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Document 62018CA0704

Causa C-704/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev e a. (Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Attuazione di una pronuncia pregiudiziale della Corte – Potere d’ingiunzione di un giudice di grado superiore quanto alle modalità di attuazione – Autonomia processuale degli Stati membri – Principio di effettività – Rispetto dei diritti della difesa)

GU C 103 del 30.3.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Nikolay Kolev e a.

(Causa C-704/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Attuazione di una pronuncia pregiudiziale della Corte - Potere d’ingiunzione di un giudice di grado superiore quanto alle modalità di attuazione - Autonomia processuale degli Stati membri - Principio di effettività - Rispetto dei diritti della difesa)

(2020/C 103/04)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputati nella causa principale

Nikolay Boykov Kolev, Stefan Georgiev Kostadinov, Nasko Dimitrov Kurdov, Plamen Georgiev Drenski, Georgi Atanasov Zlatanov, Dimitar Atanasov Dimitrov

Dispositivo

Alla luce dell’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, accolta dalla Corte al punto 2 del dispositivo della sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C 612/15, EU:C:2018:392), l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una norma di diritto processuale nazionale che obbliga il giudice del rinvio nella causa che ha dato origine a tale sentenza a conformarsi a un’ingiunzione rivoltagli da un giudice di grado superiore, di restituire gli atti al pubblico ministero, a seguito della chiusura della fase giudiziaria del procedimento penale, affinché siano sanate le irregolarità procedurali commesse durante la fase delle indagini preliminari di tale procedimento, a condizione che tali disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte al punto 2 del dispositivo di detta sentenza, siano rispettate nell’ambito della fase delle indagini preliminari del procedimento penale o in quello della fase giudiziale di esso che ne seguirà.


(1)  GU C 25 del 21.1.2019.


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