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Document 62018CA0414

Causa C-414/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d’Italia [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/59/UE – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Contributi annuali – Calcolo – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione – Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Procedimento dinanzi ai giudici nazionali – Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione – Regolamento delegato (UE) 2015/63 – Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi – Interconnessioni tra più banche]

GU C 36 del 3.2.2020, pp. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 36/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 3 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Italia) – Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo/Banca d’Italia

(Causa C-414/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/59/UE - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Contributi annuali - Calcolo - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 - Procedura uniforme per la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Procedimento amministrativo che vede il coinvolgimento di autorità nazionali e di un organismo dell’Unione - Potere decisionale esclusivo del Comitato di risoluzione unico (SRB) - Procedimento dinanzi ai giudici nazionali - Mancata tempestiva presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione - Regolamento delegato (UE) 2015/63 - Esclusione di alcune passività dal calcolo dei contributi - Interconnessioni tra più banche)

(2020/C 36/09)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo

Convenuta: Banca d’Italia

Dispositivo

L’articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed f), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, devono essere interpretati nel senso che le passività risultanti da operazioni concluse tra una banca di secondo livello e i membri di una compagine, che detta banca forma insieme a banche cooperative cui fornisce servizi di vario tipo senza avere il controllo delle stesse, e non comprendenti prestiti concessi su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un’amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro, non sono escluse dal calcolo dei contributi ad un fondo nazionale di risoluzione contemplati dal citato articolo 103, paragrafo 2.


(1)  GU C 311 del 3.9.2018.


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