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Document 62018CN0464

Causa C-464/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC

GU C 392 del 29.10.2018, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanga) il 17 luglio 2018 — ZX / Ryanair DAC

(Causa C-464/18)

(2018/C 392/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Parti

Ricorrente: ZX

Resistente: Ryanair DAC

Questioni pregiudiziali

1)

Se il foro determinato mediante proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) vada interpretato autonomamente e uniformemente in tutti i suoi aspetti per tutti gli Stati membri e, pertanto, se l’interpretazione non possa risultare condizionata dai limiti stabiliti dalle norme di competenza giurisdizionale interna degli Stati membri.

2)

Se il foro determinato mediante la proroga tacita previsto e disciplinato dall’articolo 26 del regolamento n. 1215/2012 sia una norma di competenza giurisdizionale internazionale «pura», che determina esclusivamente i giudici di uno Stato membro, e spetta invece al diritto processuale del medesimo determinare in concreto il tribunale territorialmente competente o, al contrario, se si tratti di una norma di competenza giudiziale sia internazionale che territoriale.

3)

Se il fatto che un volo si consideri operato da una compagnia aerea avente sede in un altro Stato membro, ma con partenza o arrivo in uno Stato membro nel quale ha una succursale che presta servizi ausiliari alla compagnia e attraverso la quale non sono stati acquistati i biglietti, in base alle circostanze del caso, possa costituire elemento della controversia relativa all’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività che giustifichi il criterio di collegamento rispetto al foro di cui all’articolo 7, punto 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


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