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Document 62018TN0682

Causa T-682/18: Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Twitter/EUIPO — Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

GU C 25 del 21.1.2019, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 25/55


Ricorso proposto il 16 novembre 2018 — Twitter/EUIPO — Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

(Causa T-682/18)

(2019/C 25/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Twitter, Inc. (San Francisco, California, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, Solicitor e J. Schmitt, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda del marchio dell’Unione europea denominativo PERISCOPE — Domanda di registrazione n. 13 837 794

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 settembre 2018 nel procedimento R 2315/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nei limiti in cui sostiene che (a) il marchio francese anteriore n. 3 366 460 è stato effettivamente usato per «software e programmi per computer» di cui alla classe 9, e (b) che c’è un rischio di confusione tra i marchi controversi per i beni e servizi di cui alle classi 9, 41, 42 e 45;

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, qualora intervenisse nel procedimento, a farsi carico delle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.


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