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Document 62018CA0707

Causa C-707/18: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș - Romania) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Operazioni imponibili – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Acquisto di beni immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale – Spese connesse alla prima iscrizione in tale registro sostenute dall’acquirente – Ricorso a società terze specializzate – Partecipazione ad una prestazione di servizi o a spese per investimenti effettuate per le esigenze di un’impresa)

GU C 68 del 2.3.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/14


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Timiș - Romania) – Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

(Causa C-707/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Operazioni imponibili - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Acquisto di beni immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale - Spese connesse alla prima iscrizione in tale registro sostenute dall’acquirente - Ricorso a società terze specializzate - Partecipazione ad una prestazione di servizi o a spese per investimenti effettuate per le esigenze di un’impresa)

(2020/C 68/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Timiș

Parti

Ricorrente: Amărăști Land Investment SRL

Convenute: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș

Dispositivo

1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che non osta a che le parti di un’operazione diretta a trasferire la proprietà di immobili concordino una clausola secondo la quale il futuro acquirente sopporterà in tutto o in parte le spese attinenti alle formalità amministrative connesse a tale operazione, in particolare quelle relative alla prima iscrizione di tali immobili nel registro immobiliare nazionale. Tuttavia, la sola presenza di una clausola siffatta in una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non è determinante per stabilire se il futuro acquirente disponga di un diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa al pagamento delle spese derivanti dalla prima iscrizione degli immobili in parola nel registro immobiliare nazionale.

2)

La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, nell’ambito di una promessa sinallagmatica di vendita di immobili non iscritti nel registro immobiliare nazionale, si ritiene che il futuro acquirente soggetto passivo il quale, conformemente agli impegni contrattuali che si è assunto nei confronti del futuro venditore, compie le azioni necessarie alla prima iscrizione degli immobili in parola in tale registro avvalendosi di servizi forniti da terzi soggetti passivi, abbia fornito a titolo personale, al futuro venditore, i servizi in questione, ai sensi di tale articolo 28, anche qualora le parti del contratto abbiano convenuto che il prezzo di vendita dei suddetti immobili non include il controvalore delle operazioni catastali.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


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