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Document 62018CN0255

    Causa C-255/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l’11 aprile 2018 — State Street Bank International GmbH / Banca d’Italia

    GU C 249 del 16.7.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290061986612018/C 249/132552018CJC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL201804119911

    Causa C-255/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l’11 aprile 2018 — State Street Bank International GmbH / Banca d’Italia

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    C2492018IT910120180411IT00139191

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) l’11 aprile 2018 — State Street Bank International GmbH / Banca d’Italia

    (Causa C-255/18)

    2018/C 249/13Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: State Street Bank International GmbH

    Resistente: Banca d’Italia

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se tra i «cambiamenti di status» che non incidono, a norma dell’art. 12 del Regolamento UE n. 63/2015 ( 1 ), sull’obbligo di contribuzione debba essere ricompresa anche la fusione per incorporazione di un ente, in precedenza soggetto alla vigilanza di un’Autorità di risoluzione nazionale, nella società-madre appartenente ad altro Stato membro, avvenuta nel periodo di contribuzione, e se tale regola valga anche nel caso in cui la fusione e la conseguente estinzione dell’ente siano avvenute nell’anno 2015, in un momento in cui sia l’Autorità di risoluzione nazionale sia il Fondo nazionale non erano stati ancora formalmente istituiti dallo Stato membro ed i contributi non ancora calcolati;

    2)

    se il medesimo art. 12 del Regolamento UE n. 63/2015, congiuntamente all’art. 14 dello stesso regolamento ed agli artt. 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE ( 2 ) debba essere interpretato nel senso che, anche nel caso di fusione per incorporazione in una società madre di altro Stato membro nel corso dell’anno di contribuzione, un ente sia tenuto al pagamento integrale del contributo per quell’anno e non in proporzione ai mesi in cui l’ente stesso è stato soggetto alla vigilanza dell’autorità di risoluzione del primo Stato membro, in analogia a quanto stabilito per l’ente «neoinserito nella vigilanza» dal par. 1 del medesimo art. 12 del Regolamento UE 2015/63;

    3)

    se, ai sensi della Direttiva UE 2014/59 e del Regolamento UE 2015/63 e dei principi che regolano il Sistema degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie le medesime regole dettate per il contributo ordinario e, in particolare l’art. 12 par. 2 del Regolamento 2015/63, si applichino anche, con riguardo al momento di individuazione dei soggetti tenuti alla contribuzione e alla misura del contributo, al contributo straordinario, tenuto conto della sua natura e dei presupposti prescritti per la sua imposizione.


    ( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11, pag. 44).

    ( 2 ) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, pag. 190).

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