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Document 62019TN0081

    Causa T-81/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea

    GU C 112 del 25.3.2019, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 112/49


    Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea

    (Causa T-81/19)

    (2019/C 112/60)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    riunire la presente causa a quella ad essa connessa proposta dalle stesse il 25 ottobre 2018, registrata con il numero T-721/2018;

    accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l’importo totale di un milione e centomila euro, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalle stesse per la violazione dei loro diritti di personalità, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso;

    condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti;

    condannare la prima convenuta a ripristinare l’onorabilità e la reputazione delle ricorrenti con una sua dichiarazione;

    condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l’Unione europea. Tenuto conto che quest’ultima viene sempre rappresentata dinnanzi alla Corte dall’istituzione alla quale viene attribuito l’atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l’unica convenuta nel presente ricorso.

    A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di lealtà e di equità tra le parti, sulla violazione del principio fondamentale della buona amministrazione della giustizia e della violazione del diritto delle ricorrenti a un equo processo.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti in violazione del principio di buona amministrazione.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento.


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