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Document 62020CA0090

    Causa C-90/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Ambito di applicazione – Operazioni imponibili – Attività esercitate da una società di diritto privato – Gestione di parcheggi su terreni privati – Spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di detti parcheggi – Qualificazione – Realtà economica e commerciale delle operazioni]

    GU C 119 del 14.3.2022, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 119 del 14.3.2022, p. 3–3 (GA)

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 119/6


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet

    (Causa C-90/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Attività esercitate da una società di diritto privato - Gestione di parcheggi su terreni privati - Spese di controllo percepite da tale società in caso di inosservanza da parte degli automobilisti delle condizioni generali di utilizzo di detti parcheggi - Qualificazione - Realtà economica e commerciale delle operazioni)

    (2022/C 119/08)

    Lingua processuale: il danese

    Giudice del rinvio

    Højesteret

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Apcoa Parking Danmark A/S

    Resistente: Skatteministeriet

    Dispositivo

    L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le spese di controllo percepite da una società di diritto privato incaricata della gestione di parcheggi privati in caso di inosservanza, da parte degli automobilisti, delle condizioni generali di utilizzo di tali parcheggi, devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, e assoggettata in quanto tale all’imposta sul valore aggiunto (IVA).


    (1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


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