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Document 62018CN0464
Case C-464/18: Request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spain) lodged on 17 July 2018 — ZX v Ryanair D.A.C.
Causa C-464/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC
Causa C-464/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC
GU C 392 del 29.10.2018, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC
(Causa C-464/18)
(2018/C 392/07)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil de Gerona
Parti
Ricorrente: ZX
Resistente: Ryanair DAC
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri e, pertanto, se l’interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri. |
2) |
Se il foro determinato mediante la proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 sia una norma di competenza giurisdizionale internazionale «pura», che determina esclusivamente i giudici di uno Stato membro, e spetta invece al diritto processuale del medesimo determinare in concreto il tribunale territorialmente competente o, al contrario, se si tratti di una norma di competenza giudiziale sia internazionale che territoriale. |
3) |
Se il fatto che un volo si consideri operato da una compagnia aerea avente sede in un altro Stato membro, ma con partenza o arrivo in uno Stato membro nel quale ha una succursale che presta servizi ausiliari alla compagnia e attraverso la quale non sono stati acquistati i biglietti, in base alle circostanze del caso, possa costituire elemento della controversia relativa all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività che giustifichi il criterio di collegamento rispetto al foro di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012. |
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).