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Document 62017CN0298

Causa C-298/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

GU C 256 del 7.8.2017, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 256/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 23 maggio 2017 — France Télévisions SA/Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

(Causa C-298/17)

(2017/C 256/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: France Télévisions SA

Resistenti: Playmédia, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’impresa, per il solo fatto che propone la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet, debba essere considerata un’impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 (1).

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se uno Stato membro possa, senza violare la direttiva o altre disposizioni del diritto dell’Unione europea, imporre un obbligo di trasmissione di servizi radiotelevisivi gravante, al contempo, sulle imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica e sulle imprese che, senza fornire tali reti, propongono la visione di programmi televisivi in streaming e in diretta su internet.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli Stati membri possano astenersi dal subordinare l’obbligo di trasmissione, per quanto riguarda i distributori di servizi che non forniscono reti di comunicazione elettronica, all’insieme delle condizioni previste dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, sebbene tali condizioni siano vincolanti, in forza della direttiva, nel caso dei fornitori di reti.

4)

Se uno Stato membro il quale abbia previsto un obbligo di trasmissione di taluni servizi radiofonici o televisivi su determinate reti possa, senza violare la direttiva, obbligare detti servizi ad accettare di essere trasmessi su tali reti, e anche qualora vengano trasmessi su un sito internet, quando, a sua volta, il servizio di cui trattasi trasmette i propri programmi su internet.

5)

Se la sussistenza della condizione che un numero significativo di utenti finali delle reti soggette all’obbligo di trasmissione utilizzi tali reti come mezzo principale di ricezione dei servizi radiofonici o televisivi, prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2002/22/CE, nel caso di una trasmissione via internet, debba essere valutata, nel caso di una trasmissione via internet, con riferimento all’insieme degli utenti che guardano programmi televisivi in streaming e in diretta sulla rete internet oppure ai soli utenti del sito soggetto all’obbligo di trasmissione.


(1)  Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51).


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