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Document 62018CA0414
Case C-414/18: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 December 2019 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italy) — Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo v Banca d’Italia (Reference for a preliminary ruling — Directive 2014/59/EU — Banking Union — Recovery and resolution of credit institutions and investment firms — Annual contributions — Calculation — Regulation (EU) No 806/2014 — Implementing Regulation (EU) 2015/81 — Uniform procedure for the resolution of credit institutions and investment firms — Administrative procedure involving national authorities and an EU body — Exclusive decision-making power of the Single Resolution Board — Procedure before the national courts — Failure to bring an action for annulment before the EU Courts in due time — Delegated Regulation (EU) 2015/63 — Exclusion of certain liabilities from the calculation of contributions — Interconnectedness of a number of banks)
Causa C-414/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d’Italia [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche]
Causa C-414/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d’Italia [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche]
GU C 36 del 3.2.2020, pp. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
3.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 36/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d’Italia
(Causa C-414/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/59/UE - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Contributi annuali - Calcolo - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 - Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione - Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) - Procedimento dinanzi ai giudici nazionali - Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi - Interconnessioni tra più banche)
(2020/C 36/09)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo
Convenuta: Banca d’Italia
Dispositivo
L’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato articolo 103, paragrafo 2.