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Document 62018CN0064

    Causa C-64/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 1° febbraio 2018 — Zoran Maksimovic

    GU C 259 del 23.7.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807060091994332018/C 259/22642018CJC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180201161611

    Causa C-64/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 1o febbraio 2018 — Zoran Maksimovic

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    C2592018IT1610120180201IT0022161161

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 1o febbraio 2018 — Zoran Maksimovic

    (Causa C-64/18)

    2018/C 259/22Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Steiermark

    Parti

    Ricorrente: Zoran Maksimovic

    Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

    Parte intervenuta: Finanzpolizei

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( 1 ) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE ( 2 ) debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata messa a disposizione della documentazione salariale da parte del fornitore del personale al datore di lavoro, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

    2)

    Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

    Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


    ( 1 ) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

    ( 2 ) GU L 159, pag. 11.

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