Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0414

    Causa C-414/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 10 luglio 2017 — AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

    GU C 300 del 11.9.2017, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 300/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 10 luglio 2017 — AREX CZ a.s./Odvolací finanční ředitelství

    (Causa C-414/17)

    (2017/C 300/28)

    Lingua processuale: il ceco

    Giudice del rinvio

    Nejvyšší správní soud

    Parti

    Ricorrente in appello (attrice in primo grado): AREX CZ a.s.

    Altra parte nel procedimento (convenuto in primo grado): Odvolací finanční ředitelství

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione.

    2)

    Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l’acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell’imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE (2), relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all’esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l’esenzione previste dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell’attribuzione del trasporto dei beni ad un’altra operazione.

    3)

    Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall’accisa sia decisivo per stabilire a quale di diverse cessioni successive debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all’esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA.


    (1)  GU 2006, L 347, pag. 1.

    (2)  GU 2009, L 9, pag. 12.

    (3)  GU 1992, L 76, pag. 1.


    Top