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Document 62018TN0522

    Causa T-522/18: Ricorso proposto il 28 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

    GU C 392 del 29.10.2018, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/35


    Ricorso proposto il 28 agosto 2018 — BGC Partners / EUIPO — Bankgirocentralen BGC (AUREL BGC)

    (Causa T-522/18)

    (2018/C 392/43)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: BGC Partners LP (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: P. Walsh, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bankgirocentralen BGC AB (Stoccolma, Svezia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: ricorrente dinanzi al Tribunale

    Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo AUREL BGC — Domanda di registrazione n. 11 092 707

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

    Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 giugno 2018 nel procedimento R 2194/2014-5.

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione impugnata, nei limiti in cui la commissione di ricorso ha deciso che la registrazione doveva essere respinta per gli specifici servizi di cui alle classi 35 e 36;

    condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento;

    riformare la decisione impugnata riguardo al capo sulla condanna alle spese e condannare, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’interveniente soccombente alle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento di opposizione.

    Motivi invocati

    La commissione di ricorso ha erroneamente concluso che la prova dell’uso fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo del marchio;

    violazione dell’Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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