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Document 62017TN0677

    Causa T-677/17: Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — ClientEarth/Commissione

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/38


    Ricorso proposto il 2 ottobre 2017 — ClientEarth/Commissione

    (Causa T-677/17)

    (2017/C 392/48)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Jones, barrister)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

    annullare il secondo comma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2017 L 175, pag. 708);

    condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente; e

    adottare ogni altra misura ritenuta necessaria.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sull’illegittimità del requisito di riservatezza imposto dalla disposizione controversa, in quanto esso inevitabilmente impedirà alle autorità pubbliche negli Stati membri dell’Unione europea di rivelare informazioni sulle emissioni nell’ambiente a seguito di una richiesta di un cittadino, in violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva sull’accesso all’informazione ambientale (1).

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del requisito di stretta riservatezza imposto dalla disposizione controversa, in quanto esso impedirà alle istituzioni e agli organi dell’Unione di rivelare informazioni sulle emissioni nell’ambiente a seguito di una richiesta di un cittadino, in violazione degli articolo 6 del regolamento Aarhus (2) e dell’articolo 2 del regolamento relativo all’accesso del pubblico (3).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, introducendo una previsione di stretta riservatezza, ha introdotto un elemento essenziale che va oltre lo scopo di misure integrative ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2007, così modificando l’effetto della direttiva sull’accesso all’informazione ambientale, il regolamento Aarhus e il regolamento relativo all’accesso del pubblico e privando tali misure del loro effetto utile.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il requisito di stretta riservatezza imposto dalla disposizione controversa viola il principio generale di proporzionalità a livello di diritto dell’Unione.


    (1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU 2003, L 41, pag. 26).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


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