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Document 62020CA0470

    Causa C-470/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering (Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Sostegno alle energie rinnovabili – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 – Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Obbligo di notifica – Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica)

    GU C 54 del 13.2.2023, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 54/4


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — AS Veejaam, OÜ Espo / AS Elering

    (Causa C-470/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Sostegno alle energie rinnovabili - Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020 - Effetto di incentivazione di un aiuto chiesto quando le attività legate al progetto hanno già avuto inizio - Articolo 108, paragrafo 3, TFUE - Obbligo di notifica - Conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica)

    (2023/C 54/04)

    Lingua processuale: l’estone

    Giudice del rinvio

    Riigikohus

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: AS Veejaam, OÜ Espo

    Convenuto: AS Elering

    Dispositivo

    1)

    I punti 49 e 50 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020

    devono essere interpretati nel senso che:

    non ostano a una normativa nazionale che istituisce un regime di aiuti alle energie rinnovabili che consenta al richiedente l’aiuto di ottenerne l’erogazione anche qualora la domanda sia stata presentata dopo l’avvio dei lavori di realizzazione del progetto di cui trattasi.

    2)

    La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020

    deve essere interpretata nel senso che:

    un aiuto di Stato può avere un effetto di incentivazione quando l’investimento che un operatore economico ha realizzato al fine di conformarsi a una modifica delle condizioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale, essendo quest’ultima necessaria per l’attività di tale operatore, non avrebbe probabilmente avuto luogo in caso di mancata erogazione dell’aiuto di cui trattasi.

    3)

    L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    deve essere interpretato nel senso che:

    un regime di aiuti esistente, la cui compatibilità con il mercato interno è stata dichiarata in una decisione della Commissione europea, deve essere qualificato come «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 1, lettera c), di tale regolamento, qualora tale regime sia applicato oltre la data che lo Stato membro interessato aveva indicato alla Commissione, nell’ambito del procedimento di valutazione di tale aiuto conclusosi con la suddetta decisione, come data di fine applicazione del suddetto regime.

    4)

    L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE

    deve essere interpretato nel senso che:

    esso non osta all’accoglimento della domanda di un operatore economico diretta all’erogazione di un aiuto di Stato, attuato in violazione dell’obbligo di notifica previsto da tale disposizione, da un lato, per il periodo anteriore alla decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di detto aiuto con il mercato interno, e, dall’altro, qualora il suddetto operatore abbia chiesto l’aiuto in un momento in cui esso era illegale, non essendo stato notificato a detta istituzione, mentre invece l’investimento a cui l’aiuto era collegato è stato realizzato in un momento in cui detto regime era legale, essendo stata dichiarata la sua compatibilità con il mercato interno con decisione della Commissione, sempreché, in queste due situazioni, il beneficiario dell’aiuto versi gli interessi sulle somme eventualmente percepite, per il periodo durante il quale l’aiuto è considerato illegale.


    (1)  GU C 433 del 14.12.2020.


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