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Document 62019CA0374

    Causa C-374/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HF / Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rettifica delle detrazioni – Variazione del diritto a detrazione – Bene d’investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti – Cessazione dell’attività che dà diritto a detrazione – Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti]

    GU C 287 del 31.8.2020, blz. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 287/13


    Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 9 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — HF / Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

    (Causa C-374/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Rettifica delle detrazioni - Variazione del diritto a detrazione - Bene d’investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti - Cessazione dell’attività che dà diritto a detrazione - Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti)

    (2020/C 287/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: HF

    Resistente: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

    Dispositivo

    Gli articoli 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall’IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell’IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni.


    (1)  GU C 288 del 26.8.2019.


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