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Document 62019TN0822

Causa T-822/19: Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Asoliva e Anierac/Commissione

GU C 27 del 27.1.2020, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/71


Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Asoliva e Anierac/Commissione

(Causa T-822/19)

(2020/C 27/72)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (Asoliva) (Madrid, Spagna) e Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) (Madrid) (rappresentante: V. Rodríguez Fuentes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604 della Commissione, del 27 settembre 2019, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti pubblicato nella GU dell’UE, L 250, del 30 settembre 2019.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati

Le ricorrenti ritengono che l’atto impugnato, nell’aver stabilito una presunzione iuris et de iure di non conformità della qualità dell’olio d’oliva, dalla quale derivano sanzioni, violi il principio della presunzione d’innocenza, di cui all’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto

Le ricorrenti ritengono che la presunzione iuris et de iure di non conformità stabilita dall’atto impugnato pregiudichi la certezza del diritto poiché si fonda su un metodo che, per mancanza di precisione, non permette di prevedere con sufficiente certezza quanto richiesto dalla norma.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla libertà d’impresa.

Le ricorrenti ritengono che la presunzione iuris et de iure di non conformità stabilita dall’atto impugnato restringa in maniera sproporzionata la libertà d’impresa, fissando un limite alla stessa attraverso un metodo incorretto – dal quale tuttavia derivano conseguenze assolute – senza tenere in considerazione altri metodi o modalità di prova esistenti.


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