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Document 62018CA0395
Case C-395/18: Judgment of the Court (Second Chamber) of 30 January 2020 (request for a preliminary ruling from the Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italy) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA v Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Reference for a preliminary ruling — Public procurement of supplies, works or services — Directive 2014/24/EU — Article 18(2) — Article 57(4) — Optional grounds for exclusion — Ground for exclusion of a subcontractor mentioned in the economic operator’s tender — Subcontractor’s failure to comply with environmental, social and labour law obligations — National legislation providing for automatic exclusion of the economic operator for such a failure)
Causa C-395/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)
Causa C-395/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Rinvio pregiudiziale – Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 18, paragrafo 2 – Articolo 57, paragrafo 4 – Motivi di esclusione facoltativi – Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico – Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro – Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)
GU C 137 del 27.4.2020, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 137/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA / Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Causa C-395/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori o di servizi - Direttiva 2014/24/UE - Articolo 18, paragrafo 2 - Articolo 57, paragrafo 4 - Motivi di esclusione facoltativi - Motivo di esclusione riguardante un subappaltatore menzionato nell’offerta dell’operatore economico - Violazione, da parte del subappaltatore, degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro - Normativa nazionale che prevede un’esclusione automatica dell’operatore economico per una violazione siffatta)
(2020/C 137/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Tim SpA — Direzione e coordinamento Vivendi SA
Convenuti: Consip SpA, Ministero dell’Economia e delle Finanze
Nei confronti di: E-VIA SpA
Dispositivo
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta ad una normativa nazionale, in virtù della quale l’amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà, o addirittura l’obbligo, di escludere l’operatore economico che ha presentato l’offerta dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto qualora nei confronti di uno dei subappaltatori menzionati nell’offerta di detto operatore venga constatato il motivo di esclusione previsto dalla disposizione sopra citata. Per contro, tale disposizione, letta in combinato disposto con l’articolo 57, paragrafo 6, della medesima direttiva, nonché il principio di proporzionalità, ostano ad una normativa nazionale che stabilisca il carattere automatico di tale esclusione.