Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0310

    Causa T-310/18: Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

    GU C 259 del 23.7.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807060661994302018/C 259/593102018TC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180515444521

    Causa T-310/18: Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

    Top

    C2592018IT4410120180515IT0059441452

    Ricorso proposto il 15 maggio 2018 — EPSU e Willem Goudriaan / Commissione

    (Causa T-310/18)

    2018/C 259/59Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgio) e Willem Goudriaan (Bruxelles) (rappresentanti: R. Arthur, solicitor, e R. Palmer, barrister)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della convenuta del 5 marzo 2018 di non proporre al Consiglio che venga attuato l’accordo delle parti sociali dell’UE del 21 dicembre 2015 sui diritti di informazione e consultazione per i funzionari e gli impiegati delle amministrazioni centrali, concluso in forza dell’articolo 155, paragrafo 1, TFUE, attraverso una direttiva in base a una decisione del Consiglio, ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE. La Commissione non sarebbe stata legittimata a rifiutarsi di proporre al Consiglio di attuare l’accordo attraverso una decisione, non sussistendo alcuna obiezione sulla natura rappresentativa delle parti all’accordo né sulla legittimità di quest’ultimo.

    I ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di non proporre al Consiglio di attuare l’accordo attraverso una decisione del Consiglio viola l’articolo 155, paragrafo 2, TFUE ed è contraria all’obbligo di rispettare l’autonomia delle parti sociali, sancito all’articolo 152 TFUE.

    I ricorrenti sostengono altresì che la Commissione era tenuta a presentare una proposta al Consiglio, a meno che non fornisse motivi validi di ritenere che le parti sociali aderenti all’accordo non fossero sufficientemente rappresentative, o che l’accordo non fosse legittimo.

    I ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione ha proceduto a una valutazione dell’opportunità dell’accordo, il che non rientra nelle sue competenze.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da una motivazione manifestamente errata e infondata.

    I ricorrenti adducono che i motivi dedotti dalla Commissione nella decisione impugnata non potevano giustificare il rifiuto di presentare una proposta al Consiglio di adottare l’accordo.

    I ricorrenti deducono altresì che l’unico motivo che avrebbe potuto giustificare un rifiuto sarebbe stato un’obiezione giustificata in merito alla rappresentatività delle parti sociali o alla legittimità di una decisione del Consiglio di attuazione dell’accordo sotto forma di direttiva.

    I ricorrenti adducono inoltre che la Commissione ha omesso in ogni caso di effettuare una valutazione delle conseguenze, sicché non può basare su motivi attinenti alla proporzionalità e alla sussidiarietà alcuna conclusione di rifiutarsi di proporre che venga attuato l’accordo sotto forma di direttiva attraverso una decisione del Consiglio, sebbene in linea di principio fosse stato possibile farlo.

    Top