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Document 62019TN0181

Causa T-181/19: Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Dickmanns/EUIPO

GU C 206 del 17.6.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 206/47


Ricorso proposto il 27 marzo 2019 — Dickmanns/EUIPO

(Causa T-181/19)

(2019/C 206/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sigrid Dickmanns (Gran Alacant, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni dell’EUIPO, comunicate con lettera del 4 giugno 2018, con le quali sono state respinte le domande della ricorrente, formulate nella lettera del 25 gennaio 2018, riguardanti:

i.

la soppressione della clausola risolutiva di cui all’articolo 5 del contratto della ricorrente e la riqualificazione del suo contratto come contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») nonché, per quanto necessario, l’annullamento della decisione del 14 dicembre 2017, e

ii.

una seconda proroga del suo contratto ai sensi dell’articolo 2, lettera f) del RAA oltre il 30 giugno 2018 (in particolare, a causa del rinvio della data finale per malattia della ricorrente, oltre il 30 settembre 2018), o almeno l’inclusione della ricorrente nella procedura per la seconda proroga di contratti temporanei ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA, i cui contratti hanno termine nel 2018, conformemente alle «Linee guida per la proroga dei contratti a termine degli agenti temporanei» del 28 gennaio 2016 (in prosieguo: le «linee guida»);

condannare l’EUIPO a risarcire la ricorrente, con un importo adeguato stabilito dal Tribunale ex bono et aequo, dei danni morali e immateriali ad essa causati dalla decisione dell’EUIPO, menzionata nel primo paragrafo delle presenti conclusioni, e

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Errore manifesto di valutazione, mancato esercizio della discrezionalità da parte del convenuto, violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e violazione del divieto di arbitrarietà.

2.

Illegittimità della clausola risolutiva a causa della violazione delle linee guida, del principio di buona amministrazione, dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento e del principio secondo cui la risoluzione di un contratto di un agente temporaneo richiede una causa giustificativa (una «giusta causa») nonché violazione dell’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva 1999/70/CE (1), relativa all’accordo quadro [(in particolare la sua clausola 1, lettera b), e clausola 5, paragrafo 1)], e dell’articolo 4 della Convenzione n. 158 dell’OIL concernente la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

3.

Violazione delle linee guida, che costituirebbe anche un errore essenziale di procedura, nonché violazione dei principi di non discriminazione e della parità di trattamento, del principio di buona amministrazione e dell’economicità della gestione del bilancio, del diritto dell’interessato di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento che gli arrechi pregiudizio [articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea], del principio di sollecitudine del convenuto e dell’obbligo di tenere conto degli interessi legittimi della ricorrente nonché manifesti errori di valutazione nella ponderazione degli interessi della ricorrente rispetto all’interesse del servizio e violazione del divieto di arbitrarietà.

4.

A causa della violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, seconda e terza frase del RAA e del divieto della successione di più contratti di lavoro, il contratto della ricorrente avrebbe una valenza a tempo indeterminato, senza clausola risolutiva.

5.

Illegittimo mantenimento della clausola risolutiva nell’ambito del protocollo di reinserimento e violazione del legittimo affidamento, degli interessi legittimi della ricorrente e del dovere di sollecitudine attraverso l’applicazione della clausola in questione.

6.

Violazione del legittimo affidamento della ricorrente, del dovere di sollecitudine del convenuto nei suoi confronti e omessa considerazione degli interessi legittimi della ricorrente a causa del rigetto della proroga del contratto di servizio nonché errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio.


(1)  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).


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