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Document 62019TB0587

    Causa T-587/19: Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2021 — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién) («Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso – Controricorso depositato fuori termine – Non ammissione a intervenire ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Annullamento del marchio denominativo anteriore posto a fondamento della decisione impugnata – Non luogo a statuire»)

    GU C 163 del 3.5.2021, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 163/31


    Ordinanza del Tribunale del 23 febbraio 2021 — Frutas Tono/EUIPO — Agrocazalla (Marién)

    (Causa T-587/19) (1)

    («Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Intervento della controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso - Controricorso depositato fuori termine - Non ammissione a intervenire ai sensi dell’articolo 173, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Annullamento del marchio denominativo anteriore posto a fondamento della decisione impugnata - Non luogo a statuire»)

    (2021/C 163/41)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Frutas Tono, SL (Benifairó de la Valldigna, Spagna) (rappresentante: A. Cañizares Doménech, avvocata)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Agrocazalla, SL (Lorca, Sapgna)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 giugno 2019 (procedimento R 171/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Agrocazalla e la Frutas Tono.

    Dispositivo

    1)

    L’Agrocazalla, SL non è ammessa a partecipare al procedimento.

    2)

    L’Agrocazalla sopporterà le proprie spese.

    3)

    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

    4)

    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 363 del 28.10.2019.


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