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Document 62019TN0081
Case T-81/19: Action brought on 12 February 2019 — Apostolopoulou and Apostolopoulou-Chrysanthaki v Commission
Causa T-81/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea
Causa T-81/19: Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea
GU C 112 del 25.3.2019, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 112/49 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2019 — Apostolopoulou e Apostolopoulou Chrysanthaki / Commissione europea
(Causa T-81/19)
(2019/C 112/60)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrenti: Zoi Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou- Chrysanthaki (Atene) (rappresentante: D. Gkouskos, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
riunire la presente causa a quella ad essa connessa proposta dalle stesse il 25 ottobre 2018, registrata con il numero T-721/2018; |
— |
accogliere il loro ricorso e condannare le convenute, congiuntamente e in solido, a versare a ciascuna ricorrente l’importo totale di un milione e centomila euro, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalle stesse per la violazione dei loro diritti di personalità, così come tale importo viene desunto dettagliatamente nel loro ricorso; |
— |
condannare le convenute ad astenersi in futuro da qualsiasi violazione dei diritti della personalità delle ricorrenti; |
— |
condannare la prima convenuta a ripristinare l’onorabilità e la reputazione delle ricorrenti con una sua dichiarazione; |
— |
condannare le convenute al pagamento di tutte le spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso viene proposto contro la Commissione europea e l’Unione europea. Tenuto conto che quest’ultima viene sempre rappresentata dinnanzi alla Corte dall’istituzione alla quale viene attribuito l’atto o la condotta contestata, la Commissione viene considerata, di conseguenza, l’unica convenuta nel presente ricorso.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di lealtà e di equità tra le parti, sulla violazione del principio fondamentale della buona amministrazione della giustizia e della violazione del diritto delle ricorrenti a un equo processo. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione della dignità umana e della personalità delle ricorrenti in violazione del principio di buona amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità, della buona fede e del legittimo affidamento. |