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Document 62019CC0845

Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 24 marzo 2021.
Procedimento penale a carico di DR e TS.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Apelativen sad - Varna.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca dei beni illecitamente acquisiti – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Cause riunite C-845/19 e C-863/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:229

 CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 24 marzo 2021 ( 1 )

Cause riunite C‑845/19 e C‑863/19

Okrazhna prokuratura – Varna

Procedimento penale

contro

DR (C‑845/19)

TS (C‑863/19)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna, Bulgaria)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca di beni acquisiti illecitamente – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo non legittimato a costituirsi come parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»

1.

Nelle presenti cause, l’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna, Bulgaria) ha proposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( 2 ).

2.

Più in particolare, la Corte ha, per la prima volta, l’occasione di fornire chiarimenti su alcune questioni giuridiche essenziali ai fini dell’interpretazione di detta direttiva. La prima riguarda l’eventuale necessità, ai fini dell’applicazione della direttiva di cui trattasi, della sussistenza di una situazione transnazionale. La seconda concerne sul rapporto tra le disposizioni della direttiva 2014/42 che prevedono diverse ipotesi di confisca. La terza affronta la portata del diritto a un ricorso effettivo riconosciuto ai terzi che sostengono di essere titolari di diritti di proprietà su un bene che è stato oggetto di confisca.

I. Contesto normativo

A.   Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

3.

L’articolo 83, paragrafo 1, TFUE è formulato come segue:

«1.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

(...)».

B.   Diritto dell’Unione

1. Decisione quadro 2004/757/GAI

4.

L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( 3 ), così dispone:

«Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

a)

la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, l’offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti;

(...)

c)

la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

(...)».

2. Direttiva 2014/42

5.

L’articolo 1 della direttiva 2014/42, dal titolo «Oggetto», prevede quanto segue:

«1.   La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.

2.   La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione».

6.

L’articolo 2 di detta direttiva, recante il titolo «Definizioni», così dispone:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

“provento”: ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile;

2)

“bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene;

(...)

4)

“confisca”, la privazione definitiva di un bene ordinata da un’autorità giudiziaria in relazione a un reato;

(...)».

7.

L’articolo 3 della suddetta direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», è formulato nei seguenti termini:

«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:

(...)

g) dalla [decisione quadro 2004/757];

(...)».

8.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, dal titolo «Confisca», così dispone:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».

9.

L’articolo 5 della suddetta direttiva, dal titolo «Confisca estesa», contiene un paragrafo 1 a norma del quale:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».

10.

L’articolo 6 della medesima direttiva, dal titolo «Confisca nei confronti di terzi», così prevede:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.

2.   Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede».

11.

Ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva, dal titolo «Garanzie»:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(...)».

C.   Diritto bulgaro

1. Codice penale

12.

L’articolo 53 del nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: il «NK») così dispone:

«(1)   Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca a favore dello Stato:

a)

i beni di proprietà del colpevole destinati o utilizzati per la commissione di un reato premeditato; ove detti beni non esistano più o siano stati alienati, è stabilito l’importo corrispondente al loro valore [(integrato, DV n. 7/2019)];

b)

i beni di proprietà del colpevole che hanno costituito l’oggetto di un reato premeditato nei casi espressamente previsti nella parte speciale del presente codice.

(2)   Sono altresì sottoposti a confisca a favore dello Stato [(nuovo, DV n. 28/1982)]:

a)

i beni che hanno costituito l’oggetto o lo strumento di un reato e di cui è vietata la detenzione; e

b)

i proventi diretti e indiretti ottenuti grazie al reato se non devono essere restituiti o rimborsati; qualora questi proventi non esistano più o siano stati ceduti, è stabilito l’importo corrispondente al loro valore [(modificato, DV n. 7/2019)].

(3)   Ai sensi del paragrafo 2, lettera b) [(nuovo, DV n. 7/2019)]:

1.

costituisce “provento diretto” qualsiasi vantaggio economico insorto quale conseguenza immediata del reato;

2.

costituisce “provento indiretto” qualsiasi vantaggio economico derivante da un atto dispositivo di un provento diretto, nonché qualsiasi bene risultante dalla successiva trasformazione, integrale o parziale, del provento diretto, compreso il caso in cui esso sia stato confuso con beni di provenienza lecita; la confisca sui beni è disposta fino a concorrenza del valore del provento diretto incorporato e degli incrementi patrimoniali che siano direttamente collegati con l’atto dispositivo o con la trasformazione del provento diretto e con l’incorporazione del provento nel bene».

13.

L’articolo 354a (prima pubblicazione: DV n. 95/1975; modificato in: DV n. 28/1982, n. 10/1993, n. 62/1997, n. 21/2000, n. 26/2004 e n. 75/2006) del NK così dispone:

«(1)   Chiunque privo di regolare autorizzazione produce, trasforma, acquista o detiene, a fini di spaccio, ovvero spaccia, sostanze stupefacenti o analoghe sostanze è punito, ove si tratti di sostanze stupefacenti altamente pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da due a otto anni e con una multa da [5000 a 20000 leva bulgari (BGN) (da EUR 2500 a EUR 10000 circa)] e, ove si tratti di sostanze stupefacenti pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da [BGN 2000 a BGN 10000 (da EUR 1000 a EUR 5000 circa)]. (...)

(...)

(3)   Chiunque senza regolare autorizzazione acquista o detiene sostanze stupefacenti o sostanze analoghe a queste è sanzionato

1.

in caso di sostanze stupefacenti altamente pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da uno a sei anni e una multa da [BGN 2000 a BGN 10000 (da EUR 1000 a EUR 5000 circa)];

2.

in caso di sostanze stupefacenti pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione fino a cinque anni e una multa da [BGN 1000 a BGN 5000 (da EUR 500 a EUR 2500 circa)].

(...)».

2. Codice di procedura penale

14.

L’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale, DV n. 86, del 28 ottobre 2005; in prosieguo: il «NPK») così stabilisce:

«(1)   Il giudice può decidere con ordinanza anche sulle seguenti questioni riguardanti:

1.

la determinazione di una pena cumulata ai sensi degli articoli 25 e 27, nonché l’applicazione dell’articolo 53 del [NK]».

II. Fatti, procedimenti principali e questioni pregiudiziali

15.

Gli interessati, da soli o in veste di complici, sono stati condannati per aver commesso, il 21 febbraio 2019, nella città di Varna (Bulgaria), un reato previsto dall’articolo 354a del NK, in particolare quello di aver detenuto senza autorizzazione, a fini di spaccio, sostanze stupefacenti altamente pericolose. Con sentenza penale pronunciata il 28 giugno 2019, DR è stato condannato a una pena detentiva di un anno e a una multa di BGN 2500 (circa EUR 1250). TS, dal canto suo, è stato condannato a una pena detentiva di due anni, condizionalmente sospesa per un periodo di quattro anni, e a una multa di BGN 5000 (circa EUR 2500).

16.

In occasione di una perquisizione dell’abitazione in cui DR viveva con la madre e i nonni e di una perquisizione della sua autovettura, compiute dalle autorità competenti nel quadro della procedura di indagine, queste ultime rinvenivano una somma di denaro di BGN 4447,06 (circa EUR 2200).

17.

Durante una perquisizione dell’abitazione in cui TS viveva con la madre, compiuta anch’essa nel quadro della procedura di indagine, le autorità competenti rinvenivano una somma di denaro di BGN 9324,25 (circa EUR 4800).

18.

A seguito della condanna penale degli interessati, la procura chiedeva all’Okrazhen sad Varna (Tribunale regionale di Varna, Bulgaria; in prosieguo: il «giudice di primo grado») la confisca di dette somme di denaro a favore dello Stato, in conformità all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del NPK. Il giudice di primo grado esaminava la richiesta della procura in un’udienza pubblica in cui intervenivano il procuratore, gli interessati e i loro due avvocati.

19.

Durante tale procedimento giudiziario, DR dichiarava che la somma di denaro di cui trattasi apparteneva a sua nonna che l’aveva ottenuta grazie a un prestito bancario. Egli forniva inoltre una prova scritta del prelievo, dal proprio conto corrente, della somma di BGN 7000,06 (circa EUR 3500) effettuato nel dicembre 2018. La nonna di DR non interveniva nel procedimento previsto dall’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del NPK, svoltosi in primo grado, poiché il diritto bulgaro non le consentiva di costituirsi quale parte distinta e non veniva nemmeno sentita in veste di testimone.

20.

Nel quadro di detto procedimento giudiziario, TS dichiarava, dal canto suo, che la somma di denaro di cui trattasi apparteneva a sua madre e a sua sorella. A tale riguardo, anche lui forniva prova scritta attestante che, nel marzo 2018, sua madre aveva stipulato presso la banca DSK‑EAD un contratto di credito al consumo per un importo di BGN 17000 (circa EUR 8500). Inoltre, TS produceva copia dei passaporti della propria madre e della propria sorella comprovanti il loro viaggio in Turchia dal 19 al 21 aprile 2019. La madre di TS non poteva intervenire nel procedimento dinanzi al giudice di primo grado, ma veniva comunque sentita come testimone in relazione alla somma di denaro rinvenuta nell’abitazione in cui viveva insieme al proprio figlio.

21.

Il giudice di primo grado negava l’autorizzazione della confisca delle somme di denaro di cui trattasi in ragione del fatto che il reato per il quale gli interessati erano stati condannati, ossia la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, non era tale da generare vantaggi economici. A questo riguardo, il giudice de quo riteneva che, pur essendovi prova, vale a dire le deposizioni dei testimoni, del fatto che, nelle cause in esame, gli interessati spacciavano stupefacenti, le condizioni previste per la confisca a favore dello Stato nell’articolo 53, paragrafo 2, del NK non erano soddisfatte, dal momento che il pubblico ministero non aveva formulato alcuna accusa in tal senso e che detto traffico non era stato confermato neppure nella condanna successiva.

22.

La procura regionale impugnava la sentenza del giudice di primo grado dinanzi al giudice del rinvio, affermando che detta autorità giudiziaria non aveva applicato l’articolo 53, paragrafo 2, del NK alla luce della direttiva 2014/42. Gli avvocati degli interessati non condividono la posizione del pubblico ministero e ritengono che possano essere confiscati unicamente i beni materiali ricavati direttamente dal reato per il quale l’interessato è stato condannato.

23.

In tale contesto, l’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna) ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in termini identici nelle cause C‑845/19 e C‑863/19:

«1)

Se la [direttiva 2014/42] e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l’eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato e si trovi in Bulgaria.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: che cosa si debba intendere con la nozione di “vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati”, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva [2014/42], e se un importo di denaro che sia stato rinvenuto e sequestrato nell’appartamento costituente l’abitazione della persona condannata e della sua famiglia, nonché nell’autovettura in uso alla persona condannata, possa costituire un provento siffatto.

3)

Se l’articolo 2 della direttiva [2014/42] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa, quale quella di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del [NK], la quale non preveda una confisca del “vantaggio economico derivato (…) indirettamente (…) da reati”.

4)

Se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del [NPK] della Repubblica di Bulgaria, la quale consenta di confiscare a favore dello Stato un importo di denaro di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento e di ottenere un accesso diretto agli organi giurisdizionali».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

24.

Le questioni in esame sono state oggetto di osservazioni scritte da parte della procura, del governo bulgaro e della Commissione europea.

25.

Le suddette parti e il governo austriaco hanno presentato osservazioni orali all’udienza del 13 gennaio 2021.

IV. Analisi

A.   Sulla prima questione

26.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/42 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») si applichino nel caso di un reato come quello della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio anche quando tutti gli elementi relativi alla commissione di detto reato si collocano all’interno di un solo Stato membro.

27.

Da tale questione emerge chiaramente che il giudice del rinvio dà per scontato che l’esistenza di una situazione transnazionale deve essere considerata come una conditio sine qua non dell’applicazione della direttiva 2014/42. Sia nelle sue osservazioni scritte che in udienza, il governo bulgaro ha contestato detta premessa affermando che l’applicazione all’interno di uno Stato membro delle regole previste dalla direttiva di cui trattasi sarebbe indipendente dalla possibilità di individuare una situazione transnazionale nel quadro della controversia pendente dinanzi a un giudice di detto Stato.

28.

Alla luce di quanto precede, mi esprimerò anzitutto, in senso negativo, su tale argomento del governo bulgaro, sostenendo così che la direttiva 2014/42 non può trovare applicazione ove il reato non rivesta una dimensione transnazionale (sezione 1). Illustrerò poi come debba essere caratterizzata detta dimensione (sezione 2) e applicherò la mia analisi al caso di specie (sezione 3). Suggerirò infine alla Corte una risposta alla prima questione (sezione 4), restando inteso che l’applicabilità della Carta dipende da quella della direttiva 2014/42 ( 4 ).

1. Sulla necessità dell’esistenza di una situazione transnazionale

29.

A fondamento dell’interpretazione da esso proposta, il governo bulgaro si richiama alla sentenza Moro ( 5 ), nella quale, con riferimento alla direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 6 ), la Corte ha stabilito che l’applicazione in uno Stato membro delle norme ivi previste non è subordinata all’esistenza di una situazione transnazionale nell’ambito di una controversia insorta in tale Stato membro. Secondo il governo bulgaro, il ragionamento seguito dalla Corte per giungere a tale conclusione potrebbe essere trasposto alle cause qui in esame.

30.

Occorre riassumere detto ragionamento ( 7 ). In primo luogo, la Corte ha ricordato che il fondamento giuridico della direttiva 2012/13 è l’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, il cui primo comma è formulato come segue: «[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri». Con riferimento alla formulazione della direttiva 2012/13, la Corte ha poi osservato che gli articoli 1 e 2 di detta direttiva, che ne definiscono rispettivamente l’oggetto e l’ambito di applicazione, non circoscrivono l’applicazione della direttiva de qua alle situazioni che abbiano dimensione transnazionale. Infine, quanto agli obiettivi della direttiva 2012/13, la Corte ha considerato che dai suoi considerando risulta sostanzialmente che l’emanazione di norme minime comuni che disciplinano il diritto all’informazione nei procedimenti penali mira a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri nei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e contribuisce così al riconoscimento reciproco delle decisioni delle autorità giudiziarie anche nel caso in cui dette decisioni vertano su situazioni puramente interne. In un tale contesto, quando risulta necessaria la cooperazione transfrontaliera, le autorità di polizia e giudiziarie di uno Stato membro possono in effetti considerare le decisioni giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle loro decisioni.

31.

Sono convinto che un ragionamento siffatto non possa essere seguito quando la questione relativa alla necessità di una dimensione transnazionale è sollevata con riferimento all’applicabilità della direttiva 2014/42, posto che né l’interpretazione letterale, né l’interpretazione teleologica della sentenza Moro ( 8 ) possono essere applicate per analogia a quest’ultima direttiva per le ragioni che saranno illustrate nei paragrafi che seguono.

32.

Innanzitutto, per quanto attiene alla formulazione della direttiva 2014/42, occorre osservare che, a differenza di quella della direttiva 2012/13, essa sembra circoscrivere i reati contemplati dalla direttiva di cui trattasi a quelli con una dimensione transnazionale, nella misura in cui il considerando 1 della direttiva 2014/42 giustifica la necessità che le autorità competenti dispongano di mezzi per rintracciare, congelare, gestire e confiscare i proventi da reato in ragione del fatto che «[i]l motore principale della criminalità organizzata transfrontaliera (...) è il profitto economico» ( 9 ). La necessità di una dimensione transnazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2014/42 si riflette peraltro nella relazione che accompagna la proposta della Commissione alla base di detta direttiva ( 10 ) e, in particolare, nel punto 1.1, secondo cui «[l]a presente proposta di direttiva intende agevolare il compito delle autorità degli Stati membri incaricate di confiscare e recuperare i proventi che i criminali traggono da forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera (...). I gruppi di criminalità organizzata sono imprese illegali concepite per generare profitti che si dedicano ad una moltitudine di attività criminali transfrontaliere (quali il traffico illecito di stupefacenti, la tratta degli esseri umani, il traffico illecito di armi e la corruzione) da cui traggono ingenti profitti ( 11 )».

33.

Inoltre, per quanto attiene agli obiettivi della direttiva 2014/42, ritengo che il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie non occupi, nel quadro di questa direttiva, lo stesso posto attribuitogli, a parere della Corte, in seno alla direttiva 2012/13.

34.

A tale riguardo, si deve infatti osservare che il fondamento giuridico della direttiva 2014/42 non corrisponde pienamente a quello della direttiva 2012/13. Infatti, per quanto attiene alla direttiva 2014/42, l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che costituisce il fondamento giuridico dell’armonizzazione del diritto penale sostanziale, si aggiunge all’articolo 82, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, la proposta di direttiva indica che l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE deve essere considerato come la «principale base giuridica» della medesima.

35.

Orbene, dalla formulazione dell’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE emerge inequivocabilmente che, diversamente dall’articolo 82, paragrafo 2, TFUE, l’emanazione di disposizioni sostanziali armonizzate non è subordinata al fatto che siano necessarie nell’ottica di agevolare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e la cooperazione di polizia e giudiziaria transnazionale ( 12 ).

36.

Al contrario, l’articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE prevede espressamente che una siffatta armonizzazione sia subordinata esclusivamente, al di là del carattere particolarmente grave delle sfere di criminalità considerate, al fatto che queste ultime presentino una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Queste sfere di criminalità sono, a norma dell’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata. Come risulta dall’articolo 3 della direttiva 2014/42, quest’ultimo si applica unicamente ai reati contemplati dagli atti di diritto derivato che armonizzano il diritto penale sostanziale nelle sfere succitate o, più correttamente, nelle sfere aventi una dimensione transnazionale.

37.

Inoltre, il fatto che l’applicabilità della direttiva 2014/42 dipenda dall’esistenza di una siffatta dimensione transnazionale è confermato, in maniera efficace, da un elemento di interpretazione aggiuntivo. Osservo infatti che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 stabilisce un rapporto tra la direttiva de qua e l’atto giuridico che essa mira a sostituire, vale a dire la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ( 13 ), nei seguenti termini: «[L]’articolo 1, primi quattro trattini, e l’articolo 3 della [decisione quadro 2005/212], sono sostituiti dalla presente direttiva», il che implica, a contrario, che l’articolo 2 («Confisca») ( 14 ), l’articolo 4 («Mezzi giuridici di tutela») ( 15 ) e l’articolo 5 («Salvaguardia») ( 16 ) di detta decisione quadro restano in vigore. Orbene, il punto 2.3 della proposta di direttiva precisa che, tenuto conto della limitazione del campo di applicazione della direttiva proposta alle sfere di criminalità elencate all’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, gli articoli 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/212 non sono stati abrogati al fine di mantenere un certo livello di armonizzazione per quanto riguarda i reati «che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva» ( 17 ), e che sono privi, per tale ragione, di ogni dimensione transnazionale.

2. Sulla caratterizzazione dell’esistenza di una «dimensione transnazionale»

38.

Il giudice del rinvio solleva dubbi in merito all’esistenza, nel caso di specie, di una dimensione transnazionale, osservando che nessun elemento relativo alla commissione del reato di cui trattasi si colloca al di fuori del territorio bulgaro.

39.

Osservo fin da subito che questi dubbi mi sembrano derivare da un malinteso quanto al modo in cui è stabilita l’esistenza di una situazione transnazionale comportante l’applicazione della normativa dell’Unione fondata, principalmente o esclusivamente, sull’articolo 83 TFUE.

40.

Come ricordato sopra, il testo di questa disposizione del Trattato fa in effetti riferimento a una «dimensione transnazionale», e non a un «elemento transnazionale». Una siffatta formulazione non è, a mio parere, casuale. Al contrario, essa indica che il soddisfacimento della condizione di cui trattasi non dipende da una valutazione delle circostanze effettive del caso concreto, bensì dal semplice fatto che il reato considerato rientra in una delle sfere di criminalità che possono fare oggetto di un’armonizzazione sostanziale ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e che esso ricade nel campo di applicazione dell’atto giuridico di diritto derivato adottato sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE che disciplina una siffatta sfera ( 18 ). In tal caso, si ritiene ipso facto che il reato considerato soddisfi la condizione della dimensione transnazionale e quella della particolare gravità. Ne consegue che la questione riguardante il carattere transnazionale degli elementi inerenti alla commissione del reato di cui trattasi, quali la cittadinanza dell’autore del reato, il luogo in cui il reato è stato commesso o il luogo in cui si trovano i proventi del reato, è priva di rilevanza.

3. Sull’esistenza di una dimensione transnazionale nel caso di specie

41.

Riguardo al caso di specie, occorre ricordare che l’articolo 3 della direttiva 2014/42 elenca in maniera esaustiva i reati cui si applicano le disposizioni della direttiva stessa, vale a dire quelli oggetto degli atti di diritto derivato elencati alle lettere da a) a k) di detto articolo. In forza del suo articolo 3, lettera g), la direttiva di cui trattasi si applica ai reati contemplati dalla decisione quadro 2004/757.

42.

Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro include, tra questi reati, «la detenzione o l’acquisto di stupefacenti» allo scopo di porre in essere una delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), tra i quali figura la distribuzione e la vendita di stupefacenti.

43.

Mi sembra quindi evidente che il reato per il quale gli interessati sono stati condannati con sentenza definitiva nei procedimenti principali, consistente nella detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti altamente pericolose, come previsto nell’articolo 354a, paragrafo 1, del NK, ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42.

44.

L’argomento contrario addotto dal governo austriaco in occasione del suo intervento in udienza non consente, a mio avviso, di rimettere in discussione tale conclusione. Tenterò di parafrasarlo. A parere di detto governo, la scelta dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE come base giuridica principale della direttiva 2014/42 comporta che l’articolo 3 della citata direttiva, che ne definisce l’ambito di applicazione, deve essere interpretato in senso restrittivo, cosicché la direttiva in parola non si applica a tutti i reati contemplati dagli atti giuridici di diritto derivato ivi elencati, ma soltanto ai reati che soddisfano le condizioni della particolare gravità e della dimensione transnazionale previste dall’articolo 83, paragrafo 1, TFUE. Secondo il governo austriaco, il reato oggetto del procedimento principale non ricadrebbe pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42.

45.

Orbene, nessun elemento mi sembra deporre a favore di una siffatta lettura restrittiva dell’articolo 3 della direttiva 2014/42. Infatti, l’articolo di cui trattasi fa precedere l’elenco degli atti giuridici di diritto derivato adottati nelle sfere previste dall’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE dalla frase: «[l]a presente direttiva si applica ai reati contemplati [da]», che può essere interpretata unicamente come riferita a tutti i reati oggetto di ciascuno di detti atti. In altre parole, la disposizione di cui trattasi non precisa in alcun modo che, tra detti reati, solo i reati aventi un carattere particolarmente grave e una dimensione transnazionale ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42. Inoltre, come già spiegato sopra, tutti i reati contemplati in detti atti soddisfano ipso facto le condizioni della particolare gravità e della dimensione transnazionale.

4. Conclusione sulla prima questione

46.

Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la direttiva 2014/42 e la Carta trovano applicazione in presenza di un reato rientrante in una delle sfere di criminalità elencate nell’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, come quello della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, anche quando tutti gli elementi relativi alla commissione di detto reato si collocano all’interno di un solo Stato membro.

B.   Sulla seconda e sulla terza questione

1. Sulla riformulazione delle questioni

47.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio s’interroga, sostanzialmente, sull’interpretazione della nozione di «vantaggio economico derivato indirettamente da reati» di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42. Più nello specifico, esso chiede se i beni sequestrati nel domicilio degli interessati e delle rispettive famiglie e nell’autovettura utilizzata da DR costituiscano un siffatto vantaggio economico.

48.

Con la terza questione, il giudice chiede alla Corte di precisare se l’articolo 2 della direttiva 2014/42 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa, come quella di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del NK, che non prevede la confisca di un vantaggio economico derivato indirettamente da un reato.

49.

Occorre anzitutto osservare che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42 accoglie un’interpretazione ampia ( 19 ) della nozione di «provento», definendolo come «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile». Orbene, noto come, riferendosi esplicitamente ai vantaggi economici diretti o indiretti, il legislatore dell’Unione non ha inteso elaborare due nozioni indipendenti l’una dall’altra. Infatti, dalla lettura del considerando 11 della direttiva 2014/42 emerge che la nozione di «provento» ricomprende non soltanto i beni derivanti direttamente dal reato, ma anche tutte le trasformazioni di detti beni ( 20 ). Ritengo pertanto che l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42 sia stato correttamente recepito nel diritto bulgaro poiché, da una parte, l’articolo 53, paragrafo 2, del NK prevede la confisca dei «proventi diretti e indiretti ottenuti grazie al reato» e, dall’altra, l’articolo 53, paragrafo 3, di detto stesso codice precisa che «costituisce “provento indiretto” qualsiasi vantaggio economico derivante da un atto dispositivo di un provento diretto, nonché qualsiasi bene risultante dalla successiva trasformazione, integrale o parziale, del provento diretto».

50.

Una siffatta interpretazione estensiva della nozione di «provento» non copre tuttavia i beni che non derivano dal reato per il quale una persona è stata condannata. Infatti, dalla definizione di cui all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42 si evince che il vantaggio economico, che sia diretto o indiretto, deve derivare da un reato. Quanto alla questione se gli importi in denaro sequestrati nel corso del procedimento principale costituiscano un «bene» ( 21 ) che può essere confiscato, osservo che dalla decisione di rinvio risulta che, da una parte, gli interessati sono stati condannati per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, che non è, di per sé, idoneo a generare un vantaggio economico. Dall’altra, esiste prova del fatto che detti interessati si dedicano alla vendita di sostanze stupefacenti, ma che non sono stati né perseguiti, né puniti per quest’ultimo reato ( 22 ). Ne consegue che, per pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di confisca, il giudice del rinvio dovrà stabilire se il vantaggio economico possa scaturire da un reato, come la vendita di sostanze stupefacenti, per il quale la persona interessata non è stata condannata.

51.

Date le circostanze, al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile alla definizione della controversia, reputo necessario procedere a una riformulazione delle questioni da esso sottoposte alle Corte ( 23 ).

52.

Propongo quindi alla Corte di riformulare la seconda e la terza questione come segue:

«Se la direttiva 2014/42 debba essere interpretata nel senso che la confisca presuppone necessariamente che il vantaggio economico derivi dal reato per il quale una persona è stata condannata o che detta confisca può riguardare un vantaggio economico derivante da un diverso reato per il quale la persona considerata non è stata condannata».

2. Sulle questioni riformulate

53.

In linea con la logica seguita per riformulare la questione, occorre analizzare le diverse tipologie di confisca che gli Stati membri sono tenuti a prevedere in forza della direttiva 2014/42 e verificare, nell’esaminare tali disposizioni, se le circostanze del caso di specie ricadano nell’una o nell’altra di dette ipotesi.

54.

Gli articoli 4, 5 e 6 della direttiva di cui trattasi impongono agli Stati membri di prevedere la confisca dei proventi da reato in tre serie di ipotesi. La prima, prevista dall’articolo 4 della suddetta direttiva, corrisponde alla confisca «ordinaria» ( 24 ), mentre la seconda e la terza, oggetto degli articoli 5 e 6 della direttiva 2014/42, ricomprendono rispettivamente la confisca estesa di ulteriori beni e la confisca di beni trasferiti a terzi da un indagato o da un imputato.

55.

Ritengo anzitutto che i fatti di causa non ricadano nella confisca dei beni di terzi disciplinata dall’articolo 6 della direttiva 2014/42 poiché l’attuazione della misura prevista da detta disposizione implica un trasferimento di beni a vantaggio di un terzo e la conoscenza da parte di quest’ultimo del fatto che l’eventuale trasferimento aveva lo scopo di evitarne la confisca. Orbene, nella decisione di rinvio, il giudice del rinvio non dà atto né della prima né della seconda di dette circostanze.

56.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 impone agli Stati membri di consentire, in base a una condanna penale definitiva, la confisca di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi. L’ambito di applicazione di questa disposizione può essere meglio compreso alla luce dell’ipotesi di confisca di cui all’articolo 5 della direttiva di cui trattasi. A tale riguardo, la distinzione tra i casi rientranti nell’articolo 4 della direttiva 2014/42 e quello disciplinato dall’articolo 5 della medesima direttiva è espressa, a mio avviso, dal testo del considerando 19 di quest’ultima, secondo il quale «vi possono essere situazioni in cui è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l’autorità giudiziaria stabilisca costituire proventi da altri reati» ( 25 ) e che «[q]uesto approccio è definito come confisca estesa». Da questa disposizione si evince, a mio parere, che la confisca estesa di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/42 copre giustamente situazioni in cui l’articolo 4 di questa direttiva non può trovare applicazione in ragione della mancanza di un legame tra il provento e il reato accertato dal giudice.

57.

Così, alla luce della struttura e dell’impianto delle disposizioni, ritengo che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2014/42, sia necessario che il provento o il bene che si intende sottoporre a confisca sia il prodotto del reato per il quale la persona interessata è stata condannata. Aderendo a questa interpretazione, si deve ritenere che l’articolo 4 della direttiva 2014/42 non possa trovare applicazione nel caso di specie poiché, secondo i motivi della decisione di rinvio, le somme di denaro di cui è chiesta la confisca non potevano essere il prodotto del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

58.

Da parte sua, l’articolo 5 della direttiva 2014/42 prevede un meccanismo di confisca estesa ( 26 ) imponendo agli Stati membri, nel suo paragrafo 1, di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose. Inoltre, ai fini della disposizione di cui trattasi, la nozione di «reato» comprende, quantomeno, le condotte ivi elencate al paragrafo 2. Ne consegue che, per verificare se la situazione nel caso di specie rientri nelle disposizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/42, occorre poi esaminare se siano soddisfatte le condizioni fissate da ciascuno di detti paragrafi.

59.

In primo luogo, occorre stabilire se, nel caso di specie, il reato per il quale l’interessato è stato condannato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/42. Quest’ultimo si riferisce infatti a «un reato punibile, ai sensi del pertinente strumento di cui all’articolo 3 (...), con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni». Orbene, se non vi è dubbio che la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio rappresenta un reato sanzionato a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757, cui l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2014/42 rinvia, occorre verificare se detto reato, come qualificato nel caso di specie, possa comportare l’applicazione di una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni. Infatti, a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2004/757, la pena massima prevista per il reato di cui al suo articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è compresa tra uno e tre anni almeno, pena questa aumentata a una durata compresa tra almeno cinque e dieci anni nei seguenti casi: (i) il reato implica grandi quantitativi di stupefacenti, o (ii) il reato o implica la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone. Si può supporre che tale criterio sia soddisfatto posto che il reato per il quale gli interessati sono stati condannati comprende la detenzione di sostanze stupefacenti altamente pericolose e che una siffatta qualificazione sembra corrispondere alla succitata nozione di «stupefacenti più dannosi per la salute».

60.

In secondo luogo, occorre stabilire se la condizione secondo cui il reato deve essere «suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico» sia soddisfatta nel caso di specie ( 27 ). A tal fine, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, ritengo necessario precisare gli elementi che devono essere presi in considerazione nel quadro di tale valutazione. Orbene, l’utilizzo del termine «suscettibile» ( 28 ) impone a mio avviso di analizzare la natura oggettiva del reato, come risultante dalla sua qualificazione penale nel diritto nazionale. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se esistano criteri aggiuntivi posto che il considerando 20 della direttiva 2014/42 afferma che «[n]el determinare se un reato possa produrre un vantaggio economico, gli Stati membri possono tener conto del modus operandi, ad esempio se il reato è caratterizzato dall’essere stato commesso nell’ambito della criminalità organizzata o con l’intento di generare profitti leciti da reati». Alla luce di questa formulazione, caratterizzata dall’impiego del verbo «potere», ritengo che la disposizione di cui trattasi non imponga agli Stati membri di tener conto del modus operandi nel determinare se un reato possa produrre un vantaggio economico. Questa interpretazione è peraltro corroborata dalla seconda frase di detto stesso considerando, che sancisce che la presa in considerazione del modus operandi «non dovrebbe, in generale, pregiudicare la possibilità di fare ricorso alla confisca estesa». Ne deduco che la verifica del soddisfacimento di questa condizione non è necessariamente subordinata all’esame del modus operandi del reato; le autorità nazionali possono quindi dedurre dalla sola qualificazione definita dal diritto interno che il reato è suscettibile di procurare un vantaggio economico.

61.

A sostegno di questa conclusione, aggiungo che, mentre l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione quadro 2005/212 faceva riferimento a un reato «commesso nel quadro di un’organizzazione criminale», una siffatta condizione è ripresa soltanto nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/42, dal che risulta che la condizione in parola non è richiesta in maniera sistematica per gli altri reati elencati dalla suddetta direttiva.

62.

Applicando questo ragionamento al caso di specie, ritengo, in linea con il giudice del rinvio, che non sia assolutamente pacifico che la qualificazione penale della detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico. Ciò detto, nel pronunciarsi su questa questione, il giudice nazionale potrà, ove il diritto interno gli conferisca tale possibilità, prendere in considerazione il modus operandi del reato, e in particolare il fatto che esso sia stato commesso nell’ambito della criminalità organizzata o con l’intento di generare profitti leciti da reati.

63.

Infine, ammettendo che, seguendo questi due passaggi, il reato rientri nell’ambito della confisca estesa, il giudice nazionale dovrà stabilire, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, sulla base degli elementi di fatto e di prova che gli sono sottoposti, se i beni di cui è chiesta la confisca derivino da condotte criminose. Il convincimento del giudice dovrà fondarsi sulle circostanze concrete del caso di specie tra cui, in base alla descrizione fornita nella disposizione di cui trattasi, la sproporzione tra il valore dei beni in questione e il reddito legittimo della persona condannata ( 29 ).

64.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, come riformulate, che la direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che la confisca non presuppone necessariamente che il vantaggio economico derivi dal reato per il quale una persona è stata condannata, ma può riguardare i beni di cui l’autorità giudiziaria sia convinta, in base alle circostanze del caso, che derivino da altre condotte criminose, a condizione che il reato per cui la persona è stata condannata rientri tra quelli elencati nell’articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico.

C.   Sulla quarta questione

65.

Con la quarta questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella oggetto del caso di specie, che consente la confisca a favore dello Stato di un bene di cui sia sostenuta l’appartenenza a una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.

66.

In via preliminare, occorre osservare che, come emerge dal fascicolo, l’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del NPK disciplina il procedimento nell’ambito del quale, a seguito di una sentenza di condanna, il giudice competente si pronuncia sulla legittimità di una confisca ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, lettera b), del NK. Vista l’impossibilità per i terzi che affermano di essere proprietari del bene confiscato di costituirsi come parte in tale procedimento, il giudice del rinvio sembra ritenere che la disciplina di cui trattasi non sia conforme al diritto a un ricorso effettivo quale sancito dall’articolo 47 della Carta.

67.

Con riferimento a questa disposizione della Carta, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e quindi essenzialmente i diritti sanciti dalla Carta, si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione e non al di fuori di esse ( 30 ).

68.

Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che l’articolo 53, paragrafo 2, lettera b), del NK è stato introdotto dallo zakon na izmenenie i dopalnenie na nakazatelnia kodeks [legge recante modifiche e integrazioni del codice penale (DV n. 7, del 22 gennaio 2019)] e che detta legge mirava ad attuare nel diritto bulgaro la direttiva 2014/42, ai sensi l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Il legislatore bulgaro era così tenuto a rispettare i diritti fondamentali sanciti nell’articolo 47 di quest’ultima e, in particolare, i diritti degli interessati a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell’Unione ( 31 ).

69.

L’articolo 47, primo comma, della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste in detto articolo. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto fondamentale in seno all’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri l’obbligo di predisporre i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ( 32 ).

70.

Occorre peraltro osservare che il diritto a un ricorso effettivo è ribadito dalla direttiva 2014/42 stessa ( 33 ). L’articolo 8 di quest’ultima stabilisce, infatti, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella direttiva de qua godano del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Tenuto conto del carattere generale della sua formulazione, questa disposizione si applica senza dubbio anche ai terzi ( 34 ). Per questo motivo la conformità al diritto a un ricorso effettivo della normativa nazionale di cui trattasi deve essere esaminata tenendo conto dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, che sono le disposizioni la cui interpretazione dovrebbe essere presa in considerazione dalla presente questione pregiudiziale.

71.

Orbene, è evidente che una normativa nazionale che non offra ai terzi alcuna possibilità di far valere il proprio diritto di proprietà dinanzi a un giudice nazionale comporterebbe una violazione del diritto a un ricorso effettivo. Tuttavia, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, è possibile pervenire a una siffatta conclusione solo a seguito di una valutazione complessiva dell’ordinamento giuridico nazionale ( 35 ). Solo laddove tale valutazione sfoci in una risposta negativa il diritto dell’Unione comporta la creazione di un nuovo mezzo di ricorso ( 36 ).

72.

A tal riguardo, nelle sue osservazioni scritte il governo bulgaro ha sottolineato che il diritto nazionale offre a tutti i terzi che eccepiscono una lesione del proprio diritto di proprietà nel quadro del procedimento di confisca previsto all’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del NPK la possibilità di azionare la propria pretesa dinanzi a un giudice civile. Più precisamente, detti terzi possono avvalersi di un classico mezzo di ricorso in materia di diritti reali dei sistemi di civil law, vale a dire l’azione di rivendicazione, disciplinata l’articolo 108 dello zakon za sobstvenostta (legge sulla proprietà). Secondo il governo bulgaro, detto mezzo di ricorso permette di esercitare un’azione esecutiva imprescrittibile che consente al proprietario di un bene di reclamarlo nei confronti di tutte le persone che lo posseggano o detengano indebitamente.

73.

Nella sua emananda sentenza, la Corte dovrà così stabilire se l’esistenza nel diritto nazionale di questo mezzo di ricorso sia sufficiente a soddisfare i requisiti del diritto a un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2014/42, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, o se queste ultime disposizioni impongano che la normativa nazionale di cui trattasi consenta ai terzi di costituirsi come parti nel procedimento stesso di confisca.

74.

In via preliminare, occorre respingere la tesi avanzata dalla Commissione in udienza, in base alla quale andrebbe accolta la seconda interpretazione ricordata al paragrafo che precede in quanto l’articolo 8 della direttiva 2014/42 obbligherebbe gli Stati membri a prevedere un mezzo di ricorso riservato ai terzi che sostengono di vantare diritti di proprietà sui beni confiscati. L’argomento in parola mi sembra infatti presupporre che detto articolo 8 accordi a tali terzi il diritto di presentare ricorso direttamente contro la decisione di confisca. Orbene, dall’articolo 8, paragrafo 6, della suddetta direttiva risulta che una siffatta possibilità è prevista unicamente a favore di ogni soggetto «nei confronti del quale è stata disposta la confisca» ( 37 ), mentre, in base al considerando 33 ( 38 ) e all’articolo 8, paragrafo 7 ( 39 ), della direttiva 2014/42, detti terzi, quando la confisca non è disposta nei loro confronti, vantano unicamente il diritto di essere ascoltati e il diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca ( 40 ).

75.

Ciò detto, passo ad esaminare la questione se l’azione di rivendicazione prevista dal diritto bulgaro possa essere qualificata come ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. Questo esame deve comprendere a mio avviso due passaggi: anzitutto, occorre valutare se questo mezzo di ricorso sia idoneo a porre direttamente rimedio alla situazione contestata; poi, occorre garantire che le norme processuali previste al riguardo non rendano eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti di proprietà dei terzi.

76.

Il primo passaggio si deduce, a mio avviso, dalla sentenza pronunciata dalla Corte nella causa Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv ( 41 ). Nell’ambito di detta causa, la Corte era chiamata a pronunciarsi su una questione concernente la confisca, a seguito della condanna di una persona per un reato di contrabbando doganale, di un bene appartenente a un terzo in buona fede. La Corte ha ivi ritenuto che la normativa bulgara che impone la confisca di tutti i beni impiegati per la commissione di un reato appartenenti a un terzo in buona fede non soddisfaceva i requisiti del diritto a un ricorso effettivo. Posto che l’unico mezzo di ricorso riconosciuto al terzo proprietario di un bene confiscato era un’azione di risarcimento del danno nei confronti della persona condannata, la normativa de qua non consentiva a detto terzo di contestare la legittimità della decisione di confisca al fine di recuperare il proprio bene ( 42 ).

77.

Nel caso di specie, a mio avviso non vi è dubbio che l’azione di rivendicazione prevista dal diritto bulgaro rappresenti un mezzo di ricorso idoneo a porre direttamente rimedio alla situazione contestata poiché, ove detta azione sia esercitata con successo, il procedimento così avviato si conclude con una sentenza con efficacia esecutiva e consente così al terzo interessato di recuperare il bene sottoposto a confisca ai sensi dell’articolo 306 del NPK ( 43 ). Diversamente dalla posizione assunta dalla Commissione in udienza, ritengo che la risposta non possa essere diversa nemmeno laddove lo Stato proceda alla vendita del bene a seguito di una siffatta confisca, poiché mi sembra che l’azione di rivendicazione possa essere esercitata, non soltanto nei confronti dello Stato, ma anche nei confronti dell’acquirente del bene. Allo stesso modo, non concordo con la Commissione nemmeno quando afferma, in sostanza, che il ricorso non è effettivo se non può essere esercitato prima che la decisione di confisca divenga definitiva. Infatti, come si è già osservato, l’articolo 47 della Carta richiede che il ricorso di cui trattasi consenta ai terzi interessati di recuperare i propri beni, senza imporre però che sia presentato prima di una tale data.

78.

Quanto al secondo passaggio, esso ci impone di ripercorrere la classica analisi compiuta dalla Corte in merito al rispetto del principio di effettività, che, insieme al principio di equivalenza, rappresenta il limite all’autonomia procedurale degli Stati membri. Orbene, quanto alle norme processuali che disciplinano l’esercizio dell’azione di rivendicazione nel diritto bulgaro, le procedure scritta e orale hanno fornito solo un numero limitato di informazioni che occorre qui esaminare.

79.

Innanzitutto, il governo bulgaro ha indicato in udienza che i terzi che esercitano un’azione di rivendicazione di un diritto di proprietà su un bene confiscato possono scegliere se farsi rappresentare da un avvocato o costituirsi personalmente. Orbene, anche se la mancanza di una regola che impone l’assistenza legale obbligatoria può essere presa in considerazione per affermare che il ricorso di cui trattasi deve essere qualificato come effettivo, occorre ricordare che, per pervenire a una siffatta conclusione, può essere necessario che questi soggetti terzi possano ottenere il gratuito patrocinio, aspetto questo che, come stabilito dalla Corte nella sentenza DEB ( 44 ), deve essere valutato alla luce dei seguenti criteri: l’oggetto della controversia, le ragionevoli possibilità di successo del richiedente, la posta in gioco per quest’ultimo, la complessità del diritto e la procedura applicabili, nonché la capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Il compito di procedere a questa valutazione deve essere rimesso, ovviamente, al giudice del rinvio.

80.

Inoltre, in udienza il governo bulgaro ha precisato che la durata del procedimento civile avviato mediante l’esercizio dell’azione di rivendicazione è compresa tra due e cinque anni. A tale riguardo, mi sembra utile richiamare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo concernente l’articolo 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), la quale può essere presa in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 47 della Carta in forza della clausola di omogeneità prevista dall’articolo 52, paragrafo 3, della stessa ( 45 ). In base a detta giurisprudenza, posto che il ricorso deve essere effettivo sia nella pratica che in diritto ( 46 ), i requisiti dell’equo processo derivanti dall’articolo 6 della CEDU possono essere pertinenti anche ai fini di valutare l’effettività di un ricorso ai sensi del suo articolo 13 ( 47 ). Più in particolare, il diritto a che la propria causa sia esaminata entro un termine ragionevole può rappresentare un criterio adeguato di verifica di una tale effettività ( 48 ). Ciò detto, in base a una giurisprudenza consolidata della Corte, il carattere «ragionevole» del termine deve essere valutato in funzione dell’insieme delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa ( 49 ). Spetterà al giudice del rinvio compiere una tale valutazione.

81.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 8 della direttiva 2014/42, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in esame, che consente la confisca a favore dello Stato di un bene di cui sia sostenuta l’appartenenza a una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento di confisca, laddove essa disponga di un mezzo di ricorso di diritto interno, esperibile dinanzi al giudice civile, che le consente di recuperare il bene confiscato, a condizione che le norme processuali che disciplinano un siffatto mezzo di ricorso non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del suo diritto di proprietà.

82.

Aggiungo infine che il livello di protezione del diritto a un ricorso effettivo così garantito non sarebbe, a mio avviso, assolutamente inferiore a quello garantito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Se è vero, infatti, che, in base alla giurisprudenza risultante dalla sentenza Silickieně c. Lituania, tutte le persone i cui beni sono oggetto di confisca devono, quale principio generale, vedersi riconoscere lo status di parte nel procedimento nell’ambito del quale la confisca è stata disposta, è altresì vero che da detta stessa giurisprudenza emerge che le circostanze concrete della controversia possono indicare che le autorità nazionali hanno de facto riconosciuto alle persone di cui trattasi occasione ragionevole e sufficiente di proteggere i propri diritti in modo adeguato ( 50 ).

V. Conclusione

83.

Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna, Bulgaria) come segue:

1)

La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea trovano applicazione in presenza di un reato, come quello oggetto del procedimento principale, consistente nella detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, anche quando tutti gli elementi relativi alla commissione di detto reato si collocano all’interno di un solo Stato membro.

2)

La direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che la confisca non presuppone necessariamente che il vantaggio economico derivi dal reato per il quale una persona è stata condannata, ma può riguardare i beni di cui l’autorità giudiziaria sia convinta, in base alle circostanze del caso, che derivino da altre condotte criminose, a condizione il reato per cui la persona è stata condannata rientri tra quelli elencati all’articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico.

3)

L’articolo 8 della direttiva 2014/42, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella in esame, che consente la confisca a favore dello Stato di un bene di cui sia sostenuta l’appartenenza a una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale terza persona abbia la possibilità di intervenire quale parte nel procedimento di confisca, laddove essa disponga di un mezzo di ricorso di diritto interno, esperibile dinanzi al giudice civile, che le consente di recuperare il bene confiscato, a condizione che le norme processuali che disciplinano un siffatto mezzo di ricorso non rendano eccessivamente difficile l’esercizio del suo diritto di proprietà.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2014, L 127, pag. 39, e rettifica in GU 2014, L 138, pag. 114.

( 3 ) GU 2004, L 335, pag. 8.

( 4 ) V., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 31 e giurisprudenza citata).

( 5 ) Sentenza del 13 giugno 2019 (C‑646/17, EU:C:2019:489).

( 6 ) Direttiva del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 142, pag. 1).

( 7 ) Sentenza del 13 giugno 2019, Moro (C‑646/17, EU:C:2019:489, punti da 32 a 36).

( 8 ) Sentenza del 13 giugno 2019 (C‑646/17, EU:C:2019:489).

( 9 ) Il corsivo è mio.

( 10 ) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea [COM(2012) 085 final - 2012/0036 (COD)] (in prosieguo: la «proposta di direttiva»).

( 11 ) Il corsivo è mio.

( 12 ) In dottrina questa armonizzazione è comunemente denominata «autonoma». V., in particolare, Zapatero, L.A. e Muñoz de Morales Romero, M., «Droit pénal européen et traité de Lisbonne: le cas de l’harmonisation autonome (article 83.1 TFUE)», in Giudicelli‑Delage, G. e Lazerges, C. (ed.), Le droit pénal de l’Union européenne au lendemain du Traité de Lisbonne, Société de législation comparée, Parigi, 2012, pag. 116, secondo cui: «La denominazione come armonizzazione autonoma sottolinea come, per la prima volta, sia possibile parlare di competenze stricto sensu di natura indiretta in materia di diritto penale sostanziale che le istituzioni europee esercitano avvalendosi del metodo comunitario e che, a differenza delle competenze in precedenza riconosciute dal vecchio terzo pilastro (articolo 29 TUE), non sono legate alla necessità della cooperazione giudiziaria» (il corsivo è mio). V. anche Wieckzorek, I., The Legitimacy of EU Criminal Law, Hart Publishing, 2020, pag. 118, che sottolinea come gli autori del Trattato non abbiano accolto la proposta di subordinare il riconoscimento della competenza ad armonizzare il diritto penale sostanziale alla necessità di consentire la cooperazione giudiziaria, proposta questa contenuta nella relazione finale del Working Group X on Freedom, Security and Justice, uno dei gruppi di lavoro componenti la convenzione incaricata della redazione del Trattato di Lisbona («Convenzione sul futuro dell’Europa»).

( 13 ) GU 2005, L 68, pag. 49.

( 14 ) L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/212 così dispone: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi».

( 15 ) L’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 enuncia quanto segue: «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le persone cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di effettivi mezzi giuridici a tutela dei propri diritti».

( 16 ) L’articolo 5 della decisione quadro 2005/212 è formulato come segue: «La presente decisione quadro lascia inalterato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi fondamentali sanciti dall’articolo 6 [TUE], tra cui, in particolare, la presunzione di innocenza».

( 17 ) Proposta di direttiva, pag. 5.

( 18 ) V., in tal senso, Mitsilegas, V., EU Criminal Law after Lisbon – Rights, Trust and Transformation of Justice in Europe, Hart Publishing, Londra, 2016, pag. 59.

( 19 ) Nella sua proposta di direttiva, la Commissione osservava, al punto 2.6, che «[l]a definizione di “provento di reato” è stata ampliata rispetto a quella contenuta nella [decisione quadro 2005/212] al fine di includere la possibilità di confiscare tutti gli utili valutabili, anche indiretti».

( 20 ) Ai sensi di detto considerando: «i proventi possono comprendere qualsiasi bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, ovvero confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Possono inoltre comprendere introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi».

( 21 ) Ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2014/42, per «bene» si intende «un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene».

( 22 ) V. paragrafi 21 e 22 delle presenti conclusioni e punti 6, 7, 8 e 16 della decisione di rinvio.

( 23 ) V., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, T-Systems Magyarország (C‑263/19, EU:C:2020:373, punto 45 e giurisprudenza citata).

( 24 ) Per la denominazione «confisca ordinaria», v. Commission Staff Working Paper – Accompanying document to the Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union – Impact assessment [SWD(2012) 31 final, punto 3.2].

( 25 ) Il corsivo è mio.

( 26 ) Come ricorda il considerando 19 della direttiva 2014/42, la decisione quadro 2005/212 prevedeva, nel suo articolo 3, tre diverse serie di condizioni minime tra cui gli Stati membri potevano scegliere per applicare la confisca estesa, cosicché in sede di recepimento della disposizione de qua gli Stati membri hanno accolto soluzioni diverse.

( 27 ) Questa verifica mi sembra ancor più necessaria se si considera che l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/42 ricomprende un’ampia gamma di reati che, in ragione della loro natura o della loro qualificazione, non necessariamente sono suscettibili di procurare un vantaggio economico.

( 28 ) Osservo altresì che il collegamento tra il reato e il vantaggio economico è descritto in maniera identica nelle versioni in lingua spagnola («que directa o indirectamente pueda dar lugar a una ventaja económica»), estone («mis otseselt või kaudselt majanduslikku kasu tuua võivas kuriteos»), inglese («liable to give rise, directly or indirectly, to economic benefit»), italiana («suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico») e portoghese («que possa ocasionar direta ou indiretamente um benefício económico») della direttiva 2014/42.

( 29 ) In merito a questo aspetto, osservo anche che, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, il giudice deve essere «convinto» della provenienza illecita dei beni di cui trattasi mentre per ciascuna delle ipotesi di confisca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro 2005/212, il giudice doveva essere «pienamente convinto». Mi sembra tuttavia che questa espressione debba essere letta alla luce delle garanzie fornite dall’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/42 ai sensi del quale «[n]ei procedimenti di cui all’articolo 5, l’interessato ha l’effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose» (il corsivo è mio). V., su questo punto, Boucht, J., «Extended Criminal Confiscation», The Limits of Asset Confiscation: On the Legitimacy of Extended Appropriation of Criminal Proceeds, Hart Publishing, Londra, 2017, pag. 39.

( 30 ) V. sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 31 e giurisprudenza citata).

( 31 ) V. sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257, punto 49 e giurisprudenza citata).

( 32 ) Sentenza dell’8 maggio 2019, Leitner (C‑396/17, EU:C:2019:375, punti 5960).

( 33 ) A tale riguardo, occorre ricordare che i terzi devono essere messi nella condizione di poter invocare eventuali diritti di proprietà sui beni in tutti i casi di confisca previsti dalla direttiva 2014/42, posto che l’articolo 8, paragrafo 9, di questa direttiva stabilisce che i «terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all’articolo 6» (il corsivo è mio).

( 34 ) A mio avviso, l’interpretazione dell’articolo 4 della decisione quadro 2005/212 data dalla Corte nella sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punto 61) può trovare applicazione analogica, alla luce del contenuto sostanzialmente identico di queste due disposizioni.

( 35 ) V. sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 143 e giurisprudenza citata).

( 36 ) Sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio (C‑583/11 P, EU:C:2013:625, punto 103).

( 37 ) L’articolo 8, paragrafo 6, seconda frase, della direttiva 2014/42 così dispone: «Gli Stati membri dispongono che vi sia l’effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario».

( 38 ) Ai sensi del considerando 33 della direttiva 2014/42, «(...) [è] pertanto necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione della presente direttiva. Ciò comprende il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengono di essere proprietari del bene in questione o di godere di altri diritti patrimoniali (“diritti reali”, “ius in rem”), quale il diritto di usufrutto (...)».

( 39 ) L’articolo 8, paragrafo 7, prima frase, della direttiva 2014/42 così dispone: «Fatte salve la direttiva [2012/13] e la direttiva 2013/48/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1)] le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all’identificazione dei beni strumentali e dei proventi».

( 40 ) Osservo, a questo riguardo, che un emendamento volto a conferire ai terzi il «diritto a un giudice imparziale e a un ricorso effettivo prima che sia adottato un provvedimento definitivo di confisca» (il corsivo è mio) era stato depositato nel corso dei lavori dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Tuttavia, detta modifica non è stata accolta nel testo finale della direttiva 2014/42. V. progetto di relazione Monica Luisa Macovei (PE494.663v01-00) sulla proposta di direttiva, emendamento 151.

( 41 ) Sentenza del 14 gennaio 2021 (C‑393/19, EU:C:2021:8).

( 42 ) Sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv (C‑393/19, EU:C:2021:8, punti 6364).

( 43 ) A tale riguardo, mi sembra che le azioni a titolo di responsabilità civile, previste dal diritto bulgaro e richiamate dalla Commissione in udienza, si differenzino dall’azione di rivendicazione, la quale verte sul diritto di proprietà e offre la possibilità di ottenere la restituzione del bene di cui trattasi.

( 44 ) Sentenza del 22 dicembre 2010, (C‑279/09, EU:C:2010:811, punto 61).

( 45 ) Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta: «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa».

( 46 ) Corte EDU, 27 giugno 2000, İlhan c. Turchia (CE:ECHR:2000:0627JUD002227793, § 97); Corte EDU, 26 ottobre 2000, Kudła c. Polonia (CE:ECHR:2000:1026JUD003021096, § 157), e Corte EDU, 19 aprile 2007, Vilho Eskelinen e a. c. Finlandia (CE:ECHR:2007:0419JUD006323500, § 80).

( 47 ) Corte EDU, 7 giugno 2011, Csüllög c. Ungheria (CE:ECHR:2011:0607JUD003004208, § 46).

( 48 ) Corte EDU, 10 aprile 2008, Wasserman c. Russia, (CE:ECHR:2008:0410JUD002107105, § 55), e Corte EDU, 10 ottobre 2008, Kaić e a. c. Croazia (CE:ECHR:2008:0717JUD002201404, § 37).

( 49 ) V., in particolare, sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI (C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28 e giurisprudenza citata).

( 50 ) Corte EDU, 10 luglio 2012, Silickieně c. Lituania (CE:ECHR:2012:0410JUD002049602, §§ da 47 a 50). V. anche Corte EDU, 15 gennaio 2015, Veits c. Estonia (CE:ECHR:2015:0115JUD001295111, §§ da 57 a 60), e Corte EDU, 16 luglio 2019, Bokova c. Russia (CE:ECHR:2019:0416JUD002787913, §§ da 55 a 59).

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