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Document 62017TA0342

    Causa T-342/17: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Deutsche Lufthansa e a. / Commissione [«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Obbligo di motivazione – Pregiudizio per il commercio tra Stati Membri – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata»]

    GU C 207 del 23.5.2022, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 207 del 23.5.2022, p. 23–23 (GA)

    23.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 207/30


    Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Deutsche Lufthansa e a. / Commissione

    (Causa T-342/17) (1)

    («Concorrenza - Intese - Mercato del trasporto aereo di merci - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo - Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) - Scambio di informazioni - Competenza territoriale della Commissione - Obbligo di motivazione - Pregiudizio per il commercio tra Stati Membri - Coercizione statale - Infrazione unica e continuata»)

    (2022/C 207/39)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Deutsche Lufthansa AG (Colonia, Germania), Lufthansa Cargo AG (Francoforte sul Meno, Germania), Swiss International Air Lines AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e H. Leupold, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’articolo 1 della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 — Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Commissione europea sopporterà un terzo delle proprie spese.

    3)

    La Deutsche Lufthansa AG, la Lufthansa Cargo AG, la Swiss International Air Lines AG sopporteranno le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione.


    (1)  GU C 239 del 24.7.2017.


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