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Document 62018CA0527

    Causa C-527/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Veicoli a motore – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 6, paragrafo 1, prima frase – Informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo – Obblighi del costruttore nei confronti degli operatori indipendenti – Acceso illimitato e normalizzato a tali informazioni – Modalità – Divieto di discriminazione]

    GU C 399 del 25.11.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 399/15


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 settembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation

    (Causa C-527/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Veicoli a motore - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 6, paragrafo 1, prima frase - Informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo - Obblighi del costruttore nei confronti degli operatori indipendenti - Acceso illimitato e normalizzato a tali informazioni - Modalità - Divieto di discriminazione)

    (2019/C 399/17)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

    Convenuta: KIA Motors Corporation

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, deve essere interpretato nel senso che non impone ai costruttori di automobili di fornire agli operatori indipendenti l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in una forma modificabile elettronicamente.

    2)

    L’articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 715/2007 deve essere interpretato nel senso che il fatto, per un costruttore di automobili, di utilizzare a vantaggio dei concessionari e dei meccanici autorizzati un canale di informazioni supplementare per la vendita di pezzi di ricambio originali da parte di concessionari e meccanici autorizzati, facendo ricorso ad un prestatore di servizi d’informazione, non costituisce un accesso discriminatorio degli operatori indipendenti rispetto a quello di cui beneficiano i concessionari e i meccanici autorizzati, ai sensi di tale disposizione, dal momento che gli operatori indipendenti dispongono peraltro di un accesso non discriminatorio alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli quanto al contenuto fornito e all’accesso consentito ai concessionari e ai meccanici autorizzati.


    (1)  GU C 445 del 10.12.2018.


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