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Document 62019TN0178

    Causa T-178/19: Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Kalai/Consiglio

    GU C 182 del 27.5.2019, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 182/34


    Ricorso proposto il 20 marzo 2019 — Kalai/Consiglio

    (Causa T-178/19)

    (2019/C 182/39)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Nader Kalai (Halifax, Canada) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, nei limiti in cui lo riguardano, i seguenti atti:

    la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria;

    il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

    condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 2 000 000 a titolo di risarcimento di tutti i danni causati;

    condannare il Consiglio a sopportare le proprie spese nonché quelle che il ricorrente ha sostenuto e che si riserva il diritto di giustificare nel corso del procedimento in forza dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale secondo il quale la parte soccombente è condannata alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’equo processo. A tale riguardo, il ricorrente sostiene, basandosi sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sugli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché sulla giurisprudenza della Corte, che egli avrebbe dovuto essere sentito prima che il Consiglio adottasse le misure restrittive nei suoi confronti e che di conseguenza i suoi diritti della difesa non sono stati rispettati.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il ricorrente addebita al Consiglio di essersi accontentato di considerazioni vaghe e generiche senza menzionare, in modo specifico e concreto, i motivi per i quali esso ritiene, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che il ricorrente debba essere oggetto delle misure restrittive in questione. Non sarebbe pertanto menzionato alcun elemento concreto e obiettivo che sia contestato al ricorrente e che possa giustificare le misure di cui trattasi.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione, in quanto il Consiglio si sarebbe fondato, nella sua motivazione a sostegno della misura restrittiva, su elementi che sarebbero manifestamente privi di base fattuale. Pertanto, i fatti dedotti sarebbero privi di qualsiasi serio fondamento.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità nella compressione dei diritti fondamentali. Il ricorrente ritiene infatti che la misura controversa dovrebbe essere invalidata in quanto essa sarebbe sproporzionata rispetto all’obiettivo dichiarato, e costituirebbe un’ingerenza smisurata nella libertà di impresa e nel diritto di proprietà, sanciti rispettivamente agli articoli 16 e 17 della Carta. La sproporzione deriverebbe dal fatto che la misura riguarda qualsiasi attività economica di spicco senza considerare altri criteri.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà. Il ricorrente sostiene, basandosi sugli articoli 17 e 52 della Carta, che una misura di congelamento dei capitali comporta incontestabilmente una restrizione all’esercizio del diritto di proprietà e che, nel caso di specie, il congelamento dei capitali risultanti dalle attività del ricorrente arrecherebbe necessariamente un pregiudizio sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito dal Consiglio.


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