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Document 62017CN0310

Causa C-310/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 29 maggio 2017 — Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV

GU C 269 del 14.8.2017, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 269/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi) il 29 maggio 2017 — Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV

(Causa C-310/17)

(2017/C 269/12)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Parti

Ricorrente: Levola Hengelo BV

Appellata: Smilde Foods BV

Questioni pregiudiziali

1)

(a)

Se il diritto dell’Unione osti a che il sapore di un alimento — come creazione intellettuale dell’autore — sia tutelato dal diritto d’autore. Segnatamente:

(b)

Se osti ad una protezione a norma del diritto d’autore il fatto che, sebbene la nozione «opere letterarie e artistiche», di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, che è vincolante per tutti gli Stati membri, comprenda «tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», tutti gli esempi inclusi in questa disposizione riguardano creazioni percepibili con gli occhi e/o con l’udito.

(c)

Se l’(eventuale) instabilità di un alimento e/o il carattere soggettivo dell’esperienza gustativa dello stesso ostino a qualificare il sapore di un alimento come un’opera protetta dal diritto d’autore.

(d)

Se il sistema di diritti esclusivi e di limitazioni, di cui agli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE (1), osti alla protezione a norma del diritto d’autore del sapore di un alimento.

2)

In caso di risposta negativa alla questione l(a):

(a)

Quali condizioni debbano essere poste alla protezione del sapore di un alimento ai sensi del diritto d’autore.

(b)

Se la protezione di un sapore ai sensi del diritto d’autore si fondi soltanto sul sapore come tale o (anche) sulla ricetta dell’alimento.

(c)

Cosa debba provare una parte che in un procedimento di violazione sostiene di aver creato un sapore di un alimento protetto da un diritto d’autore. Se sia sufficiente che tale parte presenti l’alimento al giudice affinché questi, mediante il gusto e l’olfatto, possa formare il suo giudizio sulla questione se l’alimento soddisfi le condizioni per la protezione a norma del diritto d’autore, o se invece l’attore debba fornire (anche) una descrizione delle scelte creative nella composizione dei sapori e/o la ricetta in base alla quale il sapore può essere considerato come la creazione intellettuale dell’autore.

(d)

Come debba determinare il giudice in un procedimento di violazione se il sapore dell’alimento del convenuto corrisponda al sapore dell’alimento dell’attore in misura tale da configurare una violazione del diritto d’autore. Se a questo riguardo sia determinante (anche) il fatto che le impressioni totali dei due sapori [Or. 19] coincidono».


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).


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