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Document 62020CN0009
Case C-9/20: Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg (Germany) lodged on 10 January 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 v Finanzamt Hamburg-Oberalster
Causa C-9/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster
Causa C-9/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster
GU C 137 del 27.4.2020, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 137/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 10 gennaio 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 / Finanzamt Hamburg-Oberalster
(Causa C-9/20)
(2020/C 137/43)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136
Resistente: Finanzamt Hamburg-Oberalster
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte sorge già al momento della realizzazione dell’operazione, anche nel caso in cui in forza del diritto nazionale l’imposta diventa esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo al momento dell’incasso del corrispettivo e il corrispettivo non è stato ancora versato; |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, osti a una normativa nazionale in virtù della quale il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte non può essere invocato per il periodo d’imposta per il quale il corrispettivo è stato versato qualora l’imposta diventi esigibile nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi solo a seguito dell’incasso del corrispettivo, la prestazione sia già stata eseguita nel corso di un periodo d’imposta precedente e il diritto a detrazione non possa essere esercitato per tale periodo d’imposta per intervenuta prescrizione. |