This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019TN0019
Case T-19/19: Action brought on 11 January 2019 — Fastweb v Commission
Causa T-19/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Fastweb/Commissione
Causa T-19/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Fastweb/Commissione
GU C 82 del 4.3.2019, p. 61–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/61 |
Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — Fastweb/Commissione
(Causa T-19/19)
(2019/C 82/74)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Armati, A. Guarino ed E. Cerchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione del 31 agosto 2018 con cui la Commissione europea ha autorizzato la concentrazione nel caso M.9041 — HUTCHISON/WIND TRE, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b e dell’articolo 6, paragrafo 2, Regolamento n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, sul controllo delle concentrazioni tra imprese; |
— |
Condannare la Commissione al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1. |
Primo motivo, vertente violazione degli artt, 2 e 8 del Regolamento: manifesto errore di valutazione e carenza nell'indagine per aver ritenuto l'ingresso di un nuovo Mobile Network Operator (MNO) sufficiente di per sé a risolvere gli effetti orizzontali della concentrazione, senza considerare i fattori che avevano determinato il successo di H3G
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli artt.2 e 8 del Regolamento e manifesto errore nella valutazione del Pacchetto MNO.
|
3. |
Terzo motivo di ricorso vertente sulla violazione degli artt. 2 e 8 del Regolamento e manifesto errore di valutazione e difetto d'istruttoria nel fondare l'analisi della concentrazione e degli impegni sull'assunto errato che il prezzo sia il solo fattore competitivo importante, trascurando qualità e convergenza.
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione degli artt. 2 e 8 del Regolamento e difetto d’istruttoria per avere omesso di considerare che la concentrazione aveva oggetto anticoncorrenziale.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 2 e 8 del Regolamento e manifesto errore di valutazione dell'idoneità degli impegni a risolvere le preoccupazioni di effetti coordinati sul mercato al dettaglio e carenza d'indagine anche in merito alla compatibilità dei contratti di roaming/MOCN nazionale con l'art. 101 TFUE.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione degli degli artt. artt. 2 e 8 del Regolamento e manifesto errore di valutazione dell'idoneità degli impegni a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sul mercato dell'accesso all'ingrosso e raccolta delle chiamate su reti mobili.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 8, par. 2, del Regolamento, errore di valutazione e violazione del principio di buona amministrazione.
|
8. |
Ottavo motivo, vertente la commissione di un manifesto errore di valutazione e difetto d’istruttoria per non aver la Commissione valutato in alcun modo la «ratio» della nuova concentrazione.
|
9. |
Nono motivo di ricorso, vertente sul manifesto errore di valutazione compiuto dalla Commissione per non aver ritenuto necessario, in considerazione delle mutate condizioni di mercato, un adeguamento degli impegni.
|