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Document 62018CA0634

    Causa C-634/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku — Polonia) — Procedimento penale a carico di JI (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2004/757/GAI – Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) – Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) – Nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti» – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento – Articoli 20 e 21 – Principio di legalità dei reati e delle pene – Articolo 49)

    GU C 271 del 17.8.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.8.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/5


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Słupsku — Polonia) — Procedimento penale a carico di JI

    (Causa C-634/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2004/757/GAI - Norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti - Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) - Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «grandi quantitativi di stupefacenti» - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Parità di trattamento - Articoli 20 e 21 - Principio di legalità dei reati e delle pene - Articolo 49)

    (2020/C 271/06)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Rejonowy w Słupsku

    Imputato nella causa principale

    JI

    Con l’intervento di: Prokuratura Rejonowa w Słupsku

    Dispositivo

    L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di quest’ultima, nonché gli articoli 20, 21 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro qualifichi come reato la detenzione di un rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope, sia a fini di consumo personale sia a fini di traffico di stupefacenti, rimettendo, volta per volta, l’interpretazione della nozione di «rilevante quantitativo di prodotti stupefacenti o di sostanze psicotrope» alla valutazione dei giudici nazionali, purché detta interpretazione sia ragionevolmente prevedibile.


    (1)  GU C 65 del 18.2.2019.


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