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Document 62018CA0078

Causa C-78/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020 — Commissione europea / Ungheria (Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Articolo 63 TFUE – Libertà di circolazione dei capitali – Esistenza di una restrizione – Onere della prova – Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà di associazione – Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto alla protezione dei dati personali – Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno – Giustificazione – Ragione imperativa di interesse generale – Trasparenza del finanziamento associativo – Articolo 65 TFUE – Ordine pubblico – Pubblica sicurezza – Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)

GU C 271 del 17.8.2020, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 271/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-78/18) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Articolo 63 TFUE - Libertà di circolazione dei capitali - Esistenza di una restrizione - Onere della prova - Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali - Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto alla libertà di associazione - Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi - Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita privata - Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali - Diritto alla protezione dei dati personali - Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno - Giustificazione - Ragione imperativa di interesse generale - Trasparenza del finanziamento associativo - Articolo 65 TFUE - Ordine pubblico - Pubblica sicurezza - Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata - Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)

(2020/C 271/02)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, L. Havas, L. Malferrari e K. Talabér-Ritz, successivamente V. Di Bucci, L. Havas e L. Malferrari, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz e H. Shev, agenti)

Dispositivo

1)

L’Ungheria — avendo adottato le disposizioni dell’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (legge n. LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall’estero) che impongono obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità a talune categorie di organizzazioni della società civile che beneficiano direttamente o indirettamente di un sostegno estero di importo superiore a una certa soglia, e che prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano gli obblighi in questione — ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate in relazione alle donazioni estere a favore delle organizzazioni della società civile, in violazione degli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE nonché degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

L’Ungheria è condannata alle spese.

3)

Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 211 del 18. 6. 2018.


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