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Document 62017TA0343

    Causa T-343/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cathay Pacific Airways/Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Prescrizione – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

    GU C 207 del 23.5.2022, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 207 del 23.5.2022, p. 23–23 (GA)

    23.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 207/31


    Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Cathay Pacific Airways/Commissione

    (Causa T-343/17) (1)

    («Concorrenza - Intese - Mercato del trasporto aereo di merci - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Scambio di informazioni - Competenza territoriale della Commissione - Diritti della difesa - Prescrizione - Coercizione statale - Infrazione unica e continuata - Importo dell’ammenda - Valore delle vendite - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche - Partecipazione sostanzialmente limitata - Proporzionalità - Competenza estesa al merito»)

    (2022/C 207/40)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger, QC, N. Grubeck, barrister, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 1, paragrafi 1, lettera g), e 4, lettera g), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), è annullato.

    2)

    L’importo dell’ammenda inflitta alla Cathay Pacific Airways Ltd, all’articolo 3, lettera g), di detta decisione, è fissato in EUR 47 040 000.

    3)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    4)

    La Cathay Pacific Airways sopporterà un terzo delle proprie spese.

    5)

    La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla Cathay Pacific Airways.


    (1)  GU C 239 del 24.7.2017.


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