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Document 62019TN0705

    Causa T-705/19: Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 – GV/Commissione

    GU C 413 del 9.12.2019, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 413/61


    Ricorso proposto il 15 ottobre 2019 – GV/Commissione

    (Causa T-705/19)

    (2019/C 413/74)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: GV (rappresentante: B.-H. Vincent, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    concedere alla causa in esame una trattazione prioritaria;

    annullare la decisione del 26 luglio 2019, recante numero R/213/19 e che rigetta la sua domanda di assistenza;

    condannare l’APN ad adottare qualsiasi provvedimento di trasferimento idoneo ad allontanare il ricorrente dalla DG EAC nel rispetto del grado e dell’ubicazione effettiva del posto a Bruxelles onde evitare qualunque pregiudizio alla famiglia o di tipo privato;

    condannare la Commissione al pagamento della provvisionale di EUR 13 018 a titolo di risarcimento del danno materiale nonché di EUR 250 per ogni giorno trascorso dal 1o febbraio 2018 al giorno della pronuncia dell’emananda sentenza di risarcimento del danno morale;

    condannare la Commissione all’insieme delle spese del giudizio conformemente al regolamento di procedura.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine. In proposito il ricorrente fa valere che la Commissione ha respinto la sua domanda di assistenza, che non ha adottato alcuna misura istruttoria e che ha trattato la sua domanda con lentezza, in modo burocratico e inadeguato.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, in quanto la Commissione avrebbe dovuto qualificare come molestie i fatti che costituiscono il fondamento della domanda di assistenza.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto. Il ricorrente contesta alla Commissione di non aver rispettato il necessario equilibrio tra l’interesse del servizio e l’interesse del funzionario di cui trattasi.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 91 dello Statuto. Il ricorrente sostiene in proposito che l’Unione ha l’obbligo di risarcire i danni causati al proprio personale da qualsiasi illegalità commessa nella sua qualità di datore di lavoro, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata. Orbene, ad avviso del ricorrente, i fatti che costituiscono il fondamento della domanda di assistenza rappresentano illegalità commesse in qualità di datore di lavoro e obbligano pertanto l’Unione a risarcire i danni materiali e non patrimoniali, ossia le spese di assistenza medica e giuridica nonché la sofferenza causata durante il periodo in esame.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il motivo che i procedimenti relativi a una domanda di trasferimento richiedono, per loro natura, una decisione rapida.


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