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Document 62017TA0571

    Causa T-571/17: Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — UG / Commissione [«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Risoluzione con preavviso – Motivi di risoluzione – Condotta nel servizio e atteggiamento verso il lavoro non compatibili con l’interesse del servizio – Errore manifesto di valutazione – Controllo dell’esattezza materiale degli elementi di fatto – Mancanza di elementi di prova – Responsabilità – Danno materiale – Pagamento delle retribuzioni dovute»]

    GU C 175 del 25.5.2020, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 175/10


    Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020 — UG / Commissione

    (Causa T-571/17) (1)

    («Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Contratto a tempo indeterminato - Articolo 47, lettera c), i), del RAA - Risoluzione con preavviso - Motivi di risoluzione - Condotta nel servizio e atteggiamento verso il lavoro non compatibili con l’interesse del servizio - Errore manifesto di valutazione - Controllo dell’esattezza materiale degli elementi di fatto - Mancanza di elementi di prova - Responsabilità - Danno materiale - Pagamento delle retribuzioni dovute»)

    (2020/C 175/11)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: UG (rappresentanti: M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, L. Radu Bouyon e B. Mongin, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 ottobre 2016, con la quale l’Ufficio «Infrastrutture e logistica a Lussemburgo» (UIL) della Commissione ha risolto il contratto di assunzione della ricorrente sul fondamento dell’articolo 47, lettera c), i), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea con effetto dal 20 agosto 2017, e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento del danno materiale che la ricorrente avrebbe subito a seguito di tale decisione, nonché del danno morale che la stessa avrebbe subito in conseguenza dei trattamenti degradanti cui sarebbe stata sottoposta a causa della sua attività sindacale e della fruizione del suo congedo parentale.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2016 di risolvere il contratto a tempo indeterminato di UG è annullata.

    2)

    Le parti devono comunicare al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla pronuncia della presente sentenza interlocutoria, l’importo stabilito di comune accordo del risarcimento pecuniario conseguente all’illegittimità della decisione del 17 ottobre 2016, o, in mancanza di accordo, le rispettive proposte relative a tale importo.

    3)

    Per il resto, il ricorso è respinto.

    4)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 357 del 23.10.2017.


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