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Document 62018CA0203

Cause riunite C-203/18 e C-374/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Germania) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18) [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale – Deroghe – Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna – Direttiva 97/67/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – «Servizio universale» – Nozione]

GU C 27 del 27.1.2020, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.1.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 27/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 novembre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln - Germania) – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen (C-230/18) e UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V./Deutsche Post AG (C-374/18)

(Cause riunite C-203/18 e C-374/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Trasporti su strada - Disposizioni sociali - Veicoli utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale - Deroghe - Veicoli parzialmente utilizzati per una siffatta consegna - Direttiva 97/67/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - «Servizio universale» - Nozione)

(2020/C 27/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: Deutsche Post AG, Klaus Leymann (C-230/18), UPS Deutschland Inc. & Co. OHG, DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, Bundesverband Paket & Expresslogistik e.V. (C-374/18)

Convenuti: Land Nordrhein-Westfalen (C-203/18), Deutsche Post AG (C-374/18)

Dispositivo

1)

Una disposizione del diritto nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che riprende letteralmente le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, nei limiti in cui si applica a veicoli aventi una massa massima ammissibile superiore a 2,8 tonnellate, ma non superiore a 3,5 tonnellate e che, pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretata esclusivamente sul fondamento del diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte, qualora tali disposizioni siano state rese applicabili a siffatti veicoli dal diritto nazionale in modo diretto e incondizionato.

2)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che la deroga ivi prevista riguarda soltanto i veicoli o le combinazioni di veicoli utilizzati esclusivamente, durante un’operazione di trasporto determinata, ai fini della consegna di spedizioni nell’ambito del servizio postale universale.

3)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che il fatto che prestazioni supplementari – come il ritiro con o senza fascia oraria, il controllo visivo dell’età, il contrassegno, la spedizione a carico del destinatario fino a 31,5 chilogrammi, il servizio di inoltro a un nuovo indirizzo, le istruzioni in caso di mancata consegna, nonché la scelta del giorno e dell’orario – siano fornite in correlazione con una spedizione osta a considerare la stessa come una spedizione effettuata nell’ambito del «servizio universale» ai sensi di tale disposizione e, pertanto, come una spedizione consegnata «nell’ambito del servizio universale» ai fini dell’applicazione della deroga prevista all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 561/2006, come modificato dal regolamento n. 165/2014.


(1)  GU C 231 del 2.7.2018.

GU C 328 del 17.9.2018.


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