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Document 62020CJ0277

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 settembre 2021.
UM contro HW en tant que administrateur de succession de ZL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “patto successorio” – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie.
Causa C-277/20.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:708

 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

9 settembre 2021 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) – Nozione di “patto successorio” – Ambito di applicazione – Contratto traslativo di proprietà mortis causa – Articolo 83, paragrafo 2 – Scelta della legge applicabile – Disposizioni transitorie»

Nella causa C‑277/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 27 maggio 2020, pervenuta in cancelleria il 24 giugno 2020, nel procedimento promosso da

UM,

con l’intervento di:

HW, in qualità di amministratore della successione di ZL,

Marktgemeinde Kötschach-Mauthen,

Finanzamt Spittal Villach,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice), M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate e le risposte ai quesiti posti dalla Corte:

per UM, da A. Wittwer, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e U. Bartl, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107; in prosieguo: il «regolamento Successioni»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato da UM, cittadino tedesco, in ordine a una domanda di trascrizione nel registro fondiario del diritto di proprietà su un bene immobile situato in Austria.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 9, 11, 14 e 49 del regolamento Successioni così recitano:

«(9)

L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.

(...)

(11)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

(...)

(14)

I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. (...)

(...)

(49)

Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l’accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l’ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento».

4

L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.   Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. (...)

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

(...)

g)

i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);

(...)

l)

qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».

5

L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

“successione”, la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

b)

“patto successorio”, l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo;

(...)

d)

“disposizione a causa di morte”, un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;

(...)».

6

Il capo III del regolamento Successioni, intitolato «Legge applicabile», contiene gli articoli da 20 a 38 di quest’ultimo.

7

A termini dell’articolo 21 di tale regolamento, intitolato «Criterio generale»:

«1.   Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

2.   Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato».

8

L’articolo 22 del suddetto regolamento, intitolato «Scelta di legge», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1.   Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2.   La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione».

9

L’articolo 83 del medesimo regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», al paragrafo 2 prevede quanto segue:

«Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza».

Diritto austriaco

10

L’articolo 956 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, è così formulato:

«Una donazione, la cui attuazione è prevista solo dopo il decesso del donante, è considerata valida come lascito, nel rispetto delle formalità prescritte. Essa deve essere considerata come un contratto solo se il donatario l’ha accettata, il donante ha espressamente rinunciato alla facoltà di revoca e il donatario ha ricevuto un atto scritto al riguardo».

11

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Notariatsaktgesetz (legge sugli atti notarili) subordina la validità di un atto di donazione senza trasferimento effettivo alla redazione di un atto notarile.

12

L’articolo 26 del Grundbuchgesetz (legge sul registro fondiario) prevede quanto segue:

«(1)   Trascrizioni e annotazioni possono essere autorizzate solo sulla base di atti redatti nella forma richiesta per la loro validità.

(2)   Tali atti, se riguardano l’acquisizione o la variazione di un diritto reale, devono contenere una base giuridica valida».

13

Ai sensi dell’articolo 2 del Rechtspflegergesetz (legge sugli ausiliari di giustizia):

«Un membro del personale giudiziario può essere designato quale ausiliario di giustizia in uno o più dei seguenti settori di attività: (...)

3. cause in materia di registro fondiario e registro navale;

(…)».

14

L’articolo 16, paragrafo 2, di detta legge prevede quanto segue:

«Sono sempre riservate al giudice:

(...)

6. le decisioni in relazione alle quali si applica un diritto straniero».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15

Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che, il 22 luglio 1975, il padre di UM ha previsto, mediante contratto, di trasferire, alla sua morte, a favore di suo figlio e dell’allora sua nuora, ciascuno per il cinquanta per cento, la proprietà di un terreno situato in Austria, compreso tutto ciò che al momento della sua morte vi sarebbe stato costruito, a determinate condizioni. Al momento della conclusione di tale contratto, per il quale era stato designato come applicabile il diritto austriaco, tutte le parti avevano la loro residenza abituale in Germania.

16

Tra le condizioni previste in tale contratto figurava in particolare l’obbligo per il padre di UM di costruire, entro dieci anni dalla conclusione del contratto, una casa bifamiliare, nonché il fatto che UM e sua moglie fossero ancora sposati e che quest’ultima fosse ancora in vita. In caso contrario, il contratto prevedeva che UM fosse l’unico beneficiario. Il padre di UM ha altresì autorizzato la trascrizione del trasferimento di proprietà nel registro fondiario austriaco, dietro presentazione di un certificato ufficiale di morte e della prova che ricorressero le condizioni richieste per l’esecuzione del trasferimento. Prima del decesso del padre di UM, avvenuto il 13 maggio 2018 a Colonia (Germania), UM e sua moglie hanno divorziato e successivamente quest’ultima è deceduta.

17

Il procedimento di successione è stato avviato dinanzi all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia, Germania), luogo dell’ultima residenza del padre di UM.

18

UM ha chiesto la trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà relativo al bene immobile di cui trattasi nel procedimento principale presso il Bezirksgericht Hermagor (Tribunale circoscrizionale di Hermagor, Austria), facendo valere che, al momento della morte di suo padre, egli era l’unico beneficiario del contratto. Il Rechtspfleger (ausiliario di giustizia, Austria) di tale tribunale, competente a esaminare detta domanda, ha ritenuto che la legge applicabile fosse la legge austriaca e ha respinto la suddetta domanda in mancanza di prove che dimostrassero la sussistenza delle condizioni richieste dal contratto di cui trattasi nel procedimento principale.

19

Il Landesgericht Klagenfurt (Tribunale del Land, Klagenfurt, Austria) ha confermato tale decisione con la motivazione, in primo luogo, che il regolamento Successioni non era applicabile a causa della scelta di applicare il diritto austriaco operata in tale contratto e, in secondo luogo, che il trasferimento del bene immobile per donazione a causa di morte non avrebbe potuto verificarsi senza la prova della costruzione della casa, come stabilito nel suddetto contratto.

20

UM ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

21

Tale giudice afferma che la questione della validità della scelta del diritto austriaco come legge applicabile in un contratto traslativo di proprietà mortis causa e l’applicazione del regolamento Successioni a quest’ultimo sono questioni preliminari che esso deve sollevare d’ufficio per poter rispondere alla questione della competenza funzionale dell’ausiliario di giustizia nella controversia di cui al procedimento principale.

22

Secondo detto giudice, i documenti presentati al tribunale incaricato della tenuta del registro fondiario consentono di concludere che, in base ai criteri del diritto austriaco, è stato stipulato un contratto traslativo di proprietà mortis causa a favore di UM. Esso si chiede, tuttavia, se tale atto rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Successioni e se possa essere qualificato come «patto successorio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), di tale regolamento.

23

In caso affermativo, per quanto riguarda l’applicazione della legge austriaca scelta dalle parti del contratto oggetto del procedimento principale, il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni transitorie del regolamento Successioni siano applicabili, ma nutre dubbi sull’interpretazione dell’articolo 83, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in particolare per quanto riguarda la scelta della legge applicabile dalle parti del contratto.

24

Ciò premesso, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [Successioni] debba essere interpretato nel senso che costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione, un atto di donazione a causa di morte, stipulato tra due cittadini tedeschi che hanno la loro residenza abituale in Germania, relativo a un bene immobile situato in Austria, in base al quale, dopo la morte del donatore, il donatario detiene sull’eredità un diritto di natura obbligatoria alla trascrizione nel registro fondiario del suo diritto di proprietà sulla base di detto atto di donazione e dell’atto di morte del donante, quindi senza l’intervento dell’autorità competente in materia di successioni.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento [Successioni] debba essere interpretato nel senso che esso disciplina anche la validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, in merito a un atto di donazione a causa di morte, da considerarsi quale “patto successorio” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [Successioni]».

25

Avendo deciso di statuire senza udienza, la Corte, in applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura, ha rivolto alle parti e agli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea diversi quesiti con richiesta di risposta scritta, ai quali hanno risposto UM, i governi tedesco e spagnolo e la Commissione europea.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni debba essere interpretato nel senso che un contratto, in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti, costituisce un «patto successorio», ai sensi di detta disposizione.

27

In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento Successioni esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultimo «i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni». Per contro, i patti successori, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento costituiscono «disposizione a causa di morte», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento, al pari dei testamenti o dei testamenti congiuntivi.

28

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni definisce il «patto successorio» come «l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo».

29

Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza comportano che una disposizione di diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del suo contesto e dell’obiettivo perseguito dalla normativa in parola (sentenza del 1o marzo 2018, Mahnkopf, C‑558/16, EU:C:2018:138, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

30

Per quanto riguarda il tenore letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni, occorre rilevare che tale disposizione riguarda, in generale, un accordo che conferisce, in particolare, diritti nella «successione» futura.

31

A tal fine, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, con il termine «successione» si deve intendere una «successione a causa di morte» comprendente «qualsiasi modalità di trasferimento di beni (...), che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima».

32

Ne consegue che un contratto, in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente e che conferisce quindi diritti sulla sua futura successione ad altre parti di detto contratto costituisce un «patto successorio», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni.

33

Una siffatta interpretazione è corroborata dall’obiettivo perseguito da tale regolamento, consistente nell’evitare la frammentazione della successione, conformemente al principio dell’unità della successione, e nell’istituire un regime uniforme applicabile a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte con implicazioni transfrontaliere e, in particolare, a «qualsiasi modalità di trasferimento di beni a causa di morte», come risulta dal considerando 9 di detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle, C‑20/17, EU:C:2018:485, punti 5556).

34

A tal riguardo, occorre ricordare che, è pur vero che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento Successioni, sono esclusi dall’ambito di applicazione di quest’ultimo, segnatamente, i beni trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, tale esclusione deve essere tuttavia interpretata restrittivamente.

35

Ne consegue che, quando una disposizione contenuta in accordo relativo a una successione consiste, al pari di una «donazione», ai sensi di detto articolo 1, paragrafo 2, lettera g), in un atto di liberalità, ma produce effetti solo al decesso del de cuius, essa rientra nell’ambito di applicazione del medesimo regolamento.

36

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Successioni deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

37

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento Successioni debba essere interpretato nel senso che esso si applica all’esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, che disciplina il patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

38

Occorre ricordare che, l’articolo 83 di detto regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», al paragrafo 2 prevede che «[s]e il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a[l] 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza».

39

A tal riguardo, occorre constatare che, come risulta dalla formulazione stessa di tale disposizione, letta in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 del regolamento Successioni, quest’ultima disciplina la validità della scelta della legge applicabile all’intera successione. Orbene, nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte, e ferma restando la necessità di verifica da parte del giudice del rinvio, risulta che la scelta del diritto austriaco riguardava soltanto il patto successorio concluso dal de cuius di cui al procedimento principale per uno dei suoi beni e non per la sua intera successione, cosicché, in tali circostanze, la condizione per l’applicazione dell’articolo 83, paragrafo 2, di detto regolamento non può essere considerata soddisfatta.

40

Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento Successioni deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che un contratto in forza del quale una persona prevede il trasferimento futuro, alla sua morte, della proprietà di un bene immobile ad essa appartenente ad altre parti contraenti costituisce un patto successorio, ai sensi di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile all’esame della validità della scelta della legge applicabile, effettuata anteriormente al 17 agosto 2015, per disciplinare unicamente un patto successorio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, avente ad oggetto un determinato bene del de cuius, e non la sua intera successione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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