Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0165

Causa C-165/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 aprile 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

GU C 213 del 3.7.2017, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 3 aprile 2017 — Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

(Causa C-165/17)

(2017/C 213/26)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Morgan Stanley & Co International plc

Resistente: Ministre de l’Économie et des Finances

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui le spese sopportate da una succursale stabilita in un primo Stato membro siano destinate esclusivamente alla realizzazione delle operazioni della sua casa madre stabilita in un altro Stato membro, le disposizioni di cui agli articoli 17, paragrafi 2, 3 e 5, e 19, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE (1), riprese negli articoli 168, 169 e da 173 a 175 della direttiva 2006/112/CE (2), debbano essere interpretate nel senso che esse implicano che lo Stato membro della succursale applichi a tali spese il prorata di detrazione della succursale, determinato in funzione delle operazioni da questa realizzate nel proprio Stato di immatricolazione e delle norme applicabili in tale Stato, oppure il prorata di detrazione della casa madre, oppure ancora un prorata di detrazione specifico combinante le norme applicabili negli Stati membri di immatricolazione della succursale e della casa madre, in particolare tenendo conto dell’eventuale esistenza di un regime di opzione per l’assoggettamento delle operazioni all’imposta sul valore aggiunto.

2)

Quali norme occorra applicare nell’ipotesi particolare in cui le spese sopportate dalla succursale concorrano alla realizzazione delle sue operazioni nel suo Stato di immatricolazione e alla realizzazione delle operazioni della casa madre, segnatamente con riguardo alla nozione di spese generali ed al prorata di detrazione.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


Top