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Document 62017TJ0275

    Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 luglio 2018.
    Michela Curto contro Parlamento europeo.
    Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Errore di valutazione – Portata dell’obbligo di assistenza – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diniego di comunicazione di relazioni redatte dal comitato consultivo.
    Causa T-275/17.

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:479

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    13 luglio 2018 ( *1 )

    «Funzione pubblica – Assistenti parlamentari accreditati – Articolo 24 dello Statuto – Domanda di assistenza – Articolo 12 bis dello Statuto – Molestie psicologiche – Comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli assistenti parlamentari accreditati contro deputati del Parlamento europeo – Decisione di rigetto della domanda di assistenza – Errore di valutazione – Portata dell’obbligo di assistenza – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Diniego di comunicazione di relazioni redatte dal comitato consultivo»

    Nella causa T‑275/17,

    Michela Curto, ex assistente parlamentare accreditato del Parlamento europeo, residente in Genova (Italia), rappresentata da L. Levi e C. Bernard-Glanz, avocats,

    ricorrente,

    contro

    Parlamento europeo, rappresentato da O. Caisou-Rousseau, E. Taneva e M. Rantala, in qualità di agenti,

    convenuto,

    avente ad oggetto un domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 giugno 2016 con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente il 14 aprile 2014, nonché, dall’altro, al risarcimento del preteso danno subito dalla ricorrente a seguito della violazione da parte della detta autorità dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in particolare a causa dell’eccessiva durata del procedimento,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

    composto da I. Pelikánová, presidente, P. Nihoul e J. Svenningsen (relatore), giudici,

    cancelliere: P. Cullen, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti

    1

    La ricorrente, sig.ra Michela Curto, è stata assunta dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») del Parlamento europeo in qualità di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: «APA») assegnato presso la sig.ra M., membro di tale istituzione, per il periodo compreso tra il 16 luglio 2013 e la scadenza della legislatura del Parlamento, ossia sino al mese di maggio 2014.

    2

    Il 7 novembre 2013, la sig.ra M. ha chiesto all’AACC di procedere alla risoluzione del contratto della ricorrente facendo valere il fatto che quest’ultima avrebbe deciso, senza chiederne l’autorizzazione, di non venire al lavoro per un’intera settimana e, pertanto, non avrebbe rispettato le clausole del suo contratto di assunzione. Tale membro del Parlamento asseriva, nella sua richiesta, che quando ella aveva fatto osservare la circostanza alla ricorrente, quest’ultima l’aveva insultata ed era poi scomparsa.

    3

    Dal 7 al 24 novembre 2013, la ricorrente è stata in congedo di malattia.

    4

    L’11 novembre 2013, la ricorrente ha ricevuto, dal capo dell’unità «Assunzioni e trasferimento del personale» della direzione dello sviluppo delle risorse umane della direzione generale (DG) «Personale» del Parlamento, una lettera con cui le veniva comunicato che la sig.ra M. aveva chiesto all’AACC di risolvere il suo contratto di assunzione in qualità di APA per violazione del rapporto di fiducia. La risoluzione del contratto della ricorrente era accompagnata da una dispensa dal lavoro durante il periodo di preavviso.

    5

    Il 25 novembre 2013, il servizio incaricato dei congedi della direzione «Gestione dei servizi di assistenza e sociali» della DG «Personale» ha ricevuto da parte della ricorrente un certificato medico volto ad estendere il congedo di malattia di quest’ultima dal 25 novembre al 15 dicembre 2013 nonché una domanda della stessa diretta a poter trascorrere il suo congedo di malattia in Italia per il periodo dal 28 novembre al 15 dicembre 2013. A tale riguardo, uno dei medici di fiducia dell’istituzione avrebbe tentato, invano, di contattare la ricorrente per telefono e con messaggio di posta elettronica agli indirizzi di messaggeria privato e di lavoro di quest’ultima perché ella ricontattasse il servizio incaricato dei congedi.

    6

    Il 27 novembre 2013, la ricorrente ha reso noto al servizio incaricato dei congedi di essere già in Italia.

    7

    Con decisione del 5 dicembre 2013, l’AACC ha deciso di risolvere il contratto della ricorrente con effetto al 24 dicembre 2013, tenendo conto del fatto che quest’ultima era stata in congedo di malattia dal 15 al 24 novembre 2013 (in prosieguo: la «decisione confermativa di licenziamento»).

    8

    Con decisione del 9 dicembre 2013, il direttore della direzione «Gestione dei servizi di assistenza e sociali» della DG «Personale», in qualità di AACC, ha considerato che la ricorrente avesse violato l’articolo 60, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), applicabile agli APA in forza dell’articolo 131, paragrafo 5, del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, ai sensi del quale «[i]l funzionario che desidera trascorrere il congedo di malattia in un luogo diverso da quello dove presta servizio, deve ottenere la preventiva autorizzazione dell’autorità che ha il potere di nomina». Infatti, la ricorrente non avrebbe presentato alcuna domanda di autorizzazione preventiva al riguardo e avrebbe lasciato il luogo della sua sede di servizio senza una siffatta autorizzazione preventiva. Per questi motivi, detto direttore ha deciso che il certificato medico prodotto, il 25 novembre 2013, dalla ricorrente doveva essere respinto in quanto irricevibile e che, di conseguenza, in applicazione dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto, il periodo di assenza della ricorrente dal 25 novembre sino alla data della fine del suo contratto doveva essere considerato irregolare, essere quindi detratto dal suo congedo annuale nonché, se del caso, farle perdere il diritto ad una retribuzione per lo stesso periodo.

    9

    Il 16 dicembre 2013, il servizio incaricato dei congedi della direzione «Gestione dei servizi di assistenza e sociali» ha ricevuto dalla ricorrente un nuovo certificato medico redatto il 14 dicembre 2013 e diretto ad accertare la necessità da parte sua di essere posta in congedo di malattia per il periodo dal 14 al 24 dicembre 2013. Con decisione del 13 gennaio 2014, il direttore di tale direzione, in qualità di AACC, ha deciso di respingere tale certificato medico in quanto irricevibile per gli stessi motivi esposti nella sua precedente decisione del 9 dicembre 2013.

    10

    Il 14 dicembre 2013, il medico della ricorrente ha redatto un certificato medico che la poneva in congedo di malattia sino al 13 gennaio 2014.

    11

    Il 3 febbraio 2014, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo avverso le decisioni del 9 dicembre 2013 e del 13 gennaio 2014.

    12

    Il 10 febbraio 2014, il medico della ricorrente ha redatto un certificato medico che la poneva in congedo di malattia sino al 12 marzo 2014.

    13

    Il 5 marzo 2014, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato, contro la decisione confermativa del licenziamento, un reclamo registrato il 6 marzo 2014.

    14

    Il 14 aprile 2014, tramite i suoi avvocati, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, e dell’articolo 24 dello Statuto, ha presentato all’AACC una domanda di assistenza (in prosieguo: la «domanda di assistenza») in quanto, durante il suo periodo di impiego in qualità di APA, ella avrebbe subito, da parte della sig.ra M., «molestie psicologiche» ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, applicabile per analogia agli APA in forza dell’articolo 127 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Altri due colleghi della ricorrente hanno nello stesso tempo presentato, tramite gli stessi avvocati, analoghe domande di assistenza che sono state trattate congiuntamente dall’AACC.

    15

    Nella domanda di assistenza, la ricorrente chiedeva all’AACC di avviare un’indagine amministrativa per accertare i fatti, di riassegnarla al fine di evitare che ella fosse nuovamente posta a contatto con la sig.ra M. nel caso in cui la decisione confermativa di licenziamento fosse revocata o annullata, nonché di adottare ogni altro opportuno provvedimento, come sanzioni nei confronti della sig.ra M., una lettera dell’AACC che riconoscesse che ella aveva subito molestie psicologiche, un’assistenza finanziaria per poter provvedere alla propria difesa, il rimborso delle spese mediche da lei sostenute e azioni concrete per impedire che una situazione del genere si ripetesse in futuro.

    16

    A sostegno della domanda di assistenza, la ricorrente forniva le testimonianze scritte di tre APA, che erano stati in precedenza in servizio presso la sig.ra M. e tra i quali figuravano i due APA che avevano presentato, in concomitanza, domande di assistenza. Questi ultimi tendevano a confermare che la sig.ra M. aveva tenuto, nei confronti della ricorrente, una condotta inappropriata consistente in mancanza di considerazione, umiliazioni, minacce, disprezzo, insulti e urla. La ricorrente descriveva anche un certo numero di avvenimenti accaduti durante il suo periodo di servizio in qualità di APA. Inoltre, ella precisava che a seguito del trattamento da lei subito da parte della sig.ra M., il 6 novembre 2013, aveva avuto una crisi di panico e si era recata al servizio medico del Parlamento, ove un medico di fiducia dell’istituzione le avrebbe consigliato di prendere riposo. Ella precisava che, il giorno seguente, il suo medico personale l’avrebbe posta in congedo di malattia a causa di uno «scompenso ansioso a seguito di problemi di molestie sul lavoro» che giustificava «un’invalidità sino al 15 dicembre 2013».

    17

    Il 22 maggio 2014, il direttore generale della DG «Personale» (in prosieguo: il «direttore generale del personale»), secondo quanto dichiarato dall’AACC, ha «trasmesso il fascicolo» della ricorrente al comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro competente a trattare le denunce degli APA contro membri del Parlamento (in prosieguo: il comitato consultivo speciale “APA”»), allora di recente istituito con la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento, del 14 aprile 2014, recante adozione di una normativa interna diretta a costituire un comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro, competente a trattare le denunce degli APA contro deputati del Parlamento (in prosieguo: le «norme interne “APA” in materia di molestie»). Tale comitato è composto da cinque membri nominati dal presidente del Parlamento. Il presidente e due membri di tale comitato sono questori, mentre un membro è nominato dal comitato degli assistenti parlamentari accreditati e l’amministrazione è rappresentata dal presidente del comitato consultivo sulle molestie e relativa prevenzione sul luogo di lavoro, quale istituito con una decisione del Parlamento del 21 febbraio 2006.

    18

    Con decisione del 17 giugno 2014, il segretario generale del Parlamento (in prosieguo: il «segretario generale»), nella sua qualità di AACC, ha respinto il reclamo del 3 febbraio 2014 in quanto infondato.

    19

    Il 24 giugno 2014, la ricorrente, la sig.ra M. nonché gli altri due ex APA che avevano lamentato di essere stati vittime di molestie psicologiche da parte della sig.ra M. sono stati sentiti dal comitato consultivo speciale «APA».

    20

    Il 15 luglio 2014, il collegio dei questori del Parlamento ha deliberato, a porte chiuse, sulla relazione riservata adottata, il 24 giugno 2014, dal comitato consultivo speciale «APA» ai sensi dell’articolo 10 delle norme interne «APA» in materia di molestie (in prosieguo: la «relazione del 24 giugno 2014»), il quale prevedeva che «il comitato trasmette[sse] una relazione riservata ai questori nella quale figura[va]no»«una descrizione delle accuse», «il dettaglio del procedimento», «le conclusioni di tale comitato» e «proposte riguardanti il seguito da dare, eventualmente chiedendo loro di incaricarlo di procedere ad un’indagine esaustiva». In tale contesto, il collegio dei questori ha proceduto ad uno scambio di vedute sul progetto di conclusioni proposto da tale comitato e ha deciso, all’unanimità, che non vi era motivo di disporre l’adozione di ulteriori provvedimenti riguardo al caso in questione.

    21

    Con decisione del 16 luglio 2014, il segretario generale, nella sua qualità di AACC, ha respinto il reclamo del 6 marzo 2014 in quanto – per quel che riguardava la decisione confermativa di licenziamento – tardivo e, pertanto, irricevibile, dato che la ricorrente aveva riconosciuto, nella domanda di assistenza, di aver ricevuto tale decisione l’11 novembre 2013. Per contro, per quel che riguardava la data di efficacia del licenziamento, il segretario generale ha accolto parzialmente il reclamo decidendo che essa doveva valere dal 27 dicembre 2013 e non dal 24 dicembre 2013.

    22

    Il 4 novembre 2014, il comitato consultivo speciale «APA» ha informato la ricorrente del senso delle conclusioni del collegio dei questori.

    23

    Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 27 ottobre 2014 e iscritto a ruolo con il numero F‑125/14, la ricorrente ha in particolare chiesto l’annullamento della decisione confermativa di licenziamento.

    24

    Con decisione del 12 novembre 2014, il direttore generale del personale, nella sua qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza in quanto infondata (in prosieguo: la «prima decisione di diniego di assistenza»).

    25

    Investito di un reclamo presentato dalla ricorrente, il 12 febbraio 2015, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il 2 giugno 2015 il segretario generale ha deciso di revocare la prima decisione di diniego di assistenza e di sottoporre nuovamente il caso della ricorrente al comitato consultivo speciale «APA», informando nel contempo quest’ultima che una nuova decisione sarebbe stata adottata per quanto riguardava la domanda di assistenza.

    26

    Con ordinanza del 25 novembre 2015, Curto/Parlamento (F‑125/14, EU:F:2015:142), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione confermativa di licenziamento.

    27

    Il 22 dicembre 2015, in forza dell’articolo 10 delle norme interne «APA» in materia di molestie, quali modificate dalla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 6 luglio 2015, ai sensi del quale il comitato consultivo speciale «APA» deve trasmettere la sua relazione riservata al presidente del Parlamento e non più ai questori, il presidente del Parlamento, dopo aver preso conoscenza delle nuove conclusioni del comitato consultivo speciale «APA», ha precisato alla ricorrente che i comportamenti da lei descritti nella domanda di assistenza non dimostravano, a suo parere, una condotta inappropriata da parte di un membro del Parlamento nei confronti di un APA e che esso trasmetteva tale pratica all’AACC affinché essa adottasse una decisione sulla domanda di assistenza (in prosieguo: la «decisione motivata del presidente»).

    28

    Infatti, secondo il presidente del Parlamento, che è investito, dall’articolo 12 delle norme interne «APA» in materia di molestie, come modificate dalla decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento del 6 luglio 2015, del potere di adottare, «[a]lla luce del parere reso dal comitato [consultivo speciale “APA”]», «una decisione motivata da cui risulti se la prova delle molestie è stata apportata» e, se del caso, del potere di «infligge[re] una sanzione nei confronti del deputato interessato, conformemente agli articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento [della 8a legislatura (2009/2014)]», l’uso di un linguaggio duro (harsh) e il fatto di alzare la voce non sarebbero rari nelle situazioni di stress connesse all’attività dei membri del Parlamento. A causa della prossimità e intensità del relativo rapporto lavorativo, non sarebbe neppure raro che tali membri contattino per telefono i loro APA durante i fine settimana e le vacanze. Pertanto, relativamente alle conversazioni telefoniche di cui taluni amici della ricorrente sarebbero stati testimoni auricolari e nel corso delle quali la sig.ra M. avrebbe usato parole volgari, o addirittura offensive, nei confronti della ricorrente, il presidente del Parlamento ha ritenuto che, pur costituendo casi singolari, tali episodi potessero essere giustificati per questioni di urgenza di lavoro e per il fatto che la sig.ra M. non era soddisfatta delle prestazioni lavorative della ricorrente.

    29

    Inoltre, il presidente del Parlamento riteneva che i fatti descritti nella domanda di assistenza dovessero essere valutati nel contesto del rapporto stretto e familiare della ricorrente con la sig.ra M. che ella conosceva da parecchi anni come madre di una delle sue amiche. Pertanto, il linguaggio colorito talora utilizzato dalla sig.ra M. nel comunicare con la ricorrente poteva rispecchiare, a suo parere, la prossimità del loro rapporto. Inoltre, egli menzionava l’esistenza, nell’ottobre 2013, di tensioni tra la sig.ra M., la ricorrente e altri due APA, i quali desideravano, apparentemente, che i loro contratti di assunzione fossero risolti. In tale contesto, sarebbero state registrate conversazioni all’insaputa della sig.ra M., circostanza che, secondo il presidente del Parlamento, avrebbe potuto rendere incandescente qualunque ambiente di lavoro in qualunque luogo di lavoro.

    30

    Il presidente del Parlamento ha quindi concluso, nella sua decisione motivata, che il comportamento della sig.ra M., controverso nel caso di specie, non poteva essere considerato eccessivo nel particolare contesto lavorativo proprio del rapporto di lavoro tra un membro del Parlamento e un APA e che, pertanto, un osservatore esterno, dotato di normale sensibilità e a conoscenza di tale specifico contesto lavorativo, non avrebbe concluso che un comportamento del genere potesse ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

    31

    Infine, nella sua decisione motivata, il presidente del Parlamento osservava che la ricorrente non aveva menzionato alcuna pretesa molestia psicologica nel reclamo da lei presentato il 5 marzo 2014 contro la decisione confermativa di licenziamento, ossia prima della presentazione, il 14 aprile successivo, della domanda di assistenza.

    32

    Dopo un primo invio ad un indirizzo presso il quale la ricorrente non abitava più, il direttore generale del personale, con lettera del 25 febbraio 2016, indirizzata ai suoi difensori, ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare, entro il 1o aprile 2016, le sue osservazioni sulla decisione motivata del presidente prima dell’adozione da parte sua, in qualità di AACC, della decisione finale sulla domanda di assistenza.

    33

    Nelle sue osservazioni depositate il 30 marzo 2016, la ricorrente ha contestato l’analisi preliminare esposta nella decisione motivata del presidente.

    34

    Con decisione del 30 giugno 2016, il direttore generale del personale, nella sua qualità di AACC, ha respinto la domanda di assistenza, facendo sostanzialmente propria l’analisi del presidente del Parlamento contenuta nella decisione motivata di quest’ultimo (in prosieguo: la «seconda decisione di diniego di assistenza»).

    35

    Il 27 settembre 2016, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ha presentato un reclamo contro la seconda decisione di diniego di assistenza.

    36

    Con decisione del 31 gennaio 2017, il segretario generale, in qualità di AACC, ha respinto il reclamo del 27 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»), sottolineando che gli eventi controversi si erano svolti in un contesto di forte tensione tra la sig.ra M. e la ricorrente. Pertanto, secondo il segretario generale, benché l’utilizzazione di un linguaggio duro fosse in sé e per sé deplorevole, sarebbe, nel contempo, talora difficile astenersi dall’utilizzare un linguaggio del genere in un ambiente politico stressante. D’altro canto, le chiamate telefoniche ricevute dalla ricorrente in occasione di un matrimonio e di un fine settimana, quali menzionate nella domanda di assistenza, sarebbero state giustificate dall’urgenza lavorativa, venendo sottolineato, da parte del segretario generale, che gli APA erano talora chiamati a lavorare al di fuori degli orari di lavoro e durante i fine settimana. Inoltre, il segretario generale ha ritenuto che la circostanza che la sig.ra M., all’epoca membro del Parlamento, non fosse soddisfatta delle prestazioni lavorative della ricorrente non avrebbe fatto altro che esacerbare una situazione già tesa, in particolare in occasione di periodi di sovraccarico di lavoro.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    37

    Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2017, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    38

    Con lettera del 25 maggio 2017, la ricorrente ha precisato al Tribunale di non desiderare che la causa fosse sottoposta ad anonimato per quanto la riguardava. Ella chiedeva quindi al Tribunale di togliere l’anonimato che inizialmente esso aveva deciso di applicarle d’ufficio, richiesta da esso accolta.

    39

    Con decisione del 12 luglio 2017, il Tribunale (Prima Sezione) ha incaricato il giudice relatore di esplorare la possibilità di dirimere la controversia mediante un componimento amichevole, conformemente all’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 125 bis, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. A seguito del rifiuto della ricorrente di esplorare tale possibilità, il Tribunale ha constatato il fallimento di tale procedura.

    40

    Con lettera della cancelleria del Tribunale del 20 luglio 2017, il Parlamento è stato in particolare invitato, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre la relazione del 24 giugno 2014 che era stata sottoposta al collegio dei questori e a rispondere a taluni quesiti, segnatamente in ordine alla questione se l’AACC fosse vincolata dall’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto, qualora, alla data di presentazione di una domanda di assistenza, l’agente interessato avesse lasciato l’istituzione da parecchi mesi e, pertanto, non fosse più legato all’istituzione da un rapporto di impiego. La ricorrente, dal canto suo, è stata invitata a specificare la natura dei rapporti personali da lei intrattenuti da diversi anni con la sig.ra M. prima della sua assunzione.

    41

    Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti. Tuttavia, nella sua risposta del 10 agosto 2017, il Parlamento ha chiesto che la relazione del 24 giungo 2014, che esso rifiutava di comunicare, fosse considerata riservata ai sensi dell’articolo 103 del regolamento di procedura e che, pertanto, la ricorrente non potesse avere accesso alla stessa.

    42

    Con lettera della cancelleria del 25 agosto 2017, il Parlamento è stato in particolare invitato, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a precisare al Tribunale se le nuove conclusioni del comitato consultivo speciale «APA», trasmesse al presidente del Parlamento e sulle quali quest’ultimo si era basato nella sua decisione motivata, fossero state adottate sotto forma di una relazione, come quella del 24 giugno 2014 che era stata sottoposta al collegio dei questori, e, se del caso, a produrre tale relazione.

    43

    Con lettera dell’8 settembre 2017, il Parlamento ha segnatamente confermato che il comitato consultivo speciale «APA» aveva effettivamente adottato una seconda relazione, il 29 ottobre 2015 (in prosieguo: la «relazione del 29 ottobre 2015»), ma ha precisato al Tribunale che, in tale fase del procedimento, esso non poteva comunicare neppure tale relazione, poiché essa doveva restare riservata nei confronti della ricorrente.

    44

    Con ordinanza del 2 ottobre 2017, il Tribunale, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ha ordinato al Parlamento di produrre, entro un termine fissato dalla cancelleria del Tribunale, le relazioni del 24 giugno 2014 e del 29 ottobre 2015, che tale istituzione aveva rifiutato di produrre in risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, precisando nel contempo che tali documenti non sarebbero stati comunicati alla ricorrente in tale fase del procedimento.

    45

    Il 12 ottobre 2017, il Parlamento ha prodotto le relazioni del 24 giugno 2014 e del 29 ottobre 2015.

    46

    Il 13 ottobre 2017, la ricorrente, con atto separato dalla replica, ha chiesto al Tribunale di far sì che il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo fosse garantito portando a sua conoscenza le relazioni del 24 giugno 2014 e del 29 ottobre 2015. Inoltre, ella pregava il Tribunale di chiedere, se necessario, al Parlamento di produrre gli eventuali resoconti o verbali di audizione dei testimoni redatti dal comitato consultivo speciale «APA» nell’ambito dell’indagine amministrativa nonché le conclusioni dei questori adottate nei suoi confronti il 15 luglio 2014.

    47

    In esito a un duplice scambio di memorie, la fase scritta del procedimento è stata chiusa il 4 dicembre 2017.

    48

    Il 18 dicembre 2017, considerando che le relazioni del 24 giugno 2014 e del 29 ottobre 2015 erano pertinenti per statuire sulla controversia e non erano riservate nei confronti della ricorrente, in particolare perché le due testimonianze raccolte dal comitato consultivo speciale «APA» nell’ambito dell’indagine amministrativa non presentavano natura riservata nei confronti della ricorrente stessa, in quanto i due testimoni interessati avevano a loro volta presentato una domanda di assistenza analoga alla sua, e accettato di fornirle, per le esigenze del presente ricorso, le loro testimonianze scritte, il Tribunale ha deciso che, ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 3, del regolamento di procedura, occorreva portare tali relazioni a conoscenza della ricorrente e ha impartito a quest’ultima un termine che scadeva il 12 gennaio 2018 per presentare le sue osservazioni al riguardo.

    49

    L’8 gennaio 2018, la ricorrente e il Parlamento hanno risposto a quesiti loro rivolti dal Tribunale a titolo di misure di organizzazione del procedimento e hanno fornito i documenti che quest’ultimo aveva chiesto loro di produrre.

    50

    Il 12 gennaio 2018, la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sulle relazioni del 24 giugno 2014 e del 29 ottobre 2015.

    51

    Il 9 febbraio 2018, il Parlamento ha depositato le sue osservazioni sulle risposte della ricorrente dell’8 gennaio 2018 nonché sulle osservazioni di quest’ultima del 12 gennaio 2018, mentre, il 10 febbraio successivo, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulle risposte del Parlamento dell’8 gennaio 2018.

    52

    Con lettera del 23 marzo 2018, il Parlamento ha chiesto che, in applicazione dell’articolo 109 del regolamento di procedura, l’udienza di discussione fosse tenuta a porte chiuse. Con decisione del 17 aprile 2018, il Tribunale ha respinto tale richiesta.

    53

    Il 3 maggio 2018 sono state sentite le difese orali delle parti e queste ultime hanno risposto a quesiti orali loro rivolti dal Tribunale.

    54

    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    annullare la seconda decisione di diniego di assistenza e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

    condannare il Parlamento a versarle un importo di EUR 10 000, o qualsiasi altra somma che il Tribunale riterrà adeguata, a titolo di risarcimento del danno morale subito a seguito della violazione da parte dell’AACC dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto, in particolare a motivo della durata eccessiva del procedimento, importo maggiorato da interessi legali sino alla data del pagamento integrale dell’importo stesso;

    condannare il Parlamento alle spese.

    55

    Il Parlamento conclude che il Tribunale voglia:

    respingere il ricorso in quanto infondato;

    condannare la ricorrente alle spese.

    In diritto

    Sulla possibilità per la ricorrente di presentare una domanda di assistenza dopo la scadenza del suo contratto di assunzione

    56

    In via preliminare, ci si deve pronunciare sugli argomenti sollevati dal Parlamento secondo i quali, al momento della presentazione della domanda di assistenza, la ricorrente non era più alle dipendenze dell’AACC e il mandato della sig.ra M. era scaduto, con la conseguenza, a suo parere, che esso non poteva più adottare provvedimenti di assistenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, relativi alle condizioni di lavoro della ricorrente, né infliggere sanzioni alla sig.ra M. in forza degli articoli 166 e 167 del suo regolamento interno attualmente applicabile.

    57

    Al riguardo, si deve innanzitutto rilevare che, come sottolineato dalla Corte, la finalità dell’obbligo di assistenza previsto dall’articolo 24 dello Statuto è quella di dare ai funzionari e agli agenti in servizio una certezza per il presente e per il futuro affinché essi possano, nell’interesse generale del servizio, adempiere al meglio le loro funzioni. La Corte ne ha pertanto dedotto che l’obbligo di assistenza non era previsto esclusivamente a favore dei funzionari e degli agenti in servizio, ma poteva essere fatto valere anche dagli ex funzionari o dagli ex agenti, nella fattispecie da pensionati della funzione pubblica dell’Unione europea (v., in questo senso, sentenza del 12 giugno 1986, Sommerlatte/Commissione, 229/84, EU:C:1986:241, punto 19).

    58

    Inoltre, in una fattispecie in cui l’AACC era stata regolarmente investita di una domanda di assistenza in un momento in cui sia l’APA sia il membro del Parlamento interessati svolgevano le rispettive funzioni in seno all’istituzione, è già stato dichiarato che l’AACC restava obbligata a condurre un’indagine amministrativa per asseriti fatti di molestia psicologica, indipendentemente dalla questione se, nel frattempo, le asserite molestie fossero cessate o meno a seguito della partenza dell’uno o dell’altro dei protagonisti (v., in questo senso, sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 122) e, pertanto, anche ove, dopo tale partenza, l’AACC non potesse eventualmente più adottare i provvedimenti menzionati nella fattispecie dal Parlamento.

    59

    A sostegno di tale orientamento, si è tenuto conto del fatto, in primo luogo, che l’obiettivo di un’indagine amministrativa è quello di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le dovute conseguenze tanto con riferimento al caso oggetto dell’indagine, quanto, in termini generali e al fine di conformarsi al principio di buona amministrazione, per evitare che una situazione del genere si ripeta in futuro; in secondo luogo, che l’eventuale riconoscimento, da parte dell’AACC, al termine dell’indagine amministrativa eventualmente condotta con l’ausilio di un comitato consultivo quale il comitato consultivo speciale «APA», dell’esistenza di molestie psicologiche è, di per se stesso, in grado di avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione dell’APA molestato e potrà inoltre essere utilizzato dalla vittima ai fini di un’eventuale azione giudiziaria nazionale cui si applicherà l’obbligo di assistenza dell’AACC in base all’articolo 24 dello Statuto, obbligo che non verrà meno al termine del periodo di assunzione dell’APA e, in terzo luogo, che il completo svolgimento di un’indagine amministrativa può, al contrario, consentire di smentire le asserzioni della presunta vittima, consentendo quindi di porre rimedio ai torti che una tale accusa, ove infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore (sentenza del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punti 95, 123124).

    60

    Pertanto, la circostanza che, nella fattispecie, alla data di presentazione della domanda di assistenza, l’AACC non potesse più adottare, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, provvedimenti di assistenza relativi alle condizioni lavorative della ricorrente e/o infliggere sanzioni alla sig.ra M. in forza degli articoli 166 e 167 del regolamento interno del Parlamento è irrilevante quanto alla questione se l’AACC fosse tenuta, malgrado la partenza della ricorrente e della sig.ra M. da detta istituzione, a trattare la domanda di assistenza e a condurre, eventualmente, l’indagine amministrativa sino al termine.

    61

    Ciò premesso, alla scadenza del suo contratto di assunzione, un ex agente temporaneo non può presentare una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto in qualunque momento. A tale riguardo, poiché né l’articolo 24 né l’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto prevede un termine entro il quale una domanda di assistenza debba essere presentata, occorre infatti applicare la condizione secondo la quale una siffatta domanda dev’essere presentata entro un termine ragionevole rispetto al periodo durante il quale si sono svolti i fatti asseriti in tale domanda, periodo che non può superare, in linea di principio, i cinque anni (v., in questo senso, sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione, F‑95/09, EU:F:2011:9, punti 5253).

    62

    Nella fattispecie, la domanda di assistenza è stata presentata alcuni mesi dopo i fatti controversi e, per giunta, immediatamente al termine del periodo durante il quale erano stati trattati i reclami presentati dalla ricorrente contro la decisione confermativa di licenziamento e contro le decisioni dell’AACC relative alla ricevibilità dei certificati medici da lei prodotti. Pertanto, nella fattispecie, la domanda di assistenza dev’essere considerata non tardivamente presentata, con la conseguenza che l’AACC era effettivamente tenuta a darvi seguito, come essa ha fatto adottando la seconda decisione di diniego di assistenza.

    Sul primo capo della domanda, in quanto diretto all’annullamernto della decisione di rigetto del reclamo

    63

    Secondo una giurisprudenza costante, una domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo ha l’effetto di sottoporre al Tribunale l’atto contro il quale il reclamo è stato presentato, qualora essa sia, in quanto tale, priva di contenuto autonomo (v., in questo senso, sentenze del 17 gennaio 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8, e del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 43).

    64

    Nella fattispecie, dato che la decisione di rigetto del reclamo si limita a confermare il rifiuto, da parte dell’AACC, di considerare, nella seconda decisione di diniego di assistenza, che i comportamenti della sig.ra M. nei confronti della ricorrente rientravano nella nozione di «molestia psicologica» ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, legittimando il rigetto della domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, si deve constatare che la domanda di annullamento della decisione di rigetto del reclamo è priva di contenuto autonomo e non occorre quindi statuire specificamente riguardo ad essa, anche se, nell’esame della legittimità della seconda decisione di diniego di assistenza, si dovrà prendere in considerazione la motivazione contenuta nella decisione di rigetto del reclamo, motivazione che si presume coincida con quella della seconda decisione di diniego di assistenza (v., in questo senso, sentenza del 9 dicembre 2009, Commissione/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, punti 5859 e giurisprudenza citata).

    Sul primo capo della domanda, in quanto diretto all’annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza

    65

    A sostegno della sua domanda di annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza, la ricorrente deduce due motivi, relativi, rispettivamente, il primo, ad un errore manifesto di valutazione e, il secondo, alla violazione dell’articolo 24 dello Statuto.

    Sul primo motivo, relativo ad un «errore manifesto di valutazione»

    66

    Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere che, rifiutando di considerare i comportamenti della sig.ra M., descritti nella domanda di assistenza, come configuranti molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, l’AACC ha commesso un errore manifesto di valutazione. Infatti, alla luce dei fatti descritti nella domanda di assistenza e corroborati non soltanto da altri tre APA che avevano prestato servizio presso la sig.ra M., due dei quali avevano anch’essi presentato domande di assistenza contemporaneamente alla sua, ma anche da persone estranee all’istituzione e, nella fase contenziosa, da altri due ex colleghi del Parlamento, l’AACC non poteva ritenere, come ha fatto nella seconda decisione di diniego di assistenza e proprio mentre riconosceva il loro carattere intenzionale e ripetitivo, che i comportamenti della sig.ra M. non fossero inopportuni e che essi non avessero avuto l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente.

    67

    Quanto ai fatti controversi, la ricorrente ritiene di essere stata oggetto di violenze verbali, in particolare di ondate di insulti e di espressioni aggressive, nonché di pressioni psicologiche, anche attraverso ordini paradossali, e che il comportamento inopportuno della sig.ra M. non si sia limitato agli episodi menzionati nella domanda di assistenza, ma sia stato costante.

    68

    A titolo esemplificativo, la ricorrente fa riferimento in particolare al tono con cui, in un messaggio breve (SMS), del 18 ottobre 2013, inviato nel contesto dell’organizzazione di una trasferta della sig.ra M. a Strasburgo (Francia) che ha subito un ritardo a seguito di uno sciopero dei controllori di volo, la sig.ra M. le aveva imposto di presentare le sue scuse in questi termini: «Mi farebbe piacere ricevere però almeno le tue scuse per il massacro di oggi!!!». Ella fa valere poi chiamate telefoniche incessanti da parte della sig.ra M., durante la serata di sabato 26 ottobre 2013 mentre ella cenava con due suoi amici. Precisando nel contempo che si trattava di una data compresa nella «settimana verde», durante la quale i membri del Parlamento hanno l’abitudine di rientrare nelle loro circoscrizioni, la ricorrente specifica, con il sostegno di testimoni, che la sig.ra M. avrebbe urlato freneticamente al telefono e avrebbe terminato tale lunga serie di chiamate telefoniche, nelle quali ella avrebbe qualificato la ricorrente con l’epiteto di «stupida», dicendole «ma va a cagare». Uno dei testimoni afferma di aver sentito la sig.ra M. pronunciare la parola «stronza» rivolta alla ricorrente.

    69

    La ricorrente si riferisce inoltre al fine settimana del 5 e 6 ottobre 2013 durante il quale ella ha partecipato ai festeggiamenti del matrimonio di una delle sue amiche. In tale occasione, la sig.ra M. avrebbe telefonato a più riprese alla ricorrente. Tali conversazioni telefoniche erano state trasmesse in vivavoce, in particolare mentre ella guidava il proprio autoveicolo, in presenza di terzi che hanno accettato di fornire le proprie testimonianze scritte. Secondo tali testimoni, il tenore delle espressioni della sig.ra M. nei confronti della ricorrente sarebbe stato il seguente: «Sei solo una stronza! Tutti i weekend sei via, per un motivo o per l’altro non te ne frega un cazzo, pensi solo a scopare»; «Sei una stronza! Non ci sei mai il week end, meschina e menefreghista, pensi solo a scopare»; «Dovresti solo chiedermi scusa menefreghista del cazzo, pensi solo a scopare»; «Purtroppo è una questione di neuroni; se non ce la fai non ce la fai (…) idiota»; «sei proprio una cretina; ma come si fa a non capire (…) stupida»; «testa di cazzo che non sei altro (…) siete tutti degli imbecilli, come faccio io a trovare solo imbecilli».

    70

    La ricorrente fa valere ancora il fine settimana dal 1o al 3 novembre 2013 nel corso del quale, mentre ella era in Italia con il suo compagno, la sig.ra M. l’aveva chiamata senza tregua per telefono, anche la sera tardi verso l’una di notte. Mentre la ricorrente sarebbe stata in lacrime al telefono, la sig.ra M., secondo le parole confermate dal compagno della ricorrente, le avrebbe detto quanto segue: «Altro che piangere, cretina (…) dovresti solo metterti in ginocchio e piangere, stronza»).

    71

    La ricorrente fa altresì riferimento al fatto che, il 7 novembre 2013, mentre ella si trovava in congedo di malattia, la sig.ra M. le avrebbe imposto di venire a lavorare in un SMS del seguente tenore: «Oggi è una giornata di lavoro e DEVI passare le consegne: eri attesa alle 12, vieni URGENTEMENTE!!!! Il pranzo con un’amica può attendere: VERGOGNATI!!!!». La ricorrente specifica che, non essendosi ella recata al lavoro, la sig.ra M., nel corso del pomeriggio, le ha inviato un SMS così redatto: («Devo, purtroppo, denunciare il tuo comportamento [all’AACC]!».

    72

    La ricorrente menziona inoltre il fatto che, il 13 novembre 2013, mentre si trovava in congedo di malattia e aveva già ricevuto la lettera dell’11 novembre precedente che le annunciava il suo licenziamento, ella ha ricevuto dalla sig.ra M. un SMS del seguente tenore: «Spero che tu ti vergogni profondamente del tuo comportamento: non hai portato a compimento alcun compito assegnato e stai ostacolando (molto ben retribuita) l’attività dell’ufficio». Inoltre, il 29 novembre 2013, la sig.ra M. ha inviato un messaggio di posta elettronica alla figlia, amica della ricorrente, per screditare quest’ultima dichiarando quanto segue: «Guarda che MERDA la Michela: STA USANDO TUTTO IL MIO BUDGET PER RIMANERE A CASA E NON FARE UN CAZZO»).

    73

    Il Parlamento conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato, sottolineando che le chiamate telefoniche menzionate dalla ricorrente erano avvenute in un contesto di tensioni e di lavoro stressante, che gli APA in servizio presso la sig.ra M. avevano tenuto, in tale periodo, comportamenti provocatori nei confronti di tale membro del Parlamento e che, poiché la ricorrente era amica della figlia della sig.ra M., il linguaggio utilizzato da quest’ultima «non eccede[va] i limiti di un semplice conflitto tra il deputato e la ricorrente sul lavoro da compiere». Inoltre, il Parlamento rileva che la ricorrente è stata in servizio presso la sig.ra M. per un periodo di soli tre mesi, fra cui i due mesi estivi dell’anno 2013 nel corso dei quali la sig.ra M. era assente dall’ufficio. Inoltre, la ricorrente è stata promossa al grado 5 il 25 settembre 2013, il che dimostrerebbe, unitamente alle due dozzine di SMS scambiati in tono normale, o addirittura amichevole, che la sig.ra M. non avrebbe avuto un comportamento negativo nei confronti della ricorrente.

    74

    In via preliminare, occorre ricordare che, per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, ivi compresa la trattazione di una domanda di assistenza contenente affermazioni relative a molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto da parte di un membro di un’istituzione (v. sentenze del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punti da 54 a 58, e del 26 marzo 2015, CN/Parlamento, F‑26/14, EU:F:2015:22, punto 42), l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale (sentenza del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54), sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto (sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 48). Il sindacato del giudice dell’Unione al riguardo si limita quindi alla questione se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (sentenze del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 89).

    75

    Tuttavia, nella trattazione del primo motivo, spetta al Tribunale verificare se sia corretto che l’AACC abbia considerato, nella seconda decisione di diniego di assistenza, che i fatti asseriti dalla ricorrente non configuravano molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto e, pertanto, non giustificavano l’adozione di provvedimenti in base all’obbligo di assistenza previsto all’articolo 24 dello Statuto. Al riguardo, occorre ancora sottolineare che la definizione di cui all’articolo 12 bis dello Statuto si basa su una nozione oggettiva e che, anche se fondata su una qualificazione contestuale di atti e di comportamenti di funzionari e di agenti non sempre facile da effettuare, non implica tuttavia che si proceda a valutazioni complesse, del tipo di quelle che possono derivare da nozioni di natura economica (v., per quanto riguarda misure di protezione commerciale, sentenza del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C‑69/89, EU:C:1991:186, punto 86, e del 27 settembre 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04, EU:C:2007:547, punto 40), scientifica [v., per le decisioni dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sentenza del 7 marzo 2013, Rütgers Germany e a./ECHA, T‑94/10, EU:T:2013:107, punti 9899] o ancora tecnica [v., per le decisioni dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (OCVV), sentenza del 15 aprile 2010, Schräder/OCVV, C‑38/09 P, EU:C:2010:196, punto 77], che giustificherebbero il riconoscimento all’amministrazione di un margine di discrezionalità nell’applicazione della nozione di cui trattasi. Pertanto, in presenza di un’asserita violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, occorre esaminare se l’AACC abbia commesso un errore di valutazione dei fatti alla luce della definizione di molestia psicologica prevista in tale disposizione, e non un errore manifesto di valutazione di tali fatti.

    76

    Per quanto concerne la nozione di molestia psicologica, quest’ultima è definita, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, come una «condotta inopportuna» la quale, innanzitutto, si realizza attraverso comportamenti, parole, atti, gesti o scritti che si manifestino «in maniera durevole, ripetitiva o sistematica», il che implica che le molestie psicologiche debbano intendersi come un processo che si colloca necessariamente nel tempo e presuppone l’esistenza di azioni ripetute o continuative, e che siano «intenzionali», e non invece «accidentali». In secondo luogo, per rientrare in tale definizione, tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti devono produrre l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona (sentenza del 13 dicembre 2017, HQ/OCVV, T‑592/16, non pubblicata, EU:T:2017:897, punto 101; v., altresì, sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punti 7677 e giurisprudenza citata).

    77

    Non è quindi necessario dimostrare che i comportamenti, le parole, gli atti, i gesti o gli scritti di cui trattasi siano stati attuati con l’intenzione di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona. In altri termini, possono esservi molestie psicologiche senza che sia dimostrato che il molestatore abbia voluto, con il proprio comportamento, screditare la vittima o deteriorarne intenzionalmente le condizioni di lavoro. È sufficiente che tali comportamenti, ove volontari, abbiano comportato obiettivamente conseguenze del genere. (v. sentenze del 5 giugno 2012, Cantisani/Commissione, F‑71/10, EU:F:2012:71, punto 89, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 77 e giurisprudenza citata).

    78

    Infine, poiché il comportamento di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto, deve presentare un carattere inopportuno, ne consegue che la qualificazione come «molestia» è subordinata alla condizione che quest’ultima presenti una realtà oggettiva sufficiente, nel senso che un osservatore imparziale e ragionevole, dotato di normale sensibilità e posto nelle stesse condizioni, considererebbe il comportamento o l’atto controverso eccessivo e censurabile (sentenze del 16 maggio 2012, Skareby/Commissione, F‑42/10, EU:F:2012:64, punto 65, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 78).

    79

    Poiché nella presente causa viene messo in discussione un membro di un’istituzione, occorre ancora aggiungere che, in tale qualità, la sig.ra M. non era certo direttamente soggetta agli obblighi previsti dallo Statuto, né, in particolare, al divieto di ogni molestia psicologica di cui all’articolo 12 bis di quest’ultimo.

    80

    Tuttavia, da un lato, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento applicabile al momento dei fatti, e cioè quello della 7a legislatura (2009/2014), «[i]l comportamento dei deputati è ispirato dal rispetto reciproco, si basa sui valori e sui principi definiti nei testi fondamentali dell’Unione europea, preserva la dignità del Parlamento e non deve compromettere il buono svolgimento dei lavori parlamentari né la serenità nel complesso degli edifici del Parlamento». L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno applicabile all’8a legislatura (2014/2019) fa ormai espresso riferimento, per quanto riguarda i valori e i principi, a quelli previsti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dall’altro lato, spetta all’AACC, in ogni circostanza, garantire ai suoi funzionari e ai suoi agenti condizioni di lavoro che rispettino la loro salute e la loro dignità.

    81

    Ne consegue che, come hanno convenuto la ricorrente e il Parlamento all’udienza, tali disposizioni del regolamento interno del Parlamento impongono ai membri di tale istituzione di rispettare, altresì, il divieto di molestie psicologiche di cui all’articolo 12 bis dello Statuto, in quanto il divieto di tale comportamento, sancito sul piano statutario, è in realtà ispirato ai valori e principi definiti nei testi fondamentali e rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali, ai sensi del quale «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose».

    82

    Fatte queste precisazioni, occorre constatare che, nella fattispecie, i fatti controversi, quali esposti dalla ricorrente nella domanda di assistenza e nel ricorso, sono stati corroborati da testimoni e, in definitiva, non sono stati contestati nella loro veridicità né, in fase precontenziosa, dall’AACC né, in fase contenziosa, dal Parlamento. Secondo la decisione motivata del presidente, neppure la sig.ra M. avrebbe contestato i fatti riguardanti le sue chiamate telefoniche durante i fine settimana, la sera tardi e durante i congedi della ricorrente.

    83

    Inoltre, anche se parole o gesti accidentali, pur potendo apparire inappropriati, sono certamente esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto (sentenza del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 95), è pacifico che, nella fattispecie, il Parlamento non contesta il carattere ripetitivo e intenzionale, vale a dire volontario, dei comportamenti addebitati alla sig.ra M. e che, in particolare, esso riconosce, giustamente, che la circostanza che la ricorrente abbia svolto le sue mansioni solo per un breve periodo non è tale da escludere che tali comportamenti possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 12 bis dello Statuto.

    84

    Tuttavia, tanto l’AACC, facendo propria la posizione del presidente del Parlamento adottata alla luce della relazione del 29 ottobre 2015, quanto il Parlamento quale parte convenuta ritengono che il comportamento della sig.ra M. nei confronti della ricorrente non potesse essere qualificato come comportamento inappropriato da parte di un membro del Parlamento nei confronti di un APA. In particolare, da una parte, l’utilizzazione di un linguaggio duro e il fatto di alzare la voce non sarebbero rari nelle situazioni di stress connesse all’attività dei membri del Parlamento. Dall’altra parte, quanto alle espressioni volgari, o addirittura offensive usate dalla sig.ra M. nei confronti della ricorrente, pur costituendo casi singolari, esse, a parere del Parlamento, potevano giustificarsi per questioni di urgenza lavorativa e per il fatto che la sig.ra M. non era soddisfatta delle prestazioni lavorative della ricorrente e che, in definitiva, ella si sarebbe espressa in maniera brusca.

    85

    Al riguardo, si deve necessariamente constatare che il tenore, in particolare il singolare grado di volgarità, delle espressioni usate dalla sig.ra M. nei confronti della ricorrente, in particolare per telefono, costituisce una denigrazione sia della persona stessa della ricorrente sia del suo lavoro. Risulta altresì chiaramente che la sig.ra M. denigrava il lavoro della ricorrente sul suo luogo di lavoro, o addirittura la insultava, anche in presenza di persone estranee all’istituzione. Il comportamento della sig.ra M., cosi come documentato agli atti, risulta quindi inopportuno e non può in nessun modo essere considerato degno di un membro di un’istituzione dell’Unione, istituzione tenuta, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, a garantire ai suoi funzionari e ai suoi agenti condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

    86

    Contrariamente a quanto fa valere il Parlamento, il carattere inopportuno dei comportamenti controversi non può essere attenuato dalla prossimità del rapporto esistente tra la sig.ra M. e la ricorrente a causa del fatto che quest’ultima è amica della figlia della sig.ra M., o ancora dal clima di tensione che avrebbe regnato in seno al gruppo degli APA alle dipendenze della sig.ra M.

    87

    Infatti, anche supponendo che, come ha sostanzialmente asserito la sig.ra M. dinanzi al comitato consultivo speciale «APA», la ricorrente non abbia fornito prestazioni lavorative soddisfacenti per la sig.ra M., che ella sia stata assunta in particolare in considerazione del suo rapporto personale con la sig.ra M. o, quanto meno, con la figlia di quest’ultima, o ancora che la ricorrente, come asserito, abbia avuto l’intenzione di dare le dimissioni, o ancora che abbia direttamente firmato ordini di missione a suo favore o violato disposizioni statutarie, anche registrando conversazioni sul luogo di lavoro all’insaputa della sig.ra M., nondimeno la ricorrente aveva il diritto a condizioni di lavoro sane e dignitose. Infatti, elementi del genere, eventualmente in grado di giustificare provvedimenti disciplinari o un licenziamento per violazione del rapporto fiduciario, non autorizzano affatto un membro di un’istituzione dell’Unione a tenere un comportamento inopportuno, ripetitivo e intenzionale, nei confronti di un funzionario o di un agente dell’Unione. In ogni caso, l’AACC rimane tenuta, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dell’articolo 12 bis dello Statuto, a garantire ai suoi funzionari e agenti condizioni di lavoro sane e dignitose e, in particolare, un ambiente di lavoro che non li esponga ad alcuna forma di molestia, né psicologica né sessuale.

    88

    Quanto all’affermazione del Parlamento relativa all’elevato grado di stress inerente alle attività dei membri di tale istituzione, in particolare del livello sostenuto delle loro attività implicante per essi, all’occorrenza, la necessità di lavorare durante i fine settimana e, talora, persino durante le vacanze, il che giustificherebbe, di conseguenza, la disponibilità degli APA al di fuori dei giorni e degli orari di lavoro normalmente previsti, si deve necessariamente constatare che la controversia verte, nella fattispecie, non necessariamente sulla circostanza che la sig.ra M. abbia contattato la ricorrente al di fuori dei detti orari e giorni, ma, fondamentalmente, sul carattere inopportuno del comportamento della sig.ra M. non solo sul luogo di lavoro durante gli orari di lavoro, ma anche durante i periodi di riposo della ricorrente, in particolare sul tono e sulla volgarità delle espressioni usate al telefono in maniera ricorrente e invasiva nei confronti della vita privata di tale APA.

    89

    Risulta da quanto precede che considerando, nella seconda decisione di diniego di assistenza, che il comportamento della sig.ra M. controverso nel caso di specie non era inopportuno ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, l’AACC ha commesso un errore di valutazione, per giunta manifesto, alla luce della definizione prevista da tale disposizione.

    90

    Quanto alla questione se tale comportamento abbia avuto l’effetto di ledere la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto, risulta altresì chiaramente che considerando, nella seconda decisione di diniego di assistenza, che ciò non si era verificato nel caso di specie, l’AACC ha commesso un errore di valutazione, per giunta manifesto, alla luce della definizione prevista in tale disposizione.

    91

    Infatti, alla luce del singolare grado di volgarità delle espressioni usate in maniera ripetitiva nei confronti della ricorrente, del loro carattere offensivo, nonché della denigrazione patente della persona della ricorrente e della qualità del suo lavoro, palesemente contenuta in tali espressioni, l’AACC non poteva concludere che la personalità, la dignità o l’integrità psichica della ricorrente non fosse stata lesa da un siffatto comportamento inopportuno della sig.ra M.

    92

    Inoltre, anche se i pareri di esperti in campo medico non hanno natura tale da dimostrare, di per se stessi, la sussistenza, in senso giuridico, di una molestia o di una colpa dell’istituzione in relazione al suo obbligo di assistenza (sentenze del 6 febbraio 2015, BQ/Corte dei conti,T‑7/14 P, EU:T:2015:79, punto 49; del 16 maggio 2017, CW/Parlamento, T‑742/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:338, punto 69, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 92), i certificati medici prodotti nel caso di specie hanno potuto corroborare l’effettiva sussistenza di una lesione dell’integrità psichica della ricorrente.

    93

    Attese tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che un osservatore esterno, dotato di normale sensibilità e a conoscenza del contesto lavorativo specifico dei membri del Parlamento e dei loro APA, avrebbe concluso che il comportamento della sig.ra M. controverso nel caso di specie era eccessivo e censurabile e poteva aver leso la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica della ricorrente.

    94

    Pertanto, il primo motivo dev’essere accolto.

    Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 24 dello Statuto

    95

    A sostegno del secondo motivo di annullamento, la ricorrente fa valere che l’AACC avrebbe violato l’obbligo di assistenza ad essa incombente in forza dell’articolo 24 dello Statuto, in primo luogo, non avendo agito con diligenza e celerità per avviare un’indagine amministrativa e adire, in tale contesto, il comitato consultivo speciale «APA», il che avrebbe portato a prolungare la procedura di parecchi mesi; in secondo luogo, non avendo agito con serietà, come dimostrerebbe il fatto che l’AACC ha atteso che il primo reclamo fosse accolto prima di decidere, alla fine, di avviare un’indagine amministrativa, e, in terzo luogo, avendo comunicato la decisione motivata del presidente ad un indirizzo presso il quale ella non abitava più, provocando un nuovo ritardo di due mesi. La ricorrente censura quindi i ritardi con cui sono intervenute le varie decisioni dell’AACC, il che avrebbe avuto la conseguenza di ritardare la proposizione da parte sua di un’azione giudiziaria, in sede nazionale, contro la sig.ra M., poiché ella riteneva necessario, ai fini di tale azione nazionale, potersi basare su un riconoscimento ufficiale, da parte dell’AACC, della sussistenza delle asserite molestie psicologiche.

    96

    Il Parlamento conclude per il rigetto del motivo in quanto infondato, facendo segnatamente valere, in ordine alla durata della trattazione della domanda di assistenza, che essa dovrebbe essere computata solo a partire dalla decisione del 2 giugno 2015 di accoglimento del reclamo della ricorrente contro la prima decisione di diniego di assistenza.

    97

    A tale riguardo, quando all’AACC o, a seconda dei casi, all’autorità che ha il potere di nomina di un’istituzione venga rivolta, ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 di detto Statuto, essa è tenuta, in virtù dell’obbligo di assistenza e se tale autorità si trova di fronte a un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, a intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso specifico al fine di accertare i fatti e di trarne, con cognizione di causa, le opportune conclusioni. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova della sussistenza delle aggressioni che asserisce di aver subito. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione, 224/87, EU:C:1989:38, punti 1516; del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 46, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 87).

    98

    In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la domanda di assistenza in cui vengono lamentate molestie psicologiche e di informare il richiedente del seguito riservato alla domanda (sentenze del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punto 47; del 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, EU:F:2008:150, punto 74, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 88).

    99

    Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che, come nella fattispecie, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto (sentenze del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 89).

    100

    A questo proposito, occorre innanzitutto respingere la censura della ricorrente riguardante il fatto che è stato necessario che ella presentasse il primo reclamo prima che, a suo dire, ella ottenesse l’avvio di un’indagine amministrativa. Infatti, da un lato, sottoponendo una prima volta, il 22 maggio 2014, al comitato consultivo speciale «APA» il caso della ricorrente, l’AACC ha avviato una prima indagine amministrativa affidandola a tale organo, indagine nel corso della quale tale comitato ha sentito la ricorrente, la sig.ra M. e altri due APA. Dall’altro lato, la ricorrente non può contestare all’AACC, nella persona del segretario generale, il fatto di aver accolto il suo reclamo decidendo di sottoporre nuovamente il suo caso a tale comitato. Inoltre, tenuto conto dell’ampio potere discrezionale dell’AACC nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, la circostanza che il segretario generale abbia accolto tale reclamo non può equivalere al riconoscimento, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione che infici la prima decisione di diniego di assistenza.

    101

    Per quanto riguarda il lasso di tempo complessivo durante il quale la domanda di assistenza è stata trattata nel caso di specie, occorre ricordare che, poiché lo Statuto non prevede alcuna disposizione specifica quanto al termine entro il quale un’indagine amministrativa dev’essere condotta dall’amministrazione, in particolare in materia di molestie psicologiche, l’AACC è tenuta in materia al rispetto del principio del termine ragionevole (v., in questo senso, sentenza del 24 aprile 2017, HF/Parlamento, T‑570/16, EU:T:2017:283, punti 5962). Al riguardo, l’istituzione o organo dell’Unione interessato deve vegliare, nella conduzione dell’indagine amministrativa, a che ciascun atto adottato venga emanato entro un termine ragionevole rispetto al precedente (v. sentenza del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punto 112 e giurisprudenza citata) e, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, la circostanza che la ricorrente e la sig.ra M. avessero lasciato l’istituzione non era tale da esimere l’AACC dal suo obbligo di agire con celerità nel trattare la domanda di assistenza, in particolare alla luce degli obiettivi ad essa assegnati ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, obiettivi ricordati ai precedenti punti 97 e 98.

    102

    A tal riguardo, risulta chiaramente che, nella fattispecie, nell’esercizio del suo obbligo di assistenza, l’AACC ha violato gli imperativi di celerità ad essa incombenti in forza dell’articolo 24 dello Statuto. Infatti, a seguito dell’adozione, il 15 luglio 2014, da parte del collegio dei questori, delle sue conclusioni, l’AACC ha atteso sino al 12 novembre 2014, ossia quasi quattro mesi, per decidere di respingere la domanda di assistenza, decisione alla fine annullata, il 2 giugno 2015, dal segretario generale che ha statuito su reclamo del 12 febbraio precedente. Mentre il reclamo della ricorrente era stato così accolto il 2 giugno 2015, solo il 22 dicembre 2015, ossia più di sei mesi dopo, l’AACC le ha trasmesso la decisione motivata del presidente, la quale si fondava sulla seconda relazione, del 29 ottobre 2015, del comitato consultivo speciale «APA», il quale, peraltro, non aveva ritenuto necessario sentire di nuovo i vari protagonisti, le cui audizioni avrebbero potuto spiegare un simile ritardo di sei mesi.

    103

    Inoltre, indipendentemente dall’argomento del Parlamento secondo il quale la ricorrente, all’epoca, non aveva comunicato il suo nuovo indirizzo all’AACC, risulta chiaramente che, quando invece la ricorrente aveva scelto di essere rappresentata dai suoi avvocati nella fase precontenziosa, anche per la presentazione dei reclami di cui ai precedenti punti 11 e 13, l’AACC ha inviato la decisione motivata del presidente ad un indirizzo presso il quale la ricorrente non abitava più e ha preso l’iniziativa di inviargliela tramite i suoi avvocati solo il 25 febbraio 2016, con un conseguente ritardo ulteriore di due mesi nella trattazione della domanda di assistenza.

    104

    Fermo restando ciò, la circostanza che l’AACC, in violazione del dovere di sollecitudine, non abbia risposto con la dovuta celerità alla domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, pur potendo far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato alla ricorrente, non può pregiudicare, di per se stessa, la legittimità della seconda decisione di diniego di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Infatti, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l’annullamento della decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo, quale la seconda decisione di diniego di assistenza, solo qualora l’eccessivo decorso del tempo possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito alla procedura amministrativa (v., in questo senso, ordinanza del 13 dicembre 2000, SGA/Commissione, C‑39/00 P, EU:C:2000:685, punto 44; sentenze del 6 dicembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlamento, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, punto 116, e del 18 maggio 2009, Meister/UAMI,F‑138/06 e F‑37/08, EU:F:2009:48, punto 76 e giurisprudenza citata), il che non si verifica nel caso di specie.

    105

    Pertanto, nella fattispecie, è vero che la mancanza di celerità dell’AACC nella trattazione della domanda di assistenza costituisce una violazione dell’articolo 24 dello Statuto e, di conseguenza, dev’essere presa in considerazione nell’ambito delle conclusioni risarcitorie, ma non può, di per se stessa, giustificare l’annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza.

    106

    Occorre quindi respingere il secondo motivo in quanto in parte infondato e in parte inconferente.

    107

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda della ricorrente di ingiungere al Parlamento di fornire il progetto di relazione inizialmente trasmesso ai questori, occorre accogliere la domanda di annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza, quale integrata dalla decisione di rigetto del reclamo, a seguito dell’errore di valutazione, da parte dell’AACC, della sussistenza, nel caso di specie, di un comportamento della sig.ra M. configurante molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto.

    Sulla domanda di risarcimento danni

    108

    Nell’ambito della sua domanda di risarcimento danni, la ricorrente chiede al Tribunale di condannare il Parlamento a risarcire il preteso danno morale da lei subito a seguito della violazione da parte dell’AACC dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto, in particolare a causa dell’eccessiva durata del procedimento, che l’ha mantenuta in uno stato di incertezza e di ansietà, le ha impedito di avviare il suo processo di ricostruzione psicologica e l’ha privata dell’assistenza che le era necessaria per proporre un’azione giudiziaria, dinanzi ad un giudice nazionale, nei confronti della sig.ra M. Tale danno morale sarebbe distinto dall’illegittimità che inficia la seconda decisione di diniego di assistenza e che ha formato oggetto del primo motivo. Pertanto, un siffatto danno morale non potrebbe essere riparato dal semplice annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza.

    109

    Il Parlamento conclude per il rigetto della domanda di risarcimento danni.

    110

    In via preliminare, relativamente al risarcimento del preteso danno morale subito dalla ricorrente a seguito del controverso comportamento della sig.ra M., risarcimento menzionato dalla ricorrente nei suoi atti scritti, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 24, primo comma, dello Statuto, l’Unione assiste il funzionario o l’agente «in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». Inoltre, ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto, l’Unione «risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

    111

    A questo proposito, l’obbligo di assistenza sancito dall’articolo 24, dello Statuto, contempla la tutela dei funzionari e degli agenti, da parte della loro istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall’istituzione stessa, il cui controllo rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto (sentenze del 17 dicembre 1981, Bellardi-Ricci e a./Commissione, 178/80, EU:C:1981:310, punto 23, e del 9 settembre 2016, De Esteban Alonso/Commissione, T‑557/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:456, punto 45). Fermo restando ciò, ai sensi di tale disposizione, altri funzionari o agenti o membri di un’istituzione dell’Unione, come la sig.ra M., possono essere considerati terzi (v., in questo senso, sentenza del 14 giugno 1979, V./Commissione, 18/78, EU:C:1979:154, punto 15).

    112

    Pertanto, conformemente all’articolo 24, secondo comma, dello Statuto, per quanto riguarda il preteso danno morale subito dalla ricorrente a seguito dei comportamenti della sig.ra M., la ricorrente deve effettivamente, come ella ha affermato, perseguire in primo luogo il risarcimento di siffatto pregiudizio attraverso un’azione di risarcimento dinanzi ad un giudice nazionale, fermo restando che, in applicazione di tale disposizione dello Statuto, solo se tale danno non potesse essere risarcito l’AACC potrebbe essere tenuta a risarcire in solido i danni causati alla ricorrente da tali comportamenti di un «terzo» ai sensi di tale disposizione.

    113

    Tuttavia, occorre precisare che, in base all’obbligo di assistenza, l’AACC poteva già essere tenuta ad assistere la ricorrente, segnatamente sul piano finanziario, in una siffatta ricerca di risarcimento (v., in questo senso, sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento, F‑129/12, EU:F:2013:203, punto 57), nella fattispecie al fine di ottenere, attraverso un’azione giudiziaria «assistita», che i comportamenti che la riguardavano, a motivo della sua qualità o delle sue funzioni e che avevano giustificato la domanda di assistenza fossero riconosciuti illegittimi e dessero luogo ad un risarcimento da parte di un giudice nazionale (v., in questo senso, sentenza del 9 settembre 2016, De Esteban Alonso/Commissione, T‑557/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:456, punto 42 e giurisprudenza citata).

    114

    Premesse tali precisazioni, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità, come la seconda decisione di diniego di assistenza, costituisce, di per se stesso, la riparazione adeguata e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato. Ciò non avverrebbe però qualora il ricorrente dimostri di aver subito un danno morale separabile dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento (v., in questo senso, sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131; del 16 maggio 2017, CW/Parlamento, T‑742/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:338, punto 64, e del 19 maggio 2015, Brune/Commissione, F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 80).

    115

    Nella fattispecie, il danno morale che la ricorrente fa valere attiene non all’errore di valutazione commesso dall’AACC e che ha formato oggetto del primo motivo di annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza, ma alla violazione, da parte dell’AACC, del suo obbligo di assistenza, previsto all’articolo 24 dello Statuto, la quale ha formato oggetto del secondo motivo di annullamento.

    116

    A questo proposito, occorre rilevare che, nell’ambito della trattazione del secondo motivo, il Tribunale ha accertato che l’AACC aveva violato il suo obbligo di assistenza, in particolare non trattando con la celerità sufficiente la domanda di assistenza, ma che un illecito del genere non poteva comportare l’annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza per tale motivo.

    117

    Di conseguenza, si deve considerare che il danno morale fatto valere dalla ricorrente può essere ritenuto separabile dall’illecito, ossia l’errore di valutazione, su cui si basa l’annullamento della seconda decisione di diniego di assistenza e che, in ogni caso, tale danno non può essere integralmente riparato da tale annullamento.

    118

    Nelle circostanze del caso di specie, alla luce in particolare delle titubanze dell’AACC che hanno portato ad una seconda adizione del comitato consultivo speciale «APA» e del lasso di tempo eccessivo, di oltre due anni, di cui ha avuto bisogno l’AACC al fine di trattare la domanda di assistenza, che ha esposto la ricorrente ad incertezza e le ha impedito di avviare iniziative giudiziarie contro la sig.ra M. o, quanto meno, ha ritardato tali iniziative, il Tribunale ritiene che sia effettuata un’equa valutazione del danno morale subito dalla ricorrente fissando l’ammontare di quest’ultimo, ex aequo et bono e conformemente alla pretesa della ricorrente, in EUR 10000.

    119

    Relativamente alla domanda della ricorrente diretta a che l’indennizzo ottenuto sia eventualmente maggiorato da interessi di mora al tasso di base della Banca centrale europea (BCE), il Tribunale ritiene che essa debba essere accolta e, in mancanza di indicazioni sulla data dalla quale tali interessi di mora dovrebbero decorrere, che debba essere presa in considerazione al riguardo la data della pronuncia della presente sentenza (v., in questo senso, sentenze del 16 maggio 2017, CW/Parlamento, T‑742/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2017:338, punto 67, e del 6 ottobre 2015, CH/Parlamento, F‑132/14, EU:F:2015:115, punto 127).

    120

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve annullare la seconda decisione di diniego di assistenza a motivo dell’errore di valutazione che inficia tale decisione e condannare il Parlamento a versare alla ricorrente, per il danno morale subito, un importo di EUR 10000 maggiorato da interessi di mora a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento.

    Sulle spese

    121

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, il Parlamento, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    La decisione del Parlamento europeo del 30 giugno 2016, con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione ha respinto la domanda di assistenza presentata dalla sig.ra Michela Curto il 14 aprile 2014, è annullata.

     

    2)

    Il Parlamento è condannato a versare alla sig.ra Curto, per il danno morale subito, un importo di EUR 10000 maggiorato da interessi di mora, a decorrere dalla data della pronuncia della presente sentenza, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento.

     

    3)

    Il Parlamento è condannato alle spese.

     

    Pelikánová

    Nihoul

    Svenningsen

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2018.

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese

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