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Document 62020CJ0505

    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2022.
    Procedimento avviato da RR e JG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad.
    Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale.
    Causa C-505/20.

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:376

     SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

    12 maggio 2022 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Direttiva 2014/42/UE – Articolo 4 – Confisca – Articolo 7 – Congelamento – Articolo 8 – Garanzie procedurali – Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale – Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale»

    Nella causa C‑505/20,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione dell’8 ottobre 2020, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento avviato da

    RR,

    JG

    con l’intervento di:

    Spetsializirana prokuratura,

    LA CORTE (Ottava Sezione),

    composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e M. Gavalec, giudici,

    avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Commissione europea, da M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39), dell’articolo 8 di tale direttiva nonché dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale nel corso del quale RR e JG, in qualità di terzi rispetto a tale procedimento, hanno chiesto dinanzi al giudice del rinvio la restituzione dei loro beni sequestrati durante la fase preliminare di detto procedimento.

    Contesto normativo

    Diritto dell’Unione

    3

    I considerando 15, 31, 33, 34 e 38 della direttiva 2014/42 enunciano quanto segue:

    «(15)

    In base a una condanna penale definitiva, dovrebbe essere possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, o beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi. Tale condanna definitiva può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia. Qualora la confisca in base a una condanna definitiva non sia possibile, in determinate circostanze dovrebbe essere comunque possibile confiscare beni strumentali e proventi da reato, almeno in caso di malattia o di fuga dell’indagato o dell’imputato. Tuttavia, in tali casi di malattia e di fuga, l’esistenza di un procedimento in contumacia negli Stati membri dovrebbe essere sufficiente per adempiere a tale obbligo. In caso di fuga dell’indagato o dell’imputato, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni misura ragionevole e possono disporre affinché il soggetto in questione sia chiamato a comparire nel procedimento di confisca o sia informato di tale procedimento.

    (...)

    (31)

    Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente confisca. Ne può discendere l’obbligo per l’autorità giudiziaria di verificare che lo scopo di prevenire la dispersione dei beni sia sempre attuale.

    (...)

    (33)

    La presente direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale. È pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione della presente direttiva. Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali (“diritti reali”, “ius in re”), quale il diritto di usufrutto. La decisione di congelamento di beni dovrebbe essere comunicata all’interessato il prima possibile dopo la relativa esecuzione. Tuttavia, le autorità competenti possono rinviare la comunicazione di tali decisioni all’interessato in ragione delle esigenze investigative.

    (34)

    La comunicazione del provvedimento di congelamento di beni ha l’obiettivo, tra l’altro, di consentire l’impugnazione del provvedimento. Tale comunicazione dovrebbe pertanto indicare, almeno sommariamente, il motivo o i motivi del provvedimento, fermo restando che tale indicazione può essere molto succinta.

    (...)

    (38)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla [Carta] e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950] (la “CEDU”), come interpretate nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva dovrebbe essere attuata conformemente a tali diritti e principi. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato e non crea alcun obbligo per i sistemi di patrocinio a spese dello Stato vigenti negli Stati membri, che dovrebbero applicarsi conformemente alla Carta e alla CEDU».

    4

    L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

    «La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale».

    5

    L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:

    «Ai fini della presente direttiva si intende per:

    (...)

    3)

    “beni strumentali”: qualsiasi bene utilizzato o destinato ad essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

    4)

    “confisca”: la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;

    5)

    “congelamento”: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo;

    (...)».

    6

    L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato “Ambito di applicazione”, è così formulato:

    «La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

    (...)

    g)

    dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti [(GU 2004, L 335, pag. 8)];

    h)

    dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata [(GU 2008, L 300, pag. 42)];

    (...)».

    7

    L’articolo 4 della direttiva 2014/42, intitolato «Confisca», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:

    «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».

    8

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».

    9

    L’articolo 6 della direttiva in parola, intitolato «Confisca nei confronti di terzi», dispone quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.

    2.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede».

    10

    L’articolo 7 della medesima direttiva, intitolato «Congelamento», prevede quanto segue:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un’eventuale conseguente confisca. Tali misure, disposte da un’autorità competente, includono azioni urgenti da intraprendere, se necessario, al fine di conservare i beni.

    2.   I beni in possesso di terzi, ai sensi dell’articolo 6, possono essere sottoposti a provvedimenti di congelamento ai fini di un’eventuale conseguente confisca».

    11

    L’articolo 8 della direttiva 2014/42, intitolato «Garanzie», è così formulato:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, dopo la sua esecuzione, il provvedimento di congelamento dei beni sia comunicato quanto prima all’interessato. La comunicazione indica, almeno sommariamente, il motivo o i motivi del provvedimento. Se necessario per evitare di pregiudicare un’indagine penale, le autorità competenti possono ritardare la comunicazione del provvedimento di congelamento dei beni all’interessato.

    3.   Il provvedimento di congelamento dei beni resta in vigore solo per il tempo necessario a conservare i beni in vista di un’eventuale successiva confisca.

    4.   Gli Stati membri dispongono che vi sia l’effettiva possibilità di contestare il provvedimento di congelamento in sede giurisdizionale da parte delle persone i cui beni ne sono l’oggetto, in conformità delle procedure del diritto nazionale. Tali procedure possono prevedere che il provvedimento iniziale di congelamento emesso da un’autorità competente diversa da un’autorità giudiziaria sia sottoposto alla convalida o al riesame da parte di un’autorità giudiziaria prima di poter essere impugnato dinanzi a un organo giudiziario.

    5.   I beni sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono restituiti immediatamente. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti sono stabilite dal diritto nazionale.

    6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all’interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l’effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.

    (...)

    9.   I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all’articolo 6.

    (...)».

    Diritto bulgaro

    Codice penale

    12

    L’articolo 53 del Nakazatelen kodeks (codice penale) enuncia quanto segue:

    «(1)   Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca a favore dello Stato:

    a)

    i beni appartenenti al colpevole destinati o utilizzati per la commissione di un reato premeditato; ove detti beni non esistano più o siano stati alienati, è stabilito l’importo corrispondente al loro valore;

    b)

    i beni appartenenti al colpevole e costituenti l’oggetto di un reato premeditato, nei casi espressamente previsti nella parte speciale del presente codice.

    (2)   Sono altresì sottoposti a confisca a favore dello Stato:

    a)

    i beni che hanno costituito l’oggetto o lo strumento di un reato e di cui è vietato il possesso, e

    b)

    i proventi diretti e indiretti ottenuti grazie al reato se non devono essere restituiti o rimborsati; qualora questi proventi non esistano più o siano stati ceduti, è stabilito l’importo corrispondente al loro valore.

    (3)   Ai sensi del paragrafo 2, lettera b):

    1.

    costituisce “provento diretto” qualsiasi vantaggio economico risultante quale conseguenza immediata del reato;

    2.

    costituisce “provento indiretto” qualsiasi vantaggio economico derivante da un atto dispositivo di un provento diretto, nonché qualsiasi bene risultante dalla successiva trasformazione, integrale o parziale, del provento diretto, compreso il caso in cui esso sia stato confuso con beni di provenienza lecita; il bene può essere confiscato fino a concorrenza del valore del provento diretto incorporato e degli incrementi patrimoniali che siano direttamente collegati con l’atto dispositivo o con la trasformazione del provento diretto e con l’incorporazione del provento diretto nel bene».

    Codice di procedura penale

    13

    L’articolo 111 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale), intitolato «Conservazione delle prove materiali», così dispone:

    «(1)   Le prove materiali sono conservate fino alla conclusione del procedimento penale.

    (2)   Gli oggetti sequestrati ai fini di prove materiali possono essere restituiti agli aventi diritto ai quali sono stati sequestrati con l’autorizzazione del pubblico ministero prima della conclusione del procedimento penale, unicamente qualora ciò non ostacoli l’accertamento della verità oggettiva ed essi non siano oggetto di illeciti amministrativi.

    (3)   Il pubblico ministero si pronuncia sulle domande di restituzione entro un termine di tre giorni. Un diniego del pubblico ministero ai sensi del paragrafo (2) può essere impugnato dal titolare dei diritti dinanzi al giudice competente di primo grado. Tale giudice si pronuncerà sull’impugnazione nei tre giorni successivi alla sua ricezione, nel corso di una riunione a porte chiuse, e la sua decisione sarà definitiva.

    (4)   Gli oggetti deperibili sequestrati come prove materiali, ritirati agli aventi diritto e che non possono essere loro restituiti, sono consegnati alle istituzioni e alle entità giuridiche interessate con l’autorizzazione del pubblico ministero ad essere utilizzati conformemente alla loro designazione o devono essere venduti, nel qual caso il ricavato della vendita è depositato presso una banca commerciale, al servizio del bilancio nazionale.

    (5)   Gli stupefacenti, i precursori di droghe e le piante psicotrope, nonché i prodotti soggetti ad accisa, possono essere distrutti prima della conclusione del procedimento penale secondo le condizioni e le procedure previste dalla legge. In tale ipotesi, solo i campioni rappresentativi sequestrati saranno conservati fino al termine del procedimento.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    14

    Il 15 gennaio 2019, durante il controllo di un veicolo condotto da WE e nel quale si trovava anche RR, sua convivente e proprietaria di tale veicolo, è stata accertata la presenza di stupefacenti. WE e RR sono stati indagati, ma il pubblico ministero, avendo ritenuto, in esito all’indagine, che RR non fosse stata informata della presenza degli stupefacenti, ha archiviato l’azione penale contro quest’ultima. Tuttavia, il veicolo, che dall’indagine è risultato messo stabilmente a disposizione di WE, è rimasto sequestrato come prova materiale, conformemente all’articolo 111 del codice di procedura penale, nell’ambito del procedimento a carico di WE.

    15

    Il 7 agosto 2019, nell’ambito di un procedimento penale avviato contro una banda organizzata per traffico di stupefacenti, è stata effettuata una perquisizione presso il domicilio di JG nel corso della quale sono stati sequestrati due telefoni cellulari e una somma di denaro. Contro JG, tuttavia, non è stata formulata un’imputazione, avendo il pubblico ministero ritenuto che non fosse coinvolto nel reato. I due telefoni cellulari e la somma di denaro sono rimasti sequestrati come prove materiali, conformemente all’articolo 111 del codice di procedura penale, nell’ambito del procedimento avviato contro i membri della banda organizzata.

    16

    RR e JG hanno adito lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali, Bulgaria), il giudice del rinvio, chiedendo la restituzione dei rispettivi beni.

    17

    Secondo tale giudice, sebbene la normativa nazionale preveda la possibilità per un terzo di chiedere, durante la fase preliminare del procedimento penale, la restituzione di un bene sequestrato, essa non consente di chiedere una siffatta restituzione nel corso della fase giudiziale di tale procedimento, fase che può durare diversi anni.

    18

    Detto giudice aggiunge che l’articolo 53 del codice penale non consente la confisca del bene di un terzo in buona fede in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, cosicché i beni sequestrati nel procedimento principale devono essere restituiti ai loro proprietari al termine della fase giudiziale.

    19

    Pertanto, tale giudice si interroga sulla compatibilità di detta normativa con la direttiva 2014/42, letta alla luce dell’articolo 17 della Carta.

    20

    In tale contesto, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale specializzato per i procedimenti penali) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’articolo 8 della direttiva 2014/42 osti a una legge nazionale secondo cui, a seguito del congelamento di beni sequestrati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, la persona interessata non sia legittimata a chiedere al giudice, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione dei beni medesimi.

    2)

    Se sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 e con l’articolo 17 della Carta una normativa nazionale che escluda la confisca di un “bene strumentale” con riguardo ad un bene che, sebbene di proprietà di un terzo non coinvolto nel reato, sia stato concesso, dal terzo stesso, stabilmente in uso all’imputato con modalità tali che, nei rapporti interni, proprio quest’ultimo eserciti i diritti derivanti dalla proprietà.

    3)

    In caso di risposta negativa alla questione: se l’articolo 8, paragrafi 6, seconda frase, e 7 della direttiva 2014/42 imponga di interpretare la normativa nazionale nel senso che essa consente ad un terzo – i cui beni siano stati oggetto di congelamento e possano essere confiscati quali beni strumentali – di intervenire nel procedimento che possa sfociare nella confisca, impugnando in sede giudiziale il provvedimento di confisca».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    21

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo cui, quando i beni sono sequestrati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato a chiedere al giudice competente, nel corso della fase giudiziale del procedimento penale, la restituzione di detti beni.

    22

    Occorre rilevare, in via preliminare, che i reati connessi alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, rientrano nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/42.

    23

    Infatti, ai sensi del suo articolo 3, lettere g) e h), tale direttiva si applica ai reati contemplati dalle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841, le quali riguardano rispettivamente i reati in materia di traffico illecito di stupefacenti e la lotta contro la criminalità organizzata.

    24

    L’articolo 8 di detta direttiva, intitolato «Garanzie», impone agli Stati membri, al paragrafo 1, di prevedere che le persone colpite dai provvedimenti previsti in detta direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale al fine di salvaguardare i loro diritti. Tale disposizione riafferma quindi, nel settore considerato dalla medesima direttiva, i diritti fondamentali contemplati all’articolo 47 della Carta, il quale stabilisce, in particolare, che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da questo stesso articolo, e segnatamente a che la sua causa sia esaminata equamente (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 75).

    25

    In primo luogo, le misure previste dalla direttiva 2014/42 riguardano, in particolare, il congelamento di beni, il quale è definito all’articolo 2, punto 5, di tale direttiva come «il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, eliminare o far circolare un bene o di assumerne temporaneamente la custodia o il controllo».

    26

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i beni di cui trattasi nel procedimento principale sono rimasti nella custodia delle autorità coinvolte nell’azione penale. Pertanto, come rilevato dal giudice del rinvio, si deve ritenere che il sequestro di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un «congelamento» ai sensi di tale disposizione.

    27

    In secondo luogo, per quanto riguarda le situazioni in cui la direttiva 2014/42 consente di ricorrere a un congelamento di beni, l’articolo 7 di quest’ultima prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire il congelamento dei beni in vista di un’eventuale conseguente confisca.

    28

    In tale contesto, occorre esaminare se i beni di cui trattasi nel procedimento principale siano stati congelati in vista di un’eventuale conseguente confisca, ai sensi di tale articolo 7.

    29

    In proposito, al momento del congelamento dei beni di cui trattasi nel procedimento principale, poteva aver luogo una conseguente confisca di tali beni.

    30

    Infatti, per quanto concerne RR, dalla decisione di rinvio risulta che quest’ultima è stata inizialmente accusata del reato di traffico di stupefacenti e che solo successivamente il suo coinvolgimento in tale reato è stato escluso dal pubblico ministero, cosicché l’interessata è stata qualificata come terzo in buona fede, circostanza che, secondo il giudice del rinvio, ha impedito la confisca dei suoi beni in forza della normativa bulgara.

    31

    Per quanto riguarda JG, dalla medesima decisione di rinvio risulta che la partecipazione di quest’ultimo all’attività criminale in questione è stata esclusa solo a seguito di un esame dei due telefoni cellulari sequestrati, sicché tali telefoni cellulari nonché la somma di denaro sono stati congelati in vista di un’eventuale successiva confisca.

    32

    Pertanto, dato che i beni di RR e di JG, al momento del congelamento, potevano essere oggetto di una confisca successiva secondo il diritto bulgaro, la situazione di queste due persone rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2014/42. Esse sono quindi interessate da una misura prevista da tale direttiva, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultima.

    33

    Per quanto riguarda, in terzo luogo, la circostanza che il proprietario dei beni congelati non sia legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, ad agire in giudizio per chiedere la restituzione di detti beni, occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 impone agli Stati membri di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale affinché le persone interessate possano salvaguardare i loro diritti.

    34

    In proposito, a motivo del carattere generico della formulazione di tale disposizione, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi ed un giudice imparziale sono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di congelamento (v., per analogia, sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    Tale interpretazione discende altresì dal considerando 33 della direttiva 2014/42, il quale enuncia, in sostanza, che quest’ultima ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale e che però sostengono di essere i proprietari dei beni in questione. In base a tale considerando, è dunque necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso giudiziali al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tali persone nell’attuazione della direttiva suddetta (sentenza del 21 ottobre 2021, Okrazhna prokuratura – Varna, C‑845/19 e C‑863/19, EU:C:2021:864, punto 77).

    36

    Inoltre, l’articolo 8 della direttiva 2014/42 deve essere letto alla luce del considerando 31 di quest’ultima, ai sensi del quale, tenuto conto della limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di congelamento comportano, tali misure provvisorie non dovrebbero essere mantenute più di quanto sia necessario a conservare la disponibilità del bene in vista di un’eventuale conseguente confisca e ne può discendere l’obbligo per l’autorità giudiziaria interessata di verificare che lo scopo della decisione di congelamento sia sempre attuale.

    37

    Un tale approccio presuppone che il terzo in buona fede proprietario di un bene congelato possa, anche nel corso del procedimento giudiziario, far esaminare dal giudice competente se le condizioni poste per il congelamento di tale bene restino soddisfatte. Di conseguenza, una normativa nazionale che non preveda una siffatta possibilità è contraria all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.

    38

    Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni.

    Sulla seconda questione

    39

    Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando tale bene sia stato messo stabilmente da tale terzo a disposizione dell’imputato.

    40

    Occorre rilevare, in via preliminare, che la Commissione europea eccepisce l’irricevibilità di tale questione con il motivo che essa non avrebbe alcun nesso con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia, poiché dalla decisione di rinvio risulterebbe che una confisca non può comunque essere effettuata nel procedimento principale. Infatti, sarebbe contrario alla normativa nazionale confiscare il bene strumentale di cui trattasi nel procedimento principale, sicché la procura non sarebbe più interessata alla successiva confisca di tale bene strumentale, né la considererebbe più possibile.

    41

    Si deve rammentare a tale proposito che spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

    42

    Infatti, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

    43

    Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa nazionale non autorizza la confisca dei beni di terzi in buona fede in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Orbene, il giudice del rinvio intende appunto accertare se, sulla base della direttiva 2014/42, una siffatta confisca sia richiesta in tale situazione. Pertanto, non risulta in modo manifesto che la seconda questione non abbia alcun nesso con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia, cosicché tale questione è ricevibile.

    44

    Nel merito, occorre ricordare che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 prevede la confisca, in particolare, di «beni strumentali», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva, in base a una condanna penale definitiva.

    45

    Tuttavia, sebbene tale disposizione faccia espressamente riferimento ai beni strumentali e a una condanna penale definitiva, la sua formulazione non precisa se il bene strumentale oggetto di una confisca debba necessariamente appartenere alla persona condannata.

    46

    Per interpretare una norma di diritto dell’Unione, la Corte, secondo la sua giurisprudenza costante, deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche, in particolare, del suo contesto (v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2021, MCP, C‑603/20 PPU, EU:C:2021:231, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

    47

    Nel caso di specie, per quanto concerne il contesto in cui si colloca l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, occorre rilevare che l’articolo 5 di tale direttiva, relativo ai «poteri di confisca», prevede, al paragrafo 1, che questi ultimi possono riguardare unicamente «[i] beni che appartengono a una persona condannata per un reato», cosicché i beni di terzi sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale articolo.

    48

    Per quanto attiene all’articolo 6 di detta direttiva, sebbene quest’ultimo riguardi espressamente, come conferma il suo titolo, la «confisca nei confronti di terzi», tale articolo concerne soltanto i «proventi», e non i «beni strumentali», cosicché esso non può, in ogni caso, servire da fondamento per confiscare un bene strumentale in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

    49

    Quanto al considerando 15 della direttiva 2014/42, alla luce del quale l’articolo 4 di tale direttiva deve essere interpretato, esso enuncia l’obbligo di informare gli indagati e gli imputati del procedimento di confisca, senza menzionare in alcun modo i terzi.

    50

    Da tali diverse disposizioni risulta che, poiché la confisca di beni di terzi è prevista soltanto nelle situazioni contemplate all’articolo 6 della direttiva 2014/42, la confisca dei beni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva può riguardare unicamente i beni degli indagati e degli imputati.

    51

    La circostanza, richiamata dal giudice del rinvio, che il bene sia stato utilizzato stabilmente dall’imputato non può consentire la confisca di detto bene, qualora quest’ultimo appartenga a un terzo in buona fede, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.

    52

    In ogni caso, e nella misura in cui la normativa nazionale non consente la confisca di beni di terzi in buona fede in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti dinanzi a un giudice nazionale (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

    53

    Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.

    Sulla terza questione

    54

    Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere alla terza questione.

    Sulle spese

    55

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

     

    1)

    L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni.

     

    2)

    L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

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