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Document 62018CA0394

Causa C-394/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a. (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 82/891/CEE – Articoli 12 e 19 – Scissioni delle società a responsabilità limitata – Tutela degli interessi dei creditori della società scissa – Nullità della scissione – Azione pauliana)

GU C 137 del 27.4.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/10


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli — Italia) — I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

(Causa C-394/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 82/891/CEE - Articoli 12 e 19 - Scissioni delle società a responsabilità limitata - Tutela degli interessi dei creditori della società scissa - Nullità della scissione - Azione pauliana)

(2020/C 137/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti

Appellante: I.G.I. Srl

Appellati: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

con l’intervento di: Costruzioni Ing. G. Iandolo Srl

Dispositivo

1)

L’articolo 12 della sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, dopo la realizzazione di una scissione, i creditori della società scissa, i cui diritti siano anteriori a tale scissione e che non abbiano fatto uso degli strumenti di tutela dei creditori previsti dalla normativa nazionale in applicazione di detto articolo 12, possano intentare un’azione pauliana al fine di far dichiarare la scissione inefficace nei loro confronti e di proporre azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla società di nuova costituzione.

2)

L’articolo 19 della direttiva 82/891, come modificata dalla direttiva 2007/63, in combinato disposto con gli articoli 21 e 22 della stessa direttiva 82/891, il quale prevede il regime delle nullità della scissione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’introduzione, dopo la realizzazione di una scissione, da parte di creditori della società scissa, di un’azione pauliana che non intacchi la validità della scissione, ma soltanto consenta di rendere quest’ultima inopponibile a tali creditori.


(1)  GU C 301 del 27.8.2018.


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