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Document 62019CN0922

    Causa C-922/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 dicembre 2019 — Stichting Waternet / MG

    GU C 103 del 30.3.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 103/10


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 17 dicembre 2019 — Stichting Waternet / MG

    (Causa C-922/19)

    (2020/C 103/16)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Stichting Waternet

    Resistente: MG

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza (1) e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori (2), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, debbano essere interpretati nel senso che si configura una fornitura non richiesta di acqua potabile, ai sensi di dette disposizioni, se la pratica commerciale del fornitore di acqua potabile consiste in quanto segue:

    (i)

    in forza di legge il fornitore di acqua potabile (a) all’interno della zona di distribuzione ad esso assegnata ha la competenza esclusiva nonché l’obbligo di fornire acqua potabile mediante condotte idriche e (b) è tenuto a offrire a chi lo richieda un allacciamento all’approvvigionamento pubblico d’acqua potabile nonché una fornitura di acqua potabile;

    (ii)

    il fornitore di acqua potabile mantiene l’allacciamento dell’abitazione del consumatore all’approvvigionamento pubblico d’acqua potabile esistente prima che il consumatore si stabilisse nell’abitazione, per cui le condotte idriche nell’abitazione del consumatore sono sotto pressione e il consumatore, dopo aver compiuto un atto attivo e consapevole — consistente nell’apertura del rubinetto o in un atto analogo — se lo desidera può attingere acqua, anche dopo che il consumatore ha comunicato di non voler stipulare un contratto di fornitura di acqua potabile; e

    (iii)

    il fornitore di acqua potabile addebita costi nella misura in cui il consumatore ha effettivamente attinto acqua potabile compiendo un atto attivo e consapevole, fermo restando che le tariffe addebitate sono a copertura dei costi, trasparenti e non discriminatorie, e che questo viene controllato dallo Stato.

    2)

    Se gli articoli 9 della direttiva sulla vendita a distanza e 27 della direttiva sui diritti dei consumatori, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5, e il punto 29 dell’allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali (3), ostino alla presunzione che tra il fornitore di acqua potabile e il consumatore esista un contratto di fornitura di acqua potabile allorché (i) il consumatore, come il consumatore medio nei Paesi Bassi, sa che alla fornitura di acqua potabile sono connessi costi, (ii) ciononostante il consumatore per un lungo periodo consuma sistematicamente acqua potabile, (iii) il consumatore, anche dopo aver ricevuto dal fornitore di acqua potabile una lettera di benvenuto, fatture e solleciti di pagamento, persiste nel consumo di acqua potabile e (iv) il consumatore, dopo il rilascio di un’autorizzazione giudiziaria per tagliare l’allacciamento di acqua potabile dell’abitazione, comunica di voler stipulare un contratto con il fornitore di acqua potabile.


    (1)  Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

    (2)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

    (3)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU 2005, L 149, pag. 22).


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