Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TN0584

    Causa T-584/19: Ricorso proposto il 22 agosto 2019 – thyssenkrupp/Commissione

    GU C 357 del 21.10.2019, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 357/41


    Ricorso proposto il 22 agosto 2019 – thyssenkrupp/Commissione

    (Causa T-584/19)

    (2019/C 357/50)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: thyssenkrupp AG (Duisburg e Essen, Germania) (rappresentanti: M. Klusmann, J. Ziebarth, e M. Dästner, lawyers)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione nella sua interezza;

    condannare la convenuta alle spese della presente causa, incluse quelle relative a eventuali intervenienti.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore nel definire nuovi mercati rilevanti di prodotto per l'acciaio zincato a caldo per applicazioni automobilistiche (Auto HDG) e per alcuni tipi di acciaio da imballaggio (Packaging Steel) e che ciò ha condotto ad un'analisi errata del potere di mercato successivo alla concentrazione, in particolare a causa del fatto che la decisione non riconosce taluni elementi significativi di sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta. Pertanto, la ricorrente ritiene che la convenuta abbia erroneamente omesso di includere l'acciaio elettrozincato nella sua definizione del mercato e abbia omesso di considerare l'intercambiabilità dei prodotti industriali e automobilistici zincati.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta è incorsa in errore nel definire i mercati a livello del SEE anziché a livello mondiale, sia per l'Auto HDG che per il Packaging Steel. La convenuta ha pertanto travisato i risultati della sua indagine di mercato e la valutazione dei documenti interni forniti dalle parti e non ha rispettato la corretta procedura e i principi del giusto processo, non effettuando un'analisi economica sufficiente. Inoltre, la Commissione si sarebbe basata su prove inconcludenti e non convincenti quando ha concluso che i flussi di importazione non influenzano i prezzi nel SEE per l’Auto HDG e il Packaging Steel.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato requisiti procedurali fondamentali e ha commesso un errore in fatto quando ha constatato la sussistenza di un impedimento significativo alla competizione effettiva riguardo a un distinto mercato di prodotto per l’Auto HDG.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che, per quanto riguarda i presunti mercati di prodotto distinti per la banda stagnata (TP), l'acciaio rivestito di cromo elettrolitico (ECCS) e l'acciaio laminato, la valutazione sulla concorrenza operata dalla Commissione si basa su un'interpretazione e un’applicazione errata del test SIEC (significantly impede effective competition) la quale combina illegittimamente elementi incompatibili di un SIEC derivanti da una posizione dominante unica e da effetti orizzontali non coordinati (oligopolistici). La ricorrente deduce inoltre un manifesto errore di valutazione relativamente alle importazioni che si basa su quotazioni scelte in modo selettivo dall'indagine di mercato e su alcuni documenti interni interpretati erroneamente che hanno indotto la convenuta a ignorare indebitamente la rilevanza degli elevati livelli di importazioni per la TP e l'ECCS e il potenziale di accesso al mercato dei rilaminatori, come avvenuto in altre parti del mondo.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che i rimedi offerti per l’Auto HDG e il Packaging Steel sono stati indebitamente respinti dalla convenuta. La ricorrente lamenta altresì che la Commissione ha omesso di effettuare un adeguato test di mercato dei rimedi offerti.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il suo obbligo di fornire un’adeguata motivazione in ordine al proprio discostarsi dalle contestazioni preliminari quali espresse nella contestazione degli addebiti riguardo all’acciaio magnetico a grano orientato (Grain Oriented Electrical Steel; GOES).

    7.

    Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore procedurale quando non ha preteso risposte alle numerose richieste di informazioni inviate agli operatori di mercato nella fase I e nella fase II dell'indagine, alle quali in molti casi non è stato dato riscontro. La ricorrente sostiene che ciò ha determinato un errore procedurale e uno snaturamento degli elementi di prova.


    Top