EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0328

Causa C-328/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica d’Austria [Inadempimento – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articoli 4, 7 e 67 – Libera circolazione dei lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Prestazioni familiari – Vantaggi sociali e fiscali – Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli]

GU C 294 del 1.8.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 294/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 giugno 2022 — Commissione europea / Repubblica d’Austria

(Causa C-328/20) (1)

(Inadempimento - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 4, 7 e 67 - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7 - Parità di trattamento - Prestazioni familiari - Vantaggi sociali e fiscali - Adeguamento degli importi in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli)

(2022/C 294/07)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e D. Martin, agenti)

Intervenienti:a sostegno della ricorrente Repubblica ceca (rappresentanti: J. Pavliš, M. Smolek e J. Vláčil, agenti), Repubblica di Croazia (rappresentante: G. Vidović Mesarek, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Romania (rappresentanti: E. Gane e L. Liţu, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: J. Morela, agente), Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová, agente), Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: E. Gromnicka, C. Howdle, J.S. Watson e C. Zatschler, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: M. Klamert, C. Pesendorfer, A. Posch e J. Schmoll, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: M. Jespersen, J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti), Regno di Norvegia (rappresentanti: S. Hammersvik, J.T. Kaasin, L. Tvedt e P. Wennerås, agenti)

Dispositivo

1)

La Repubblica d’Austria, introducendo il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all’articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all’articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile agli assegni familiari e al credito d’imposta per figli a carico per i lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 4 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.

2)

La Repubblica d’Austria, introducendo, per i lavoratori migranti i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro, il meccanismo di adeguamento risultante dalle modifiche apportate all’articolo 8a del Bundesgesetz betreffend den Familienlastenausgleich durch Beihilfen (legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi), del 24 ottobre 1967, come modificato dal Bundesgesetz mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, das Einkommensteuergesetz 1988 und das Entwicklungshelfergesetz geändert werden (legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo), del 4 dicembre 2018, e all’articolo 33 del Bundesgesetz über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche), del 7 luglio 1988, come modificato dal Jahressteuergesetz 2018 (legge fiscale annuale del 2018), del 14 agosto 2018, e dalla legge federale recante modifica della legge federale relativa alla compensazione degli oneri familiari tramite sussidi del 1967, della legge federale relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche del 1988 e della legge relativa agli operatori degli aiuti allo sviluppo, del 4 dicembre 2018, applicabile al bonus famiglia Plus, al credito d’imposta per famiglie monoreddito, al credito d’imposta per nucleo familiare monoparentale e al credito d’imposta per gli assegni alimentari, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

3)

La Repubblica d’Austria è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca nonché il Regno di Norvegia e l’Autorità di vigilanza EFTA sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 07.09.2020.


Top