EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CN0677
Case C-677/17: Request for a preliminary ruling from the Centrale Raad van Beroep (Netherlands) lodged on 4 December 2017 — M. Çoban v Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Causa C-677/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Causa C-677/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
GU C 94 del 12.3.2018, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 94/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 4 dicembre 2017 — M. Çoban / Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
(Causa C-677/17)
(2018/C 094/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrente: M. Çoban
Resistente: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della decisione 3/80 (1), in combinato disposto con l’articolo 59 del protocollo addizionale, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, come l’articolo 4a della legge TW [Toeslagenwet (legge dei Paesi Bassi sulle prestazioni integrative)], in forza della quale una prestazione integrativa già concessa viene soppressa se il beneficiario si trasferisce in Turchia, anche nel caso in cui detto beneficiario abbia lasciato il territorio dello Stato membro di propria iniziativa. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, al momento della sua partenza, il suddetto beneficiario non abbia più un diritto di soggiorno in forza del diritto di associazione, ma sia titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lunga durata. Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, in base alla normativa nazionale, entro un anno dal momento in cui ha lasciato il territorio nazionale il beneficiario abbia la possibilità di rientrarvi per poter ottenere nuovamente la prestazione, e che detta possibilità esista inoltre fintantoché egli è titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
(1) Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari (GU 1983, C 110, pag. 60).