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Document 62018CA0078
Case C-78/18: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 June 2020 — European Commission v Hungary (Failure of a Member State to fulfil obligations — Admissibility — Article 63 TFEU — Free movement of capital — Existence of a restriction — Burden of proof — Indirect discrimination linked to the origin of the capital — Article 12 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Right to freedom of association — National rules imposing on associations receiving financial support sent from other Member States or from third countries legally binding obligations of registration, declaration and publication which can be enforced — Article 7 of the Charter of Fundamental Rights — Right to respect for private life — Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights — Right to the protection of personal data — National rules imposing the disclosure of information on persons providing financial support to associations and of the amount of that support — Justification — Overriding reason in the public interest — Transparency of the financing of associations — Article 65 TFEU — Public policy — Public security — Fight against money laundering, financing of terrorism and organised crime — Article 52(1) of the Charter of Fundamental Rights)
Causa C-78/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020 — Commissione europea / Ungheria (Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Articolo 63 TFUE – Libertà di circolazione dei capitali – Esistenza di una restrizione – Onere della prova – Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà di associazione – Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto alla protezione dei dati personali – Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno – Giustificazione – Ragione imperativa di interesse generale – Trasparenza del finanziamento associativo – Articolo 65 TFUE – Ordine pubblico – Pubblica sicurezza – Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)
Causa C-78/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020 — Commissione europea / Ungheria (Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Articolo 63 TFUE – Libertà di circolazione dei capitali – Esistenza di una restrizione – Onere della prova – Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà di associazione – Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto alla protezione dei dati personali – Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno – Giustificazione – Ragione imperativa di interesse generale – Trasparenza del finanziamento associativo – Articolo 65 TFUE – Ordine pubblico – Pubblica sicurezza – Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)
GU C 271 del 17.8.2020, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 271/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020 — Commissione europea / Ungheria
(Causa C-78/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ricevibilità - Articolo 63 TFUE - Libertà di circolazione dei capitali - Esistenza di una restrizione - Onere della prova - Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali - Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto alla libertà di associazione - Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi - Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali - Diritto al rispetto della vita privata - Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali - Diritto alla protezione dei dati personali - Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno - Giustificazione - Ragione imperativa di interesse generale - Trasparenza del finanziamento associativo - Articolo 65 TFUE - Ordine pubblico - Pubblica sicurezza - Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata - Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali)
(2020/C 271/02)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, L. Havas, L. Malferrari e K. Talabér-Ritz, successivamente V. Di Bucci, L. Havas e L. Malferrari, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, C. Meyer-Seitz e H. Shev, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’Ungheria — avendo adottato le disposizioni dell’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (legge n. LXXVI del 2017, sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall’estero) che impongono obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità a talune categorie di organizzazioni della società civile che beneficiano direttamente o indirettamente di un sostegno estero di importo superiore a una certa soglia, e che prevedono la possibilità di applicare sanzioni alle organizzazioni che non rispettano gli obblighi in questione — ha introdotto restrizioni discriminatorie e ingiustificate in relazione alle donazioni estere a favore delle organizzazioni della società civile, in violazione degli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 63 TFUE nonché degli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
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3) |
Il Regno di Svezia sopporta le proprie spese. |