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Document 62018TA0343

    Causa T-343/18: Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Tokin / Commissione («Concorrenza – Intese – Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE – Comunicazione degli addebiti – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Proporzionalità – Parità di trattamento – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti»)

    GU C 471 del 22.11.2021, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 471/35


    Sentenza del Tribunale del 29 settembre 2021 — Tokin / Commissione

    (Causa T-343/18) (1)

    («Concorrenza - Intese - Mercato dei condensatori elettrolitici all’alluminio e al tantalio - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE - Coordinamento dei prezzi in tutto il SEE - Comunicazione degli addebiti - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Valore delle vendite - Proporzionalità - Parità di trattamento - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti»)

    (2021/C 471/48)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Tokin Corp. (Sendai, Giappone) (rappresentanti: C. Thomas, avvocato, e T. Yuen, solicitor)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Cleenewerck de Crayencour, F. van Schaik e L. Wildpanner, agenti)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2018) 1768 final della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40136 — Condensatori), nella parte in cui vengono inflitte ammende alla ricorrente e, in subordine, alla riduzione dell’importo di dette ammende.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Tokin Corp. si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 294 del 20.8.2018.


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