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Document 62019TO0715
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 17 July 2020.#Lukáš Wagenknecht v European Council.#Action for failure to act — Protection of the European Union’s financial interests — Combating fraud — Meeting of the European Council — Multiannual financial framework — Financial regulation — Alleged conflict of interest of the representative of the Czech Republic at a meeting of the European Council — Alleged lack of action by the European Council — Article 130 of the Rules of Procedure — Interest in bringing proceedings — Locus standi — Definition of the position of the European Council — End of the failure to act — Inadmissibility — Article 15(2) TEU — Action manifestly lacking any foundation in law.#Case T-715/19.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 luglio 2020.
Lukáš Wagenknecht contro Consiglio europeo.
Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca nell’ambito di una riunione del Consiglio europeo – Asserita inazione del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-715/19.
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 17 luglio 2020.
Lukáš Wagenknecht contro Consiglio europeo.
Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca nell’ambito di una riunione del Consiglio europeo – Asserita inazione del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto.
Causa T-715/19.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2020:340
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
17 luglio 2020 ( *1 )
«Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Lotta contro le frodi – Riunione del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Regolamento finanziario – Asserito conflitto di interessi del rappresentante della Repubblica ceca in occasione di una riunione del Consiglio europeo – Asserita mancanza di azione da parte del Consiglio europeo – Articolo 130 del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Presa di posizione del Consiglio europeo – Cessazione della carenza – Irricevibilità – Articolo 15, paragrafo 2, TUE – Ricorso manifestamente infondato in diritto»
Nella causa T‑715/19,
Lukáš Wagenknecht, residente in Pardubice (Repubblica ceca), rappresentato da A. Dolejská, avvocato,
ricorrente,
contro
Consiglio europeo, rappresentato da A. Westerhof Löfflerová, A. Jensen e J. Bauerschmidt, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 265 TFUE volta a far constatare che il Consiglio europeo si è illegittimamente astenuto dall’agire su istanza del ricorrente in vista dell’esclusione del primo ministro della Repubblica ceca, sig. Andrej Babiš, dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sui negoziati relativi alle prospettive finanziarie, a causa del suo asserito conflitto d’interessi alla luce delle condizioni di cui all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
composto da J. Svenningsen (relatore), presidente, C. Mac Eochaidh e J. Laitenberger, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
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1 |
Con lettera datata 5 giugno 2019, pervenuta al Consiglio europeo il 10 giugno 2019, il sig. Lukáš Wagenknecht, ricorrente, membro del Senát Parlamentu České republiky (Senato della Repubblica ceca), ha chiesto al Consiglio europeo di escludere il primo ministro della Repubblica ceca, sig. Andrej Babiš, dalla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 e dalle successive riunioni vertenti sulle negoziazioni relative alle prospettive finanziarie [quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021/2027] (in prosieguo: la «richiesta di agire»), a causa dell’asserito conflitto di interessi di tale rappresentante della Repubblica ceca, il quale discenderebbe dai suoi interessi personali e familiari in imprese del gruppo Agrofert, attivo in particolare nel settore agroalimentare. |
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2 |
Il 24 giugno 2019, il Consiglio europeo, pur precisando di non prendere posizione sul merito delle affermazioni del ricorrente e pur garantendo a quest’ultimo di attribuire la massima importanza alla lotta contro la frode e le altre attività illegali che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione europea, ha risposto alla richiesta di agire spiegando al ricorrente, in sostanza, che l’articolo 15, paragrafo 2, TUE, norma di diritto primario, determinava in maniera permanente la composizione del Consiglio europeo prevedendo che esso «è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione [europea]». Pertanto, tale composizione non potrebbe essere modificata dal momento che la disposizione in parola non prevede la possibilità di una siffatta modifica. Inoltre, il Consiglio europeo spiegava che la questione di sapere chi, tra il capo di Stato o il capo del governo, dovesse rappresentare ciascuno degli Stati membri dell’Unione era di pertinenza del solo diritto costituzionale nazionale. Non dipendeva quindi dalla discrezionalità del Consiglio europeo o del suo presidente decidere chi dovesse essere il rappresentante di ciascuno Stato membro all’interno di tale istituzione né decidere chi, tra il capo dello Stato o il capo del governo, il Consiglio europeo avrebbe dovuto invitare alle proprie differenti riunioni. Tali principi varrebbero anche per le sessioni del Consiglio dell’Unione europea. Ciò premesso, il Consiglio europeo ha risposto al ricorrente, con riferimento alla richiesta di agire, che non era in condizione di escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalle menzionate riunioni. |
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3 |
Il 2 luglio 2019 il ricorrente si è rivolto nuovamente al Consiglio europeo chiedendo mediante messaggio di posta elettronica, al segretario generale di tale istituzione, chiarimenti riguardo alla risposta fornitagli il precedente 24 giugno. Tale messaggio di posta elettronica è rimasto privo di risposta. |
Procedimento e conclusioni delle parti
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4 |
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2019 mediante un profilo utente provvisorio e‑Curia creato dal suo legale, il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, un ricorso diretto alla constatazione di una carenza da parte del Consiglio europeo in quanto tale istituzione avrebbe illegittimamente omesso di agire in risposta alla richiesta di agire. |
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5 |
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data e alle stesse condizioni, il ricorrente ha presentato un’istanza di procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 151 del regolamento di procedura del Tribunale. |
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6 |
Poiché i documenti giustificativi richiesti per la convalida del profilo utente e‑Curia sono pervenuti alla cancelleria del Tribunale il 4 novembre 2019, mentre, ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 4, del regolamento di procedura, avrebbero dovuto pervenirle entro un termine di dieci giorni decorrenti dal deposito dell’atto, nel caso di specie l’atto introduttivo del procedimento, il ricorrente è stato invitato a presentare le proprie osservazioni in proposito. |
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7 |
Il 21 novembre 2019 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni nelle quali il suo legale spiegava che, il 24 ottobre 2019, aveva spedito i documenti giustificativi necessari per l’apertura del profilo utente e‑Curia mediante il servizio internazionale delle poste ceche, il quale doveva garantire una consegna nella città del Lussemburgo (Lussemburgo) entro un termine compreso tra due e tre giorni lavorativi. Tuttavia, il periodo di spedizione sarebbe in definitiva durato oltre undici giorni, a seguito di ritardi imputabili alle poste ceche e alle poste lussemburghesi. Detto consulente legale aggiungeva che aveva dato prova di diligenza, ma che non poteva tuttavia aspettarsi simili inadempimenti contrattuali da parte dei due menzionati fornitori di servizi postali e non poteva neppure reagire in tempo utile a causa della sua ospedalizzazione in vista della nascita del suo primo figlio, che ha avuto luogo il 31 ottobre 2019. |
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8 |
Con decisione dell’11 dicembre 2019, il Tribunale ha deciso di riconoscere un caso fortuito ai sensi dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e, di conseguenza, di non dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell’articolo 56 bis, paragrafo 4, del regolamento di procedura. |
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9 |
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che il «Consiglio europeo si è astenuto dall’agire poiché, in violazione dell’articolo 325, paragrafo 1, [TFUE] e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, non ha adottato alcuna misura vincolante volta a prevenire o a trattare il conflitto d’interessi del sig. Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica ceca, in quanto, in violazione del divieto di conflitti d’interessi enunciato all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046, non ha escluso il sig. Andrej Babiš, primo ministro della Repubblica ceca, dalla partecipazione alle deliberazioni che hanno condotto all’adozione del quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo 2021/2027». |
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10 |
Il 23 gennaio 2020 il Consiglio europeo ha depositato le proprie osservazioni sull’istanza di procedimento accelerato. |
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11 |
Con decisione del 10 febbraio 2020 il Tribunale ha respinto la domanda di procedimento accelerato. |
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12 |
Il 19 marzo 2020 il Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nell’ambito della quale chiede che il Tribunale voglia:
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13 |
Il 27 maggio 2020 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le quali sono state oggetto di regolarizzazione a causa della loro eccessiva lunghezza. In dette osservazioni, egli chiede al Tribunale di dichiarare il ricorso ricevibile e fondato nonché di condannare il Consiglio europeo alle spese. |
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14 |
Con atto separato parimenti trasmesso alla cancelleria del Tribunale il 27 maggio 2020, il ricorrente, ai sensi dell’articolo 279 TFUE, ha chiesto al presidente del Tribunale l’adozione di un provvedimento provvisorio consistente nella pubblicazione di una dichiarazione generale. Il 12 giugno 2020 il Consiglio europeo ha presentato le proprie osservazioni su tale domanda. |
In diritto
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15 |
Ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura, qualora, con atto separato, il convenuto chieda al Tribunale di statuire sull’irricevibilità o sull’incompetenza senza avviare la discussione nel merito, quest’ultimo deve statuire nel più breve termine possibile sulla domanda, se del caso dopo aver aperto la fase orale del procedimento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura, quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. |
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16 |
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tali disposizioni, di statuire senza proseguire il procedimento. |
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17 |
Nella sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio europeo considera che il ricorso è manifestamente irricevibile a vari titoli. Infatti, in primo luogo, in quanto istituzione, il Consiglio europeo, conformemente all’articolo 265 TFUE, avrebbe preso posizione entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato richiesto di agire. Pertanto, la sua risposta del 24 giugno 2019 inviata al ricorrente a seguito della richiesta di agire avrebbe posto fine alla carenza dedotta dal ricorrente. |
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18 |
In secondo luogo, il Consiglio europeo è del parere che, in assenza di una competenza in proposito conferitagli dal Trattato UE e dal Trattato FUE, non era obbligato ad adottare, in risposta alla richiesta di agire, un provvedimento volto ad escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalle negoziazioni relative al QFP 2021/2027. |
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19 |
In terzo luogo, il Consiglio europeo sostiene che il ricorrente non aveva né interesse né legittimazione ad agire nel caso di specie ai sensi dell’articolo 265, terzo comma, TFUE. |
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20 |
Il ricorrente considera che il ricorso in esame è ricevibile. |
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21 |
Il Consiglio europeo si sarebbe infatti astenuto dall’agire nel senso che il primo ministro della Repubblica ceca, in una situazione di asserito conflitto d’interessi, era presente alla riunione del Consiglio europeo del 20 giugno 2019 durante la quale, come risulta dal punto 4 dell’ordine del giorno di tale riunione, è stato esaminato il bilancio dell’Unione. Orbene, secondo il ricorrente, anzitutto, il Consiglio europeo è tenuto ad agire contro tale situazione di conflitto d’interessi del primo ministro della Repubblica ceca alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1). |
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22 |
Inoltre, ritenendo di essere direttamente nonché individualmente interessato dall’atto di cui chiedeva l’adozione da parte del Consiglio europeo per porre fine alla asserita assenza di azione da parte di tale istituzione contro l’asserito conflitto d’interessi del primo ministro della Repubblica ceca, il ricorrente sostiene che la risposta del Consiglio europeo alla richiesta di agire non era conclusiva, nel senso che era contraddittoria e non definiva la posizione di tale istituzione. Egli deplora inoltre l’assenza di una risposta del segretario generale alla sua domanda del 2 luglio 2019, quantunque, a suo avviso, la posizione del Consiglio europeo meritasse chiarimenti. |
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23 |
Infine, nelle proprie osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente deduce un fatto nuovo e, a suo avviso, decisivo per l’esito del ricorso in esame, ossia l’adozione in data 11 febbraio 2020 da parte dell’Ústavní soud (Corte costituzionale, Repubblica ceca), riunita in seduta plenaria, di una sentenza nella causa Pl. ÚS 4/2017 che tratta specificamente della questione di conflitti di interessi analoghi a quello denunciato nel caso di specie dal ricorrente. Inoltre, sarebbe a fortiori importante che nel caso di specie il Tribunale gli riconosca la legittimazione ad agire, da un lato, tenuto conto del suo mandato di rappresentanza nazionale nel Senato della Repubblica ceca, il quale implica che egli possa esercitare un controllo sul primo ministro del suo Stato membro, e, dall’altro lato, in quanto, a seguito della presentazione del ricorso in esame, come alcuni membri del Parlamento europeo, avrebbe ricevuto minacce di morte e, nel suo caso personale, sarebbe stato oggetto di una campagna di diffamazione. |
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24 |
In via preliminare, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 265, primo comma, TFUE, qualora, in violazione dei Trattati, il Parlamento, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la Banca centrale europea oppure un organo o un organismo dell’Unione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell’Unione possono adire la Corte di giustizia dell’Unione europea per far constatare tale violazione. |
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25 |
L’articolo 265, terzo comma, TFUE prevede peraltro che ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea alle stesse condizioni per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Dalla formulazione di quest’ultima disposizione discende tuttavia che una persona fisica o giuridica, perché il suo ricorso per carenza sia ricevibile, deve provare di trovarsi in una situazione giuridica identica o analoga a quella del destinatario potenziale di un atto giuridico che l’istituzione chiamata in causa sarebbe tenuta ad adottare nei suoi confronti (v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 1982, Bethell/Commissione, 246/81, EU:C:1982:224, punti 15 e 16; ordinanze del 23 maggio 1990, Asia Motor France/Commissione, C‑72/90, EU:C:1990:230, punti da 10 a 12, e del 23 gennaio 1991, Prodifarma/Commissione, T‑3/90, EU:T:1991:2, punto 35). In altri termini, detta persona fisica o giuridica deve dimostrare che sarebbe la destinataria dell’atto che l’istituzione chiamata in causa abbia asseritamente omesso di adottare nei suoi confronti, oppure che detto atto l’avrebbe riguardata direttamente ed individualmente in maniera analoga a quella in cui lo sarebbe il destinatario di un tale atto (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 1996, T. Port, C‑68/95, EU:C:1996:452, punto 59, e del 15 settembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commissione, T‑95/96, EU:T:1998:206, punto 58). |
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26 |
Inoltre, tale persona fisica o giuridica deve dimostrare un interesse ad agire ai sensi dell’articolo 265 TFUE, la cui esistenza presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio personale alla parte che l’ha proposto (sentenze del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42; del 17 aprile 2008, Flaherty e a./Commissione, C‑373/06 P, C‑379/06 P e C‑382/06 P, EU:C:2008:230, punto 25, e del 4 giugno 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Commissione, C‑682/13 P, non pubblicata, EU:C:2015:356, punto 25). Invece, l’interesse ad agire manca solo qualora l’esito favorevole di un ricorso non sia comunque idoneo a dare soddisfazione al ricorrente (v. sentenza del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/Commissione, C‑596/15 P e C‑597/15 P, EU:C:2017:886, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). |
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27 |
Nel caso di specie, da un lato, si deve constatare che l’atto di cui il ricorrente ha chiesto l’adozione da parte del Consiglio europeo, ossia l’esclusione del primo ministro della Repubblica ceca dalle riunioni di tale istituzione vertenti sulle negoziazioni relative alle prospettive finanziarie, non sarebbe stato un atto rivolto dal Consiglio europeo al ricorrente, bensì una decisione di tale istituzione che avrebbe avuto quale destinatario detto primo ministro. Pertanto, sebbene il ricorrente si avvalga del proprio status di membro della rappresentanza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, nel caso di specie del Senato della Repubblica ceca, per agire nell’interesse generale, resta nondimeno il fatto che la giurisprudenza presa in esame ai precedenti punti 25 e 26, al contrario, esige da lui, per quanto attiene alla dimostrazione di un interesse ad agire, che dimostri un interesse personale, concreto ed attuale, alla constatazione della dedotta carenza del Consiglio europeo. Inoltre e in ogni caso, la condizione di cui all’articolo 265, terzo comma, TFUE, concernente la legittimazione ad agire e relativa al fatto che la persona fisica o giuridica contesti all’istituzione richiesta di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere, di cui sarebbe destinataria o che la riguarderebbe direttamente ed individualmente, non è manifestamente soddisfatta nel caso del ricorrente in quanto, al contrario, le misure richieste da parte del Consiglio europeo si rivolgevano ad un terzo (v., in tal senso, ordinanze del 23 gennaio 1991, Prodifarma/Commissione, T‑3/90, EU:T:1991:2, punto 37, e del 26 novembre 1996, Kuchlenz‑Winter/Consiglio, T‑167/95, EU:T:1996:172, punto 20). |
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28 |
D’altro lato, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, un siffatto ricorso è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Dal medesimo comma discende tuttavia che il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine soltanto se, allo scadere del termine di due mesi dalla richiesta di agire, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione. |
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29 |
In proposito, va ricordato che tale disposizione riguarda l’inattività consistente in una mancata pronuncia o in una mancata presa di posizione dell’istituzione chiamata in causa (sentenze del 13 luglio 1971, Deutscher Komponistenverband/Commissione, 8/71, EU:C:1971:82, punto 2; del 19 novembre 2013, Commissione/Consiglio, C‑196/12, EU:C:2013:753, punto 22, e del 23 novembre 2017, Bionorica e Diapharm/Commissione, C‑596/15 P e C‑597/15 P, EU:C:2017:886, punto 52). Pertanto, le condizioni di ricevibilità di un ricorso per carenza, fissate dall’articolo 265 TFUE, in linea di principio non sono soddisfatte qualora l’istituzione invitata ad agire abbia preso posizione su tale invito prima che il ricorso fosse proposto (sentenze del 1o aprile 1993, Pesqueras Echebastar/Commissione, C‑25/91, EU:C:1993:131, punto 11, e del 21 luglio 2016Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 45). |
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30 |
Dalla giurisprudenza risulta inoltre che l’articolo 265 TFUE riguarda la carenza mediante astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero desiderato o considerato necessario (sentenza del 21 luglio 2016, Nutria/Commissione, T‑832/14, non pubblicata, EU:T:2016:428, punto 46; v. altresì, in tal senso, sentenza del 1o aprile 1993, Pesqueras Echebastar/Commissione, C‑25/91, EU:C:1993:131, punto 12 e giurisprudenza ivi citata). |
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31 |
Di conseguenza, quando, indicandone le ragioni, l’istituzione rifiuta di operare conformemente a una richiesta simile, ciò costituisce una presa di posizione idonea a porre termine alla carenza ed un siffatto rifiuto, così espresso e circostanziato, costituisce allora un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 1988, Asteris e a./Commissione, 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, EU:C:1988:199, punti 32 e 33, e ordinanza del 7 dicembre 2017, Techniplan/Commissione, T‑853/16, non pubblicata, EU:T:2017:928, punto 20). |
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32 |
Nel caso di specie, sebbene il 24 giugno 2019 il Consiglio europeo gli avesse spiegato, in termini chiari, le ragioni per le quali esso non poteva agire nel senso richiestogli, il ricorrente non ha inteso proporre il ricorso in esame ai sensi dell’articolo 263 TFUE allo scopo di ottenere l’annullamento della decisione del Consiglio europeo, così contenuta nella citata lettera del 24 giugno 2019, di non prendere iniziative nel senso auspicato nella richiesta di agire. Orbene, nel contesto di un siffatto ricorso di annullamento egli avrebbe potuto, se del caso, a condizione di poter dimostrare la legittimazione ad agire contro una simile decisione, contestare la motivazione adottata dal Consiglio europeo per giustificare la propria decisione di non escludere il primo ministro della Repubblica ceca dalle riunioni controverse di tale istituzione. |
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33 |
In proposito, la circostanza che, nella propria lettera del 2 luglio 2019, il ricorrente abbia chiesto ulteriori chiarimenti da parte del Consiglio europeo riguardo alla portata della sua lettera del 24 giugno 2019, trasmessa in risposta alla richiesta di agire e di cui egli criticava il contenuto, è priva di incidenza sulla ricevibilità del ricorso in oggetto come esaminata ai precedenti punti da 28 a 32. Infatti, sebbene le critiche del ricorrente formulate nella sua lettera del 2 luglio 2019 avessero potuto eventualmente essere illustrate nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, si deve constatare che tuttavia, in detta lettera, il ricorrente non ha invitato nuovamente il Consiglio europeo ad agire in un senso determinato a norma dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. Di conseguenza, detta lettera non può essere considerata una nuova richiesta di agire rispetto alla quale il Consiglio europeo abbia successivamente omesso di agire. |
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34 |
Inoltre e in ogni caso, riguardo alla questione se, nel caso di specie, come sostiene il Consiglio europeo nella sua eccezione di irricevibilità, su tale istituzione non gravasse alcun obbligo riguardo alle misure sollecitate dal ricorrente nella richiesta di agire, a causa dell’incompetenza della medesima istituzione ad adottare dette misure, va ricordato che tale questione non rientra tra le condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza, ma costituisce una questione che dev’essere esaminata nel merito. Infatti, appunto in vista della pronuncia sulla fondatezza di una domanda per carenza compete al Tribunale verificare se, al momento della richiesta di agire rivolta all’istituzione interessata ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, su tale istituzione gravasse un obbligo di agire nel senso auspicato dal ricorrente nella richiesta di agire (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2011, Ryanair/Commissione, T‑442/07, non pubblicata, EU:T:2011:547, punti 27 e 28). |
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35 |
Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza delle affermazioni relative alla corruzione formulate dal ricorrente nei confronti del capo del governo della Repubblica ceca e dalla sentenza adottata dall’Ústavní soud (Corte costituzionale), si deve constatare che, come sostiene il Consiglio europeo, tale istituzione non dispone di alcun margine di manovra in sede di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, TUE quando convoca i capi di Stato o di governo degli Stati membri alle sue riunioni. Infatti, in assenza di precisazioni al riguardo in tale disposizione, quest’ultima dev’essere intesa come fondata sul postulato secondo il quale rientra nella responsabilità degli Stati membri adottare le misure nazionali, comprese quelle di diritto costituzionale, che permettono di determinare se devono essere rappresentati, alle riunioni di tale istituzione, dal loro capo di Stato o dal loro capo di governo e se vi siano eventuali motivi di impedimento di uno di essi a rappresentare il rispettivo Stato membro presso il Consiglio europeo. |
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36 |
Tale conclusione s’impone a fortiori in quanto, fatta salva, eventualmente, la procedura di cui all’articolo 7 TUE in caso di assenza di provvedimenti nazionali idonei a prevenire qualsiasi conflitto d’interessi manifesto in sede di rappresentanza dello Stato membro o le procedure contemplate agli articoli 258 e 259 TFUE per quanto concerne pagamenti relativi alla politica settoriale che siano stati assunti in maniera controversa in nome e per conto dell’Unione, la ripartizione delle competenze all’interno di uno Stato membro gode della protezione conferita dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, secondo cui l’Unione è tenuta a rispettare le identità nazionali degli Stati membri inerenti alle loro strutture politiche e costituzionali fondamentali (v. sentenza del 18 giugno 2020, Porin kaupunki, C‑328/19, EU:C:2020:483, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). |
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37 |
Pertanto, ai fini dell’articolo 15, paragrafo 2, UE, compete ai soli Stati membri, in applicazione delle loro norme costituzionali interne, stabilire se, nel contesto dei differenti lavori del Consiglio europeo, essi debbano essere rappresentati dai loro capi di Stato o dai rispettivi capi di governo. Di conseguenza, è evidente che, rifiutando di dare seguito alla richiesta di agire e indipendentemente dalla questione se, alla luce dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2018/1046, il rappresentante della Repubblica ceca in tale istituzione versi in una situazione di conflitto d’interessi, nel caso di specie il Consiglio europeo in ogni caso non ha violato l’articolo 265, terzo comma, TFUE. |
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Per il resto, per quanto attiene alle affermazioni relative alla presunta situazione di conflitto d’interessi del primo ministro della Repubblica ceca, si deve ricordare che la regolarità dei pagamenti effettuati dall’Unione nel contesto dei fondi attribuiti, a suo nome e per suo conto, agli Stati membri, rientra nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione relativa a tali fondi e delle condizioni da essa previste, come quelle in esame, ad esempio, nel contesto della causa T‑76/20, Repubblica ceca/Commissione, attualmente pendente dinanzi al Tribunale. |
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39 |
Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio europeo dev’essere accolta e, di conseguenza, il ricorso dev’essere respinto in quanto irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato in diritto, dovendosi sottolineare, in risposta all’argomento del ricorrente concernente un presunto diniego di giustizia nel caso in cui il suo ricorso fosse respinto in quanto irricevibile sebbene egli sia membro di un parlamento nazionale e sia oggetto di minacce per la sua integrità fisica, che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non mira a modificare il sistema di controllo giurisdizionale previsto dai Trattati (sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 97, e ordinanza del 28 febbraio 2017, NF/Consiglio europeo, T‑192/16, EU:T:2017:128, punto 74). |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio europeo ne ha fatto domanda, il ricorrente dev’essere condannato alle spese. |
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Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: |
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Lussemburgo, 17 luglio 2020 Il cancelliere E. Coulon Il presidente J. Svenningsen |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.