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Document 62018CB0181

    Causa C-181/18 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Repubblica di Polonia/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commissione europea (Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ricorso di annullamento – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Ricevibilità – Decisione che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente – Atto regolamentare – Mancanza – Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale – Valutazione dei motivi di merito – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo – Principio del contraddittorio – Impugnazione manifestamente irricevibile)

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/17


    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 4 dicembre 2019 – Repubblica di Polonia/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commissione europea

    (Causa C-181/18 P) (1)

    (Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso di annullamento - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricevibilità - Decisione che non riguarda la ricorrente né direttamente né individualmente - Atto regolamentare - Mancanza - Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale - Valutazione dei motivi di merito - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo - Principio del contraddittorio - Impugnazione manifestamente irricevibile)

    (2020/C 68/15)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

    Altre parti nel procedimento: PGNiG Supply & Trading GmbH (rappresentante: M. Jeżewski, adwokat), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

    Interveniente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente, T. Henze e R. Kanitz, poi R. Kanitz, agenti)

    Dispositivo

    1)

    L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    La Repubblica di Polonia sopporta le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 152 del 30.4.2018.


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