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